Enciclopedia giuridica

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Metodo



metodo assembleare: identifica gli elementi caratterizzanti la deliberazione di un organo collegiale di una società (v.) o di un’associazione (v.). Essi consistono: a) nella riunione degli aventi diritto nello stesso luogo; b) nelle espressioni del voto nel medesimo contesto temporale; c) nella formazione di una deliberazione, corrispondente all’oggetto delle dichiarazioni di voto della maggioranza richiesta per quella deliberazione. Il metodo metodo ha funzione di trasformare la pluralità delle dichiarazioni individuali, i voti (v. voto) dei singoli soci o associati, in una volontà unitaria, la volontà collettiva formata dall’assemblea, ulteriore rispetto ai voti che sono concorsi a formarla. Il metodo metodo consente, in tal modo, l’attribuzione della volontà di una pluralità di soggetti ad un soggetto giuridico diverso, la società o l’associazione appunto, dotate o meno di personalità giuridica (v.).

metodo dell’economia: con tale termine si designa il metodo seguito dai compilatori del vigente c.c.: consiste nel fare sì che i concetti giuridici corrispondano alla sostanza economica dei fenomeni regolati. Tra gli esempi più rilevanti del metodo metodo si possono annoverare la sostituzione della figura giuridica del commerciante mediante quella dell’ imprenditore (v.) ed il ripudio legislativo della categoria del negozio giuridico (v.), priva di referente nel mondo degli affari.

metodo democratico: l’insieme delle regole procedurali tipiche dello Stato democratico (v. Stato, metodo democratico), che negli ordinamenti contemporanei viene adottato in un numero sempre maggiore di contesti, anche al di là dei casi in cui è prescritto, nel sistema politico e istituzionale quanto nei


Metanodotto      |      Metus ab intrinseco


 
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