possesso  ingiustificato di valori:  l’art. 708 c.p. sanziona  penalmente la condotta di  chi, essendo  stato  condannato per  delitti  determinati da  motivi  di lucro, o  per  contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti  contro  il patrimonio, è  colto  in possesso  di denaro o di oggetti  di valore,  o di altre cose  non  confacenti  al suo stato,  e dei quali  non  giustifichi  la provenienza. La  norma  in questione in più  occasioni  sottoposta al giudizio  di costituzionalità  (in  particolare per  ciò  che riguarda  il profilo  dell’inversione dell’onere della  prova)  è  stata  giudicata  costituzionalmente legittima.  . 
 rialzo o ribasso fraudolento  di valori di borsa:  si tratta del c.d. aggiotaggio (v.), delitto  punito  a norma  dell’art.  501 c.p.. La  condotta illecita  è  integrata quando, al fine di turbare il mercato interno dei valori, si pubblicano o si divulgano  notizie  false,  esagerate o tendenziose o si adoperano altri  artifici atti  a cagionare un  aumento o una  diminuzione del prezzo  dei valori ammessi nelle  liste  di borsa  o negoziabili  nel pubblico  mercato. Si tratta di un  tipico reato  di pericolo  in quanto non  occorre  per  il perfezionamento della fattispecie  che si realizzi  l’effettivo  aumento o ribasso  dei valori, essendo sufficiente  l’idoneità  della  condotta descritta dall’art.  501 c.p. a cagionare l’aumento o la diminuzione.  
 sequestro di valori presso banche:  l’autorità  giudiziaria  può  procedere al sequestro presso  banche  di documenti, titoli,  valori, somme  depositate in conto corrente e di ogni  altra  cosa,  anche  se contenuti in cassette  di sicurezza, quando abbia  fondato motivo  di ritenere che siano  pertinenti al reato, 		
			
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