Enciclopedia giuridica

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Valori



possesso ingiustificato di valori: l’art. 708 c.p. sanziona penalmente la condotta di chi, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza. La norma in questione in più occasioni sottoposta al giudizio di costituzionalità (in particolare per ciò che riguarda il profilo dell’inversione dell’onere della prova) è stata giudicata costituzionalmente legittima. .

rialzo o ribasso fraudolento di valori di borsa: si tratta del c.d. aggiotaggio (v.), delitto punito a norma dell’art. 501 c.p.. La condotta illecita è integrata quando, al fine di turbare il mercato interno dei valori, si pubblicano o si divulgano notizie false, esagerate o tendenziose o si adoperano altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato. Si tratta di un tipico reato di pericolo in quanto non occorre per il perfezionamento della fattispecie che si realizzi l’effettivo aumento o ribasso dei valori, essendo sufficiente l’idoneità della condotta descritta dall’art. 501 c.p. a cagionare l’aumento o la diminuzione.

sequestro di valori presso banche: l’autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato,


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