Enciclopedia giuridica

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Valori di bollo



falsità in valori di bollo: tra i delitti contro la fede pubblica (libro secondo, titolo VII, del c.p.) numerose fattispecie sono configurate a tutela dei valori di bollo (artt. 459, 460, 464, 466), intendendosi per tali la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori di bollo equiparati da leggi speciali (art. 459, comma 2o, c.p.). In particolare risultano condotte punibili: la falsificazione dei valori di bollo, l’introduzione nello Stato, l’acquisto, la detenzione o la messa in circolazione dei valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); la contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di valori di bollo (art. 460 c.p.); la fabbricazione o la detenzione di filigrana o strumenti destinati alla falsificazione di valori di bollo (art. 461 c.p.); l’uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); l’alterazione di segni nei valori di bollo (art. 466 c.p.). Una particolare causa di non punibilità (c.d. ravvedimento operoso) per alcuni di questi reati è prevista dall’art. 463 c.p..


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