Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Stato passivo

Ev il documento, redatto dal giudice delegato (v. giudice, stato passivo delegato) del fallimento (v.) dal quale risultano tutti i debiti per i quali è stata fatta l’insinuazione al passivo del fallimento (v. insinuazione, stato passivo al passivo del fallimento). Esso indica distintamente (art. 95 l. fall.):a) i crediti ammessi, specificando se muniti di pegno o di ipoteca; b) i crediti che il giudice delegato ritiene di non dover ammettere, esponendone i motivi; c) i crediti ammessi con riserva, come quelli sottoposti a condizione sospensiva o quelli per i quali non sono stati ancora presentati i documenti giustificativi. Almeno tre giorni prima dell’adunanza dei creditori, lo stato passivo è depositato dal giudice delegato in cancelleria ed i creditori possono prenderne visione. Nell’adunanza, alla presenza del curatore (v.) e con l’intervento del fallito, si procede alla verificazione dello stato passivo. Il giudice, tenuto conto delle contestazioni e delle osservazioni degli interessati, apporta allo stato passivo le modificazioni e integrazioni che ritiene necessarie (art. 96 l. fall.) e, con decreto, lo dichiara esecutivo (art. 97 l. fall.). Contro lo stato passivo reso esecutivo i creditori esclusi o ammessi con riserva possono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad opera del curatore, del provvedimento del giudice, proporre ricorso al giudice delegato (art. 98 l. fall.), il quale provvede all’istruzione delle varie opposizioni e, successivamente, le rimette al tribunale fallimentare (v.) che decide con un’unica sentenza (art. 99 l. fall.). Analoga procedura vale per le contestazioni che i creditori muovono contro i crediti ammessi; esse sono decise con la stessa sentenza che provvede sulle opposizioni (art. 100 l. fall.).


Stato di necessità      |      Stato patrimoniale


 
.