Istituita con  il Trattato di Roma  del 25 marzo  1957, da  parte  di Italia, Francia,  Paesi  Bassi, Lussemburgo, Belgio  e Germania federale, già  membri della  Ceca  (v. Comunità europea  del carbone  e dell’acciaio); nel 1973 vi hanno  aderito la Gran  Bretagna, la Danimarca e l’Irlanda;  nel 1981 la Grecia e nel 1986 la Spagna  ed  il Portogallo. L’obiettivo principale della Cee  è  quello  di realizzare una  progressiva integrazione degli  Stati  europei, innanzitutto in campo  economico nella  previsione  che ciò  favorisca  anche una  futura  integrazione politica,  eliminando le barriere alla  libera circolazione delle  merci,  delle  persone, del capitale  e dei servizi. Il Trattato di Roma  è  stato  parzialmente modificato ed  integrato dalle  disposizioni dell’Atto  unico  europeo  (v.),  entrato in vigore  nel 1987, la cui finalità  più importante è  stata  la realizzazione del mercato unico  europeo, ossia  di uno spazio  senza  frontiere interne nel quale  è  assicurata la libera  circolazione. Infine,  nei primi  anni  novanta gli Stati  membri  della  Cee  hanno  individuato nell’unione politica  lo scopo  principale cui tendere. Ciò  è  stato  sancito nell’accordo  firmato  a Maastricht nel dicembre  1991.  
 competenza  della comunità economica europea (Cee):  v. competenza comunitaria. 
 diritto della comunità economica europea (Cee):  v. trattati istitutivi; regolamenti;  decisioni;  direttive; atti comunitari. 
 entrate della comunità economica europea (Cee):  a partire dal 1970 le comunità economica europea (Cee) comunità economica europea (Cee) non  sono  più  costituite  dai contributi degli  Stati  membri,  ma da  risorse  proprie. Queste ultime  sono  le entrate provenienti dai prelievi  operati sull’importazione di prodotti agricoli dai paesi  extracomunitari, dai contributi e dagli  altri  dazi  previsti  nell’ambito dell’organizzazione comune  dei mercati  nel settore dello zucchero;  dai dazi  doganali  prelevati sull’importazione nell’area  comunitaria di merci  provenienti da  paesi  extracomunitari; da  una  partecipazione al gettito  Iva  dei vari paesi  membri  (l’aliquota  non  può  superare 1,4%  su di un  imponibile inferiore al 55%  del prodotto nazionale lordo); dall’applicazione di un’aliquota sulla somma  dei prodotti nazionali  lordi (c.d.  quarta risorsa).  La  riscossione  delle  risorse  proprie è  effettuata dai vari Stati  membri  che trattengono a titolo  di rimborso spese  il 10%  degli importi  da  versare  derivanti dai prelievi  agricoli  e dai dazi  doganali.  Anche la Ceca  (Comunità  europea del carbone e dell’acciaio)  ha  un  proprio potere impositivo  che si risolve  in un  prelievo  sulla produzione carbosiderurgica. L’aliquota  del prelievo,  non  può  superare 1%  inoltre  per evitare  tassazioni  cumulative è  consentita la deduzione del prelievo  gravante sulle materie  prime  già  tassate.  Le  entrate del bilancio  Ceca  sono  destinate a soli interventi nel settore.   
 natura giuridica della comunità economica europea (Cee):  si discute  molto  sulla comunità economica europea (Cee) comunità economica europea (Cee) così  come  di quella  della  Ceca  e dell’Euratom, ed  in particolare, se si tratti  di una  vera  e propria organizzazione internazionale ossia  di una  organizzazione tra  Stati  sovrani che trae  dal diritto  internazionale, per  il tramite del trattato istitutivo,  il suo potere, oppure di un  embrione di Stato  federale, con  la progressiva erosione delle  competenze statali  nelle  materie  di competenza comunitaria. In  effetti  la Cee  presenta elementi che non  si riscontrano in nessun  altra organizzazione internazionale; basti  pensare agli ampi  poteri  decisionali  dei suoi  organi;  alla  sussistenza  di settori  di competenza esclusiva  (rinvio);  all’esistenza  di una  Corte di giustizia  (v.) destinata a controllare la conformità  al trattato istitutivo  dei comportamenti degli  organi  e degli  Stati membri.  Ev  inoltre  anche  vero  che taluni  principi  propri  del diritto comunitario sono  tipici  del vincolo  federale come,  ad  esempio,  il principio della  prevalenza del diritto  comunitario sul diritto  interno. Tuttavia, nonostante tutto,  allo  stato  attuale la Cee  deve  considerarsi una organizzazione internazionale anche  se altamente sofisticata.   
 risorse proprie della comunità economica europea (Cee):  v. bilancio  comunitario;  risorse proprie. 
 struttura istituzionale della comunità economica europea (Cee):  organi  principali  della  Cee  sono  il Consiglio europeo  (v.) che esercita  il potere normativo, la Commissione della Cee (v.) che è  dotata di competenze di controllo ed  esecutive;  il Parlamento  europeo (v.) che è  dotato di competenze consultive  e di controllo politico,  la Corte di giustizia  (v.) che esercita  la funzione  giurisdizionale coadiuvata dal 1988 dal tribunale di I grado.  Dal  1958, con  l’entrata  in vigore  della Convenzione relativa  a talune  istituzioni  comuni  delle  Comunità , firmata  a Roma  nel 1957, unitamente ai Trattati Cee  ed  Euratom, sono  stati  resi comuni  con  le altre  due  Comunità , l’Assemblea  (oggi  Parlamento europeo) e la Corte  di giustizia  e dal luglio 1967, con  l’entrata  in vigore  del Trattato di Bruxelles  sulla fusione  degli  esecutivi,  il Consiglio  e la Commissione. Non  può  tracciarsi  alcun  parallelismo con  la struttura istituzionale propria degli  Stati.  Infatti,  a prescindere dalla  funzione  giurisdizionale, attribuita chiaramente alla  Corte  di giustizia  ed  al Tribunale di I grado,  le altre funzioni  sono  distribuite in modo  diverso  da  quanto avviene tradizionalmente negli  ordinamenti statali.  Più  in particolare, mentre  nell’ordinamento statale  la funzione  legislativa  spetta  all’organo  od  agli organi  espressione della  volontà  popolare, nell’ordinamento comunitario il potere normativo spetta  al Consiglio,  che è  immediata espressione dei governi  degli  Stati  membri;  d’altronde, anche  la funzione  esecutiva  spetta ad  un  organo,  la Commissione, espressione, anche  se con  una  maggiore indipendenza, dei governi  degli  Stati  membri.  Il Parlamento europeo, infine, non  esercita  una  funzione  analoga  a quella  propria dei parlamenti statali; esso, infatti,  svolge  una  funzione  di tipo  principalmente consultivo. 		
			
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