Enciclopedia giuridica

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Rivalutazione monetaria

V. clausola, rivalutazione monetaria di rivalutazione monetaria.

imposta sulle somme corrisposte a titolo di rivalutazione monetaria: un primo orientamento giurisprudenziale, in mancanza di norme specifiche, tendeva a consolidare la tesi per cui la rivalutazione monetaria su crediti di lavoro, seppur fondata sull’art. 429 c.p.c. e derivante storicamente dalla previsione dell’art. 1224, comma 2o, c.c. si distaccava da questi fino ad assumere una propria fisionomia non più riconducibile ai principi del diritto comune; secondo tale tesi la rivalutazione monetaria non rappresenterebbe una forma risarcitoria, ma una componente essenziale del credito di lavoro cui si affiancherebbe con un meccanismo analogo a quello dell’indennità di contingenza, al fine di adeguare la retribuzione nominale a quella reale. Tale interpretazione trovava il suo fondamento in un art. 429 c.p.c. che la giurisprudenza del lavoro leggeva come precettivo di una sorta di rivalutazione d’ufficio attribuita anche senza l’apposita istanza. Sulla ricostruzione della giurisprudenza si era ovviamente adagiata l’Amministrazione finanziaria che già sotto il d.p.r. n. 597 aveva affermato l’assoggettabilità a ritenuta della rivalutazione nel presupposto che le somme corrisposte, essendo acquisite in relazione ad un rapporto retributivo, andavano configurate come accessorie alla retribuzione stessa e, quindi, al relativo regime tributario. Soluzione confermata anche sotto la vigenza del Tuir. Tuttavia la sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 498 del 27 gennaio 1989 si era però discostata da tali conclusioni sostenendo che la circostanza che un medesimo criterio di determinazione del maggior danno che il lavoratore abbia eventualmente subito per la diminuzione di valore del suo credito presieda sia alla rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. che all’indennità di contingenza non deve far confondere la diversa natura sostanziale dei due istituti. Il suddetto contrasto interpretativo ha dato luogo all’intervento delle sezioni unite che non hanno ritenuto di poter condividere gli argomenti addotti dalla citata decisione della Sezione lavoro ed hanno pertanto riconosciuto la legittima imponibilità della rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro. Ha infatti affermato che il meccanismo posto a presidio degli interessi del lavoratore svincola i crediti di lavoro dal generale assoggettamento delle obbligazioni pecuniarie al principio nominalistico della moneta ed è volto a mantenere la corrispondenza al quantitativo dei beni reali fruibili della quantità di numerario in cui essa pecuniariamente si esprime al momento del suo maturarsi. Pertanto il quid pluris monetario in cui essa si traduce al momento della liquidazione giudiziale non può , per sua natura essere un diversum dalla retribuzione. Il credito di lavoro rivalutato va, dunque, assoggettato ad imposta per mantenere nella sua sostanziale integrità e proporzione il rapporto tra reddito ed imposta evitando che il mancato assoggettamento all’imposizione personale dell’elemento rivalutativo si risolva in una ingiustificata ridotta tassazione dell’effettivo reddito, una volta percepito dal lavoratore nella sua interezza.


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