Sono  titoli  di credito  nominativi o al portatore, emessi  da  una  s.p.a. (v.) e da  una  società  in accomandita  per azioni  (v.) e rappresentanti un  diritto  di credito  ad  una  somma  di denaro del loro  prenditore verso  la società  stessa. Dalle  azioni  di società  (v.) le obbligazioni di società differiscono  per  il fatto  che non rappresentano quote  di partecipazione alla  società  e non  attribuiscono ai loro possessori  la qualità  di socio: le obbligazioni di società attribuiscono un  semplice  diritto  di credito  verso  la società . Il rapporto sottostante al titolo  e il mutuo  (v.) (art. 2415 n. 2 c.c.): è  il mutuo  che l’obbligazionista (v. obbligazionisti) fa alla società  all’atto  della  sottoscrizione del titolo;  l’obbligazionista è , pertanto, titolare di un  diritto  di credito  alla  percezione periodica  dell’interesse stabilito e, alla  scadenza  del prestito  obbligazionario, alla  restituzione del capitale.  La  possibilità  di emettere obbligazioni di società è  riservata esclusivamente alle  s.p.a.  ed alle  società  in accomandita per  azioni.  La  loro  emissione  è  subordinata ad una  serie  di condizioni:  a) le obbligazioni di società non  possono  essere  emesse  per  somma eccedente il capitale sociale (v.) versato  ed  esistente secondo  l’ultimo bilancio  (v.) approvato (art.  2410, comma  1o, c.c.); b)  il capitale  sociale  non può , successivamente all’emissione  di obbligazioni di società, essere  ridotto se non  in proporzione delle  obbligazioni di società già  rimborsate (art.  2412 c.c.); c) il limite  del capitale sociale  versato  ed  esistente può  essere  superato se le obbligazioni di società sono  garantite da ipoteca  su immobili  di proprietà  sociale,  fino a due  terzi  del valore  di questi;  d)  il limite  può  essere  superato anche  se l’eccedenza  dell’importo delle  obbligazioni di società rispetto  al capitale  sociale  è  garantita da  pegno  su titoli  nominativi emessi  o garantiti  dallo  Stato  (art.  2410, comma  2o, c.c.). L’emissione  di obbligazioni di società  deve  essere  deliberata dall’assemblea  (v.) straordinaria (art.  2365 c.c.) dei soci; la relativa  deliberazione deve  essere  depositata entro  trenta giorni presso  l’ufficio del registro delle imprese  (v), con  le eventuali  autorizzazioni richieste,  al fine della  omologazione da  parte  del tribunale e della successiva  iscrizione  nello  stesso  registro  delle  imprese  (art.  2411 c.c.). La deliberazione di emissione  delle  obbligazioni di società non  può  essere  eseguita  se non  dopo l’iscrizione  predetta. L’atto costitutivo  (v.) o una  sua  successiva modificazione può  attribuire agli amministratori per  un  periodo massimo  di cinque  anni  la facoltà  di emettere, in una  o più  volte  fino ad  un ammontare predeterminato, obbligazioni di società anche  convertibili (v. obbligazioni di società convertibili  in azioni) (art.  2420 ter  c.c.). Per  l’emissione  di obbligazioni di società per  un  ammontare superiore a cinque miliardi  di lire  è  necessaria  l’autorizzazione del Ministro  del tesoro. Ciascuna  obbligazione deve  indicare  (art.  2413 c.c.): 1) la denominazione, l’oggetto  e la sede  della  società , con  l’indicazione  dell’ufficio  del registro delle  imprese  presso  il quale  la società  è  iscritta;  2) il capitale  sociale versato  ed  esistente al momento dell’emissione;  3) la data  della deliberazione  dell’assemblea e della  sua  iscrizione  nell’ufficio  del registro delle  imprese;  4) l’ammontare complessivo  delle  obbligazioni  emesse,  il valore  nominale  di ciascuna,  il tasso  degli  interessi,  il modo  di pagamento e il rimborso;  5) la garanzia  da  cui sono  assistite.  Le  obbligazioni di società vengono  rimborsate secondo  un  piano  di ammortamento determinato nella  deliberazione assembleare di emissione  e fondato sulla estrazione a sorte  delle obbligazioni  da  rimborsare. La  società  emittente talvolta  attribuisce ai prenditori delle  obbligazioni di società diritti  che rendono appetibile l’investimento  obbligazionario: si tratta del diritto  a partecipare all’estrazione a sorte  di premi  tra  i sottoscrittori, o il diritto  a partecipare agli utili (v.) della  società. V. anche  obbligazioni di società indicizzate.   
 obbligazioni di società convertibili in azioni:  sono  le obbligazioni di società che conferiscono al loro  prenditore, oltre al  diritto  alla  percezione dell’interesse periodico e del rimborso del valore nominale  del titolo,  il diritto  di sottoscrivere azioni  (v. azioni  di società ), da liberare con  la somma  già  versata  all’atto  della  sottoscrizione delle  obbligazioni di società, secondo il rapporto di cambio  stabilito  dalla  deliberazione di emissione  e risultante dal titolo  (art.  2420 bis, commi  1o  e 7o, c.c.). Il diritto  alla conversione del titolo  in azioni  è  esercitabile, a discrezione del possessore, in via alternativa con  il rimborso delle  obbligazioni di società. L’emissione  di obbligazioni di società convertibili in azioni  richiede  una  duplice  deliberazione assembleare: a) una  deliberazione di emissione  che, oltre  a stabilire  l’ammontare complessivo  delle  obbligazioni di società, il valore nominale  di ciascuna,  il tasso  di interesse,  le modalità  di rimborso, determina  il rapporto di cambio  con  le azioni,  il periodo entro  il quale  le obbligazioni di società sono  convertibili in azioni,  le modalità  della  conversione (art.  2420 bis, comma  1o, c.c.); b)  una  deliberazione, contestuale, di aumento del capitale sociale (v.) per  un  ammontare corrispondente al valore  nominale  (v. azioni di società , valore  nominale  delle obbligazioni di società) delle  obbligazioni di società obbligazioni di società (art.  2420 bis, comma  2o, c.c.), con  esclusione  del diritto  di opzione  dei vecchi  azionisti,  che potrebbero impedire la conversione. La  prima  deliberazione è  subito  eseguibile,  non appena iscritta  nel registro  delle  imprese;  la seconda  potrà  essere  eseguita solo  se gli obbligazionisti (v.) si avvalgono  della  facoltà  di conversione. Nel primo  mese  di ciascun  semestre gli amministratori  (v.) provvedono  all’emissione  delle  azioni  spettanti agli obbligazionisti che hanno  chiesto  la conversione nel semestre precedente. Entro il mese  successivo,  gli amministratori devono  depositare per  l’iscrizione  nel registro  delle  imprese un’attestazione dell’aumento del capitale  sociale  in misura  corrispondente al valore  nominale  delle  azioni  emesse.  Il rapporto sottostante alle  obbligazioni di società obbligazioni di società è  un duplice  rapporto: 1) il mutuo  dell’obbligazionista alla  società  emittente; 2) il patto  di opzione  (art.  1331 c.c.), che ha  per  oggetto  la novazione (v.) del rapporto di mutuo  in rapporto di società . L’emittente, infatti,  si vincola  nei confronti  dell’obbligazionista ad  una  proposta irrevocabile di novazione, mentre l’obbligazionista ha,  per  tutto  il periodo della  conversione, facoltà  di accettare o meno  la proposta. Se l’obbligazionista accetta,  si produce l’effetto  novativo  e la somma  versata  all’atto  della  sottoscrizione delle  obbligazioni di società muta  l’originaria  causa,  trasformandosi  in  conferimento  in  società;  altrimenti, permane la causa  originaria e le obbligazioni di società conservano, sulla base  di essa, il diritto  al rimborso.  
 obbligazioni di società convertibili in azioni con procedimento  indiretto:  sono  le obbligazioni di società incorporanti il diritto  di convertibilità  in azioni  (v. azioni  di società ) di una  società  diversa da  quella  che ha  emesso  le obbligazioni di società. L’ipotesi  non  è  regolata dalla  legge, ma è assai diffusa  nella  pratica,  soprattutto nei seguenti  casi: a) nei gruppi  di società , nel qual  caso  la società  controllante (v. società , obbligazioni di società controllante)  o l’ente  di gestione  di partecipazioni statali  emette proprie obbligazioni di società, convertibili in azioni  di una  società  sua  controllata; b)  da  parte  di banche  (v. banca)  o di società  finanziarie, nel qual  caso  queste  emettono obbligazioni di società convertibili in azioni  di una  società  da  esse  finanziate.  Il procedimento indiretto solleva  il seguente  problema: la società  emittente le obbligazioni di società destinate alla  conversione deve,  per assicurare questa  destinazione, deliberare il relativo  aumento di capitale  con esclusione  del diritto  di opzione (v.) dei propri  azionisti.  La  dottrina ritiene che l’esigenza  di acquistare il finanziamento nelle  vantaggiose  condizioni offerte  dal procedimento di conversione indiretta integri  gli estremi  richiesti dalla  legge (art.  2441, comma  5o, c.c.) per  l’esclusione  del diritto  di opzione.  
 diritto di opzione  nelle  obbligazioni di società:  è  il diritto  di opzione  (v. opzione, diritto  di obbligazioni di società) concesso  ai prenditori di obbligazioni di società convertibili in azioni  sulle nuove  azioni  della società  che ha  emesso  le obbligazioni di società. Pertanto, se durante il periodo della conversione,  la società  che ha  emesso  le obbligazioni di società aumenta il capitale sociale (v.) con l’emissione  di nuove  azioni,  il diritto  di opzione  spetta,  in concorso  con i  soci, anche  ai prenditori delle  obbligazioni di società sulla base  del rapporto di cambio  (art. 2441, comma  1o, c.c.), cioè  in proporzione al numero di azioni  in cui essi possono  convertire le proprie obbligazioni di società. Riconoscendo all’obbligazionista (v.) il diritto  di opzione  e limitando il diritto  di opzione  degli  azionisti,  la legge sventa  un  possibile  inganno  della  società  a danno  dei risparmiatori: quello di allettarli  con  l’emissione  di obbligazioni di società convertibili ad  un  vantaggioso  rapporto di cambio,  per  poi  frustrarne le aspettative a prestito  obbligazionario sottoscritto, mediante un  aumento di capitale  sociale  (v. capitale sociale, aumento  del obbligazioni di società). Analogo pregiudizio al diritto  di conversione degli obbligazionisti può  essere  arrecato dalla  deliberazione di riduzione del capitale  sociale  esuberante (v. capitale sociale, riduzione del obbligazioni di società), mediante rimborso del capitale  ai soci. Tale  deliberazione di riduzione non  può  essere  adottata se i portatori di obbligazioni di società convertibili non  sono  messi nella condizione, mediante avviso  pubblicato nel Busarl  (v.) almeno  tre  mesi prima  della  convocazione dell’assemblea, di esercitare tempestivamente il diritto  di conversione, in modo  da  poter  partecipare, come  azionisti,  alla deliberazione ed  al rimborso di capitale  (art.  2420 bis, comma  5o, c.c.). La stessa  disciplina  vale  per  le deliberazioni modificative delle  disposizioni statutarie sulla ripartizione degli  utili e per  la deliberazione di fusione  (v. fusione  di società ) con  altra  società , che comporta un’elevazione del capitale sociale.   
 obbligazioni di società indicizzate:  sono  le obbligazioni di società che attribuiscono ai loro  prenditori il diritto  a percepire un  interesse periodico, determinato sulla base  di numeri  indici (v. clausola, obbligazioni di società di rivalutazione monetaria).  Ev  dubbio  che si possa  emettere un prestito  obbligazionario indicizzato  in linea  di capitale. 		
			
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