Enciclopedia giuridica

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Stato patrimoniale

Voce che indica la rappresentazione della situazione economica e finanziaria di una società di capitali e mutualistica, quale risulta al termine dell’esercizio annuale. Lo stato patrimoniale è stato introdotto dal d.leg. 9 aprile 1991, n. 127, come elemento costitutivo del bilancio (v.) della società (art. 2423 n. 1 c.c.). Lo stato patrimoniale deve avere le seguenti caratteristiche (art. 2423 ter c.c.): a) deve essere redatto in conformità dello schema legislativamente predisposto (artt. 2424 e 2425 c.c.); b) le voci devono essere iscritte separatamente e nell’ordine indicato; c) le voci, indicate nello schema legislativo con numeri arabi, possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente; d) devono essere aggiunte altre voci se il loro contenuto non sia compreso in alcune di quelle previste dalla legge; e) le voci indicate nello schema legislativo da numeri arabi devono essere adottate, quando ciò è richiesto dalla natura dell’attività esercitata; f) per ogni voce deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente; g) non possono essere compiuti compensi di partite. A quanto esposto consegue che è illegittima una posta partite varie o immobilizzazioni immateriali che raggruppi vari diritti indicati sotto questa voce. Lo stato patrimoniale è destinato ad integrarsi con il conto economico (v. conto, stato patrimoniale economico), la nota integrativa (v. nota, stato patrimoniale integrativa) e la relazione degli amministratori (v.). Così il giudizio di chiarezza sul bilancio (v.) deve essere formulato dall’insieme di tali documenti, tuttavia ciascuno di questi conserva la sua specifica funzione. Le suddivisioni fondamentali dello stato patrimoniale sono (art. 2424 c.c.): attivo: A) crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata; B) immobilizzazioni; C) attivo circolante; D) ratei e risconti, con separata indicazione del disagio su prestiti; passivo: A) patrimonio netto; B) fondi per rischi ed oneri; C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato; D) debiti, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo; E) ratei e risconti, con separata indicazione dell’aggio sui prestiti. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra garanzie personali e garanzie reali, con indicazione separata delle garanzie prestate a favore delle imprese controllate e collegate.


Stato passivo      |      Status


 
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