Mezzo  straordinario di impugnazione con  il quale  un  soggetto  si oppone ad una  sentenza passata  in giudicato  o comunque esecutiva,  resa  tra  altri soggetti,  quando pregiudichi i suoi  diritti.   
 opposizione di terzo ordinaria:  rimedio  attraverso il quale  il terzo  può , senza  limiti di tempo, difendere la sua  posizione  pregiudicata da  una  sentenza passata  in giudicato o divenuta esecutiva,  resa  inter  alios,  sia quando il suo diritto  risulti incompatibile ed  autonomo rispetto  all’oggetto  della  pronuncia, sia quando è  parimenti incompatibile, ma connesso  per  pregiudizialità , con  quello  che fu giudicato  dalla  pronuncia medesima. Non  sono  legittimati  a proporre l’opposizione  ordinaria i terzi  ai quali  la legge estende  in via di eccezione l’autorità  della  cosa  giudicata  (primi  fra tutti  quelli  indicati  nell’art.  2909 c.c.); coloro  che possono  proporre l’opposizione  revocatoria ex art.  404 c.p.c., con  la sola eccezione  dell’avente causa  se il suo atto  di acquisto  fu trascritto prima  della  trascrizione della  domanda proposta nei confronti  del suo dante  causa;  ed  infine  coloro  che furono  parti  in base  a una  procura risultata apocrifa.   
 procedimento  di opposizione di terzo:  l’opposizione di terzo si propone con  atto  di citazione  davanti  allo  stesso giudice  che ha  pronunciato la sentenza impugnata con  le stesse  forme prescritte per  il giudizio  avanti  a lui. La  citazione  deve  contenere, oltre  agli elementi dell’art.  613 c.p.c., anche  l’indicazione  della  sentenza impugnata, e, nell’ipotesi  di opposizione revocatoria, l’indicazione  del giorno  in cui il terzo  è  venuto  a conoscenza del dolo  o della  collusione,  con  la relativa prova.  La  domanda deve  essere  proposta nei confronti  di tutte  le parti  fra  le quali  fu pronunciata la sentenza.  Qualora l’opposizione  venga  accolta,  la decisione  impugnata è  annullata per  quanto necessario  alla  tutela  del terzo, lasciando  immutata la restante parte,  pienamente efficace  ed  operante tra  le parti;  nel caso  invece  di dichiarazione di inammissibilità  od  improcedibilità o di reiezione  della  domanda per  infondatezza, il giudice  condanna l’opponente al pagamento di una  pena  pecuniaria. La  sentenza che pronuncia sull’opposizione di terzo è  soggetta  agli stessi mezzi di impugnazione che erano ammissibili  contro  quella  oggetto  dell’impugnazione.  
 opposizione di terzo revocatoria:  si tratta di una  particolare forma  di opposizione concessa  ai creditori ed  agli aventi  causa  del soccombente, come  tali  non  legittimati all’opposizione di terzo  ordinaria, quando la sentenza è  l’effetto  di dolo  o collusione  a loro  danno.  L’opposizione deve  essere  proposta nel termine di giorni  10 se la sentenza impugnata è  stata  emessa  dal conciliatore, oppure di 30 giorni  se si tratta di decisioni  del pretore, del tribunale o della  corte, termine che inizia a decorrere dalgiorno della  scoperta  del dolo  o della collusione. 		
			
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