Enciclopedia giuridica

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Obbligazioni di società

Sono titoli di credito nominativi o al portatore, emessi da una s.p.a. (v.) e da una società in accomandita per azioni (v.) e rappresentanti un diritto di credito ad una somma di denaro del loro prenditore verso la società stessa. Dalle azioni di società (v.) le obbligazioni di società differiscono per il fatto che non rappresentano quote di partecipazione alla società e non attribuiscono ai loro possessori la qualità di socio: le obbligazioni di società attribuiscono un semplice diritto di credito verso la società . Il rapporto sottostante al titolo e il mutuo (v.) (art. 2415 n. 2 c.c.): è il mutuo che l’obbligazionista (v. obbligazionisti) fa alla società all’atto della sottoscrizione del titolo; l’obbligazionista è , pertanto, titolare di un diritto di credito alla percezione periodica dell’interesse stabilito e, alla scadenza del prestito obbligazionario, alla restituzione del capitale. La possibilità di emettere obbligazioni di società è riservata esclusivamente alle s.p.a. ed alle società in accomandita per azioni. La loro emissione è subordinata ad una serie di condizioni: a) le obbligazioni di società non possono essere emesse per somma eccedente il capitale sociale (v.) versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio (v.) approvato (art. 2410, comma 1o, c.c.); b) il capitale sociale non può , successivamente all’emissione di obbligazioni di società, essere ridotto se non in proporzione delle obbligazioni di società già rimborsate (art. 2412 c.c.); c) il limite del capitale sociale versato ed esistente può essere superato se le obbligazioni di società sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale, fino a due terzi del valore di questi; d) il limite può essere superato anche se l’eccedenza dell’importo delle obbligazioni di società rispetto al capitale sociale è garantita da pegno su titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato (art. 2410, comma 2o, c.c.). L’emissione di obbligazioni di società deve essere deliberata dall’assemblea (v.) straordinaria (art. 2365 c.c.) dei soci; la relativa deliberazione deve essere depositata entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese (v), con le eventuali autorizzazioni richieste, al fine della omologazione da parte del tribunale e della successiva iscrizione nello stesso registro delle imprese (art. 2411 c.c.). La deliberazione di emissione delle obbligazioni di società non può essere eseguita se non dopo l’iscrizione predetta. L’atto costitutivo (v.) o una sua successiva modificazione può attribuire agli amministratori per un periodo massimo di cinque anni la facoltà di emettere, in una o più volte fino ad un ammontare predeterminato, obbligazioni di società anche convertibili (v. obbligazioni di società convertibili in azioni) (art. 2420 ter c.c.). Per l’emissione di obbligazioni di società per un ammontare superiore a cinque miliardi di lire è necessaria l’autorizzazione del Ministro del tesoro. Ciascuna obbligazione deve indicare (art. 2413 c.c.): 1) la denominazione, l’oggetto e la sede della società , con l’indicazione dell’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta; 2) il capitale sociale versato ed esistente al momento dell’emissione; 3) la data della deliberazione dell’assemblea e della sua iscrizione nell’ufficio del registro delle imprese; 4) l’ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il tasso degli interessi, il modo di pagamento e il rimborso; 5) la garanzia da cui sono assistite. Le obbligazioni di società vengono rimborsate secondo un piano di ammortamento determinato nella deliberazione assembleare di emissione e fondato sulla estrazione a sorte delle obbligazioni da rimborsare. La società emittente talvolta attribuisce ai prenditori delle obbligazioni di società diritti che rendono appetibile l’investimento obbligazionario: si tratta del diritto a partecipare all’estrazione a sorte di premi tra i sottoscrittori, o il diritto a partecipare agli utili (v.) della società. V. anche obbligazioni di società indicizzate.

obbligazioni di società convertibili in azioni: sono le obbligazioni di società che conferiscono al loro prenditore, oltre al diritto alla percezione dell’interesse periodico e del rimborso del valore nominale del titolo, il diritto di sottoscrivere azioni (v. azioni di società ), da liberare con la somma già versata all’atto della sottoscrizione delle obbligazioni di società, secondo il rapporto di cambio stabilito dalla deliberazione di emissione e risultante dal titolo (art. 2420 bis, commi 1o e 7o, c.c.). Il diritto alla conversione del titolo in azioni è esercitabile, a discrezione del possessore, in via alternativa con il rimborso delle obbligazioni di società. L’emissione di obbligazioni di società convertibili in azioni richiede una duplice deliberazione assembleare: a) una deliberazione di emissione che, oltre a stabilire l’ammontare complessivo delle obbligazioni di società, il valore nominale di ciascuna, il tasso di interesse, le modalità di rimborso, determina il rapporto di cambio con le azioni, il periodo entro il quale le obbligazioni di società sono convertibili in azioni, le modalità della conversione (art. 2420 bis, comma 1o, c.c.); b) una deliberazione, contestuale, di aumento del capitale sociale (v.) per un ammontare corrispondente al valore nominale (v. azioni di società , valore nominale delle obbligazioni di società) delle obbligazioni di società obbligazioni di società (art. 2420 bis, comma 2o, c.c.), con esclusione del diritto di opzione dei vecchi azionisti, che potrebbero impedire la conversione. La prima deliberazione è subito eseguibile, non appena iscritta nel registro delle imprese; la seconda potrà essere eseguita solo se gli obbligazionisti (v.) si avvalgono della facoltà di conversione. Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori (v.) provvedono all’emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione dell’aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Il rapporto sottostante alle obbligazioni di società obbligazioni di società è un duplice rapporto: 1) il mutuo dell’obbligazionista alla società emittente; 2) il patto di opzione (art. 1331 c.c.), che ha per oggetto la novazione (v.) del rapporto di mutuo in rapporto di società . L’emittente, infatti, si vincola nei confronti dell’obbligazionista ad una proposta irrevocabile di novazione, mentre l’obbligazionista ha, per tutto il periodo della conversione, facoltà di accettare o meno la proposta. Se l’obbligazionista accetta, si produce l’effetto novativo e la somma versata all’atto della sottoscrizione delle obbligazioni di società muta l’originaria causa, trasformandosi in conferimento in società; altrimenti, permane la causa originaria e le obbligazioni di società conservano, sulla base di essa, il diritto al rimborso.

obbligazioni di società convertibili in azioni con procedimento indiretto: sono le obbligazioni di società incorporanti il diritto di convertibilità in azioni (v. azioni di società ) di una società diversa da quella che ha emesso le obbligazioni di società. L’ipotesi non è regolata dalla legge, ma è assai diffusa nella pratica, soprattutto nei seguenti casi: a) nei gruppi di società , nel qual caso la società controllante (v. società , obbligazioni di società controllante) o l’ente di gestione di partecipazioni statali emette proprie obbligazioni di società, convertibili in azioni di una società sua controllata; b) da parte di banche (v. banca) o di società finanziarie, nel qual caso queste emettono obbligazioni di società convertibili in azioni di una società da esse finanziate. Il procedimento indiretto solleva il seguente problema: la società emittente le obbligazioni di società destinate alla conversione deve, per assicurare questa destinazione, deliberare il relativo aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (v.) dei propri azionisti. La dottrina ritiene che l’esigenza di acquistare il finanziamento nelle vantaggiose condizioni offerte dal procedimento di conversione indiretta integri gli estremi richiesti dalla legge (art. 2441, comma 5o, c.c.) per l’esclusione del diritto di opzione.

diritto di opzione nelle obbligazioni di società: è il diritto di opzione (v. opzione, diritto di obbligazioni di società) concesso ai prenditori di obbligazioni di società convertibili in azioni sulle nuove azioni della società che ha emesso le obbligazioni di società. Pertanto, se durante il periodo della conversione, la società che ha emesso le obbligazioni di società aumenta il capitale sociale (v.) con l’emissione di nuove azioni, il diritto di opzione spetta, in concorso con i soci, anche ai prenditori delle obbligazioni di società sulla base del rapporto di cambio (art. 2441, comma 1o, c.c.), cioè in proporzione al numero di azioni in cui essi possono convertire le proprie obbligazioni di società. Riconoscendo all’obbligazionista (v.) il diritto di opzione e limitando il diritto di opzione degli azionisti, la legge sventa un possibile inganno della società a danno dei risparmiatori: quello di allettarli con l’emissione di obbligazioni di società convertibili ad un vantaggioso rapporto di cambio, per poi frustrarne le aspettative a prestito obbligazionario sottoscritto, mediante un aumento di capitale sociale (v. capitale sociale, aumento del obbligazioni di società). Analogo pregiudizio al diritto di conversione degli obbligazionisti può essere arrecato dalla deliberazione di riduzione del capitale sociale esuberante (v. capitale sociale, riduzione del obbligazioni di società), mediante rimborso del capitale ai soci. Tale deliberazione di riduzione non può essere adottata se i portatori di obbligazioni di società convertibili non sono messi nella condizione, mediante avviso pubblicato nel Busarl (v.) almeno tre mesi prima della convocazione dell’assemblea, di esercitare tempestivamente il diritto di conversione, in modo da poter partecipare, come azionisti, alla deliberazione ed al rimborso di capitale (art. 2420 bis, comma 5o, c.c.). La stessa disciplina vale per le deliberazioni modificative delle disposizioni statutarie sulla ripartizione degli utili e per la deliberazione di fusione (v. fusione di società ) con altra società , che comporta un’elevazione del capitale sociale.

obbligazioni di società indicizzate: sono le obbligazioni di società che attribuiscono ai loro prenditori il diritto a percepire un interesse periodico, determinato sulla base di numeri indici (v. clausola, obbligazioni di società di rivalutazione monetaria). Ev dubbio che si possa emettere un prestito obbligazionario indicizzato in linea di capitale.


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