Enciclopedia giuridica

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Comunità economica europea (Cee)

Istituita con il Trattato di Roma del 25 marzo 1957, da parte di Italia, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Belgio e Germania federale, già membri della Ceca (v. Comunità europea del carbone e dell’acciaio); nel 1973 vi hanno aderito la Gran Bretagna, la Danimarca e l’Irlanda; nel 1981 la Grecia e nel 1986 la Spagna ed il Portogallo. L’obiettivo principale della Cee è quello di realizzare una progressiva integrazione degli Stati europei, innanzitutto in campo economico nella previsione che ciò favorisca anche una futura integrazione politica, eliminando le barriere alla libera circolazione delle merci, delle persone, del capitale e dei servizi. Il Trattato di Roma è stato parzialmente modificato ed integrato dalle disposizioni dell’Atto unico europeo (v.), entrato in vigore nel 1987, la cui finalità più importante è stata la realizzazione del mercato unico europeo, ossia di uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione. Infine, nei primi anni novanta gli Stati membri della Cee hanno individuato nell’unione politica lo scopo principale cui tendere. Ciò è stato sancito nell’accordo firmato a Maastricht nel dicembre 1991.

competenza della comunità economica europea (Cee): v. competenza comunitaria.

diritto della comunità economica europea (Cee): v. trattati istitutivi; regolamenti; decisioni; direttive; atti comunitari.

entrate della comunità economica europea (Cee): a partire dal 1970 le comunità economica europea (Cee) comunità economica europea (Cee) non sono più costituite dai contributi degli Stati membri, ma da risorse proprie. Queste ultime sono le entrate provenienti dai prelievi operati sull’importazione di prodotti agricoli dai paesi extracomunitari, dai contributi e dagli altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; dai dazi doganali prelevati sull’importazione nell’area comunitaria di merci provenienti da paesi extracomunitari; da una partecipazione al gettito Iva dei vari paesi membri (l’aliquota non può superare 1,4% su di un imponibile inferiore al 55% del prodotto nazionale lordo); dall’applicazione di un’aliquota sulla somma dei prodotti nazionali lordi (c.d. quarta risorsa). La riscossione delle risorse proprie è effettuata dai vari Stati membri che trattengono a titolo di rimborso spese il 10% degli importi da versare derivanti dai prelievi agricoli e dai dazi doganali. Anche la Ceca (Comunità europea del carbone e dell’acciaio) ha un proprio potere impositivo che si risolve in un prelievo sulla produzione carbosiderurgica. L’aliquota del prelievo, non può superare 1% inoltre per evitare tassazioni cumulative è consentita la deduzione del prelievo gravante sulle materie prime già tassate. Le entrate del bilancio Ceca sono destinate a soli interventi nel settore.

natura giuridica della comunità economica europea (Cee): si discute molto sulla comunità economica europea (Cee) comunità economica europea (Cee) così come di quella della Ceca e dell’Euratom, ed in particolare, se si tratti di una vera e propria organizzazione internazionale ossia di una organizzazione tra Stati sovrani che trae dal diritto internazionale, per il tramite del trattato istitutivo, il suo potere, oppure di un embrione di Stato federale, con la progressiva erosione delle competenze statali nelle materie di competenza comunitaria. In effetti la Cee presenta elementi che non si riscontrano in nessun altra organizzazione internazionale; basti pensare agli ampi poteri decisionali dei suoi organi; alla sussistenza di settori di competenza esclusiva (rinvio); all’esistenza di una Corte di giustizia (v.) destinata a controllare la conformità al trattato istitutivo dei comportamenti degli organi e degli Stati membri. Ev inoltre anche vero che taluni principi propri del diritto comunitario sono tipici del vincolo federale come, ad esempio, il principio della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno. Tuttavia, nonostante tutto, allo stato attuale la Cee deve considerarsi una organizzazione internazionale anche se altamente sofisticata.

risorse proprie della comunità economica europea (Cee): v. bilancio comunitario; risorse proprie.

struttura istituzionale della comunità economica europea (Cee): organi principali della Cee sono il Consiglio europeo (v.) che esercita il potere normativo, la Commissione della Cee (v.) che è dotata di competenze di controllo ed esecutive; il Parlamento europeo (v.) che è dotato di competenze consultive e di controllo politico, la Corte di giustizia (v.) che esercita la funzione giurisdizionale coadiuvata dal 1988 dal tribunale di I grado. Dal 1958, con l’entrata in vigore della Convenzione relativa a talune istituzioni comuni delle Comunità , firmata a Roma nel 1957, unitamente ai Trattati Cee ed Euratom, sono stati resi comuni con le altre due Comunità , l’Assemblea (oggi Parlamento europeo) e la Corte di giustizia e dal luglio 1967, con l’entrata in vigore del Trattato di Bruxelles sulla fusione degli esecutivi, il Consiglio e la Commissione. Non può tracciarsi alcun parallelismo con la struttura istituzionale propria degli Stati. Infatti, a prescindere dalla funzione giurisdizionale, attribuita chiaramente alla Corte di giustizia ed al Tribunale di I grado, le altre funzioni sono distribuite in modo diverso da quanto avviene tradizionalmente negli ordinamenti statali. Più in particolare, mentre nell’ordinamento statale la funzione legislativa spetta all’organo od agli organi espressione della volontà popolare, nell’ordinamento comunitario il potere normativo spetta al Consiglio, che è immediata espressione dei governi degli Stati membri; d’altronde, anche la funzione esecutiva spetta ad un organo, la Commissione, espressione, anche se con una maggiore indipendenza, dei governi degli Stati membri. Il Parlamento europeo, infine, non esercita una funzione analoga a quella propria dei parlamenti statali; esso, infatti, svolge una funzione di tipo principalmente consultivo.


Comunità ebraiche italiane      |      Comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ce


 
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