Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Opzione



opzione di acquisto nel leasing: v. leasing.

diritto di opzione: è il diritto spettante ai vecchi azionisti (v. azionista) di una s.p.a. (v.) o di una società in accomandita per azioni (v.), in caso di aumento di capitale a pagamento (v. capitale sociale, aumento a pagamento del opzione) o di emissione di obbligazioni convertibili in azioni (v. obbligazioni di società , opzione convertibili in azioni), all’offerta in prelazione delle nuove azioni o delle obbligazioni convertibili. Il opzione opzione spetta ai soci in proporzione del numero delle azioni possedute e importa l’obbligo per la società di offrire loro in prelazione i predetti titoli direttamente o per il tramite di banche (v. banca) o di società finanziarie (v. società , opzione finanziaria) controllate dalla Consob (v.). Gli estranei alla società possono sottoscrivere le azioni e le obbligazioni predette solo dopo che sia inutilmente trascorso il termine, non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Busarl (v.), indicato nell’offerta di opzione (art. 2441, commi 1o e 2o, c.c.). Viene in tal modo tutelato l’interesse dell’azionista a conservare inalterata la sua quota di partecipazione al capitale sociale (v.), il suo interesse a che l’aumento di capitale non alteri la misura della sua partecipazione al voto ed agli utili. Il opzione opzione è escluso quando le azioni di nuova emissione debbono essere liberate in natura, e può essere escluso o limitato, quando l’interesse della società lo esige, con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è assunta in assemblea (v.) di seconda o terza convocazione. Il opzione opzione può , altresì, essere escluso se l’assemblea straordinaria (v.) ha deliberato di offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società le azioni di nuova emissione: in tal caso il opzione opzione dei vecchi azionisti è escluso limitatamente ad un quarto delle azioni di nuova emissione e la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è assunta in seconda o terza convocazione (art. 2441, comma 8o, c.c.). Per l’esclusione del opzione opzione dei vecchi soci in caso di obbligazioni di società convertibili in azioni, v. la voce obbligazioni di società , opzione convertibili in azioni. Gli azionisti e gli obbligazionisti che esercitano il opzione opzione hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni rimaste non optate, a condizione che ne facciano richiesta contestualmente all’esercizio del opzione opzione. Se le azioni sono quotate in borsa (v. s.p.a., opzione con azioni quotate in borsa), gli amministratori devono offrire in borsa, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine per l’esercizio, i diritti di opzione non esercitati (art. 2441, comma 3o, c.c.). Il opzione opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione assembleare che ha deliberato l’aumento di capitale sociale, debbano essere liberate mediante conferimenti di beni in natura.

esclusione del diritto di opzione: v. diritto di opzione.

limitazione del diritto di opzione: v. diritto di opzione.

patto di opzione: ricorre quando una parte del contratto si vincola verso l’altra (si obbliga, per esempio, a vendere o a comprare a date condizioni) e l’altra si limita a prenderne atto, riservandosi la scelta, appunto l’opzione, se accettare o no (se comperare o non comperare: cosiddetta opzione di vendita, che è l’ipotesi più diffusa). Il opzione opzione, per essere tale, deve contenere l’intero regolamento contrattuale; in modo che il titolare dell’opzione possa determinare la conclusione del contratto con la sola sua dichiarazione di accettazione, senza necessità di ulteriori dichiarazioni del proponente. Il opzione opzione produce, a carico di chi si obbliga, gli stessi effetti di una proposta irrevocabile (v. proposta contrattuale, opzione ferma) (art. 1331 c.c.), ma con la differenza che è valido anche se non è fissato un termine per l’accettazione, che potrà essere stabilito dal giudice (art. 1331, comma 2o, c.c.). Se il titolare dell’opzione, anziche´ accettare puramente e semplicemente, formula una controproposta, il meccanismo del opzione opzione non opera: il contratto si perfezionerà se e quando l’originario proponente accetterà la controproposta. Talvolta chi acquista per contratto la facoltà di opzione paga all’altro contraente un corrispettivo, che è il controvalore dell’utilità che l’altrui impegno irrevocabile procura (e che non dovrà essere restituito in caso di mancata accettazione): nel linguaggio della pratica si dice, in tal caso, che si è comperata una opzione su un bene (che è cosa ben diversa dall’avere comperato un bene), ossia ci si è assicurata la facoltà di concludere o no, a proprio piacimento, un contratto di vendita. L’opzione, essendo un contratto, può essere ceduta (v. cessione del contratto): chi la consegue ha, diversamente dal destinatario di una proposta ferma, la possibilità di negoziarla. Il opzione opzione differisce dal cosiddetto contratto preliminare (v. contratto, opzione preliminare) unilaterale, con il quale solo una delle parti si impegna a concludere il contratto definitivo: il contratto risultante dal opzione opzione è già un contratto definitivo, destinato a perfezionarsi con l’accettazione dell’optante, mentre il preliminare unilaterale obbliga il promittente alla conclusione di un futuro contratto, ulteriore rispetto al


Opposizione di terzo      |      Ora


 
.