Istituzioni  tradizionali dell’ebraismo in Italia,  sono  formazioni sociali originarie di esistenza  plurimillenaria. Organizzate su base  territoriale, secondo  la legge e tradizione ebraiche provvedono, ciascuno  nell’ambito della  propria circoscrizione,  al soddisfacimento delle  esigenze  religiose, associative,  sociali  e culturali  degli  ebrei,  curando l’esercizio  del culto, l’istruzione  e l’educazione religiosa,  promuovendo la cultura  ebraica, tutelando gli interessi  collettivi  degli  ebrei  in sede  locale  e contribuendo all’assistenza  dei propri  appartenenti (art.  1 Statuto e art.  18 l. n. 101 del 1989). Ogni  Comunità  può  avere  un  regolamento interno, nel rispetto  dello Statuto (v. Unione  delle comunità ebraiche italiane) dell’ebraismo italiano  (art.  3 Statuto). Appartengono ad  una  Comunità  gli ebrei  che, risiedono  nella  circoscrizione stessa,  a questa  si iscrivono  con  esplicita  dichiarazione o per  atti concludenti;  mentre si cessa  di far parte  di essa  o per  iscrizione  ad  altra Comunità  conseguente a trasferimento o per  passaggio  ad  altra  religione  o per  rinuncia  formale  all’iscrizione  medesima. Gli  iscritti  hanno  diritto  di avvalersi  delle  istituzioni,  delle  prestazioni, dei beni  e dei servizi della Comunità  e dell’Unione delle  Comunità  (art.  2 Statuto). Secondo  la tradizione ebraica  ciascun  iscritto  è  obbligato a versare  un  contributo annuale, in ragione  della  propria capacità  contributiva, al fine di assicurare lo svolgimento  delle  attività  istituzionali  della  Comunità  di appartenenza (art. 34 Statuto). Organi  della  Comunità  sono:  l’assemblea  degli  iscritti,  la consulta  comunitaria ove  costituita, il consiglio,  la giunta,  il presidente, i revisori  dei  conti,  il  rabbino  capo  (artt.  5  – 30  Statuto).  Le  comunità,   attualmente 21, sono  enti  confessionali e come  tali  riconosciute dallo  Stato ed  iscritte  nel registro  delle  persone giuridiche  per  poter  legittimamente concludere negozi  giuridici  (art.  24 l. n. 101 del 1989), e sono,  agli effetti tributari, equiparate agli enti  con  fini di beneficenza o di istruzione (art.  27 l. cit.). Lo  Stato  garantisce che l’attività  di religione  e di culto  e la gestione ordinaria e gli atti  di straordinaria amministrazione delle  Comunità  si svolgano  senza  ingerenze da  parte  statale,  delle  regioni  e degli  altri  enti territoriali (art.  25 l. cit.). A  motivo  delle  finalità  di assistenza  e previdenza a favore  dei propri  iscritti  perseguite dalle  Comunità , i contributi annui  alle medesime, in relazione  al periodo di imposta  in cui sono  stati  versati,  sono deducibili  dall’imponibile Irpef  dei contribuenti, fino alla  concorrenza del dieci per  cento  del reddito, per  un  importo complessivo  non  superiore a lire 7.500.000 (art.  30 l. cit.).  
 Unione  delle  comunità ebraiche italiane:  è  l’ente  rappresentativo della  confessione  ebraica  nei rapporti con  lo Stato  italiano  e per  le materie  di interesse generale dell’ebraismo. Cura  e tutela  gli interessi  religiosi,  culturali  e sociali  degli ebrei  in Italia,  provvede  alla  conservazione delle  tradizioni e dei beni culturali  ebraici,  vigila sull’attività  delle  Comunità  e la coordina e la integra,  promuove rapporti e contatti  con  le collettività  e gli enti  ebraici  di altri  paesi  e con  le organizzazioni a carattere internazionale. Essa  ha  sede in Roma  (art.  37 Statuto e art.  19 l. n. 101/1989). L’Unione,  per  poter provvedere al raggiungimento dei fini istituzionali  ed  allo  svolgimento  delle proprie attività , riscuote  dalle  Comunità  un  contributo di natura obbligatoria, le cui aliquote sono  determinate dal congresso  in ragione  delle  esigenze  di bilancio  dell’Unità  stessa  e secondo  criteri  che tengono conto sia dei redditi  patrimoniali delle  singole  Comunità , sia della  totalità  dei redditi  imponibili  degli  appartenenti alle  Comunità  medesime  (art.  38 Statuto). Organi  dell’Unione sono:  il congresso  dei delegati  delle  Comunità, il consiglio,  la giunta,  il presidente, l’assemblea  e la consulta  rabbiniche, i probiviri,  i revisori  dei conti  (artt.  39  – 55 Statuto). L’attività  religiosa  e cultuale  e la gestione  ordinaria e gli atti  di straordinaria amministrazione dell’Unione, ente  confessionale civilmente  riconosciuto ed  iscritto  nel registro  delle  persone giuridiche  (art.  24 l. cit.) ed  altri  effetti  tributari equiparato agli enti  con  fini di beneficenza o di istruzione (art.  27 l. cit.), hanno  luogo  senza  ingerenze da  parte  dello  Stato,  delle  regioni  e degli  altri enti  territoriali (art.  25 l. cit.). L’Unione ha  approvato, con  congresso straordinario costituente (Roma,  6  – 8 dicembre  1987), e modificato, con congresso  ordinario (Roma,  9  – 11 dicembre  1990), lo Statuto dell’ebraismo italiano,  espressione dell’autonomia di organizzazione confessionale riconosciuta e garantita dalla  Costituzione repubblicana (cfr.  art.  8, comma 2o). L’Unione e lo Stato  il 27 febbraio  1987 hanno  stipulato,  per  la regolamentazione dei loro  rapporti, un’intesa  (cfr.  art.  8, comma  3o; Cost.) approvata dalla  l. 8 marzo  1989, n. 101, che con  la sua  entrata in vigore  ha abrogato il r.d.  30 ottobre 1930, n. 1731, e il r.d.  19 novembre 1931, n. 1561, sulle Comunità  israelitiche e sull’Unione  delle  medesime, ed  ogni altra norma  in contrasto con  la legge stessa,  e ha  reso  inefficaci  nei confronti  della  confessione  ebraica,  nonche´  dei suoi  enti,  istituzioni  e membri,  la l. 24 giugno  1929, n. 1159, e il r.d.  28 febbraio  1930, n. 289, sui culti  ammessi  nello  Stato. 		
			
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