Enciclopedia giuridica

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Orario di lavoro

L’orario di lavoro giornaliero a tempo pieno indica sia l’estensione che la collocazione del tempo di lavoro nell’arco di una giornata. In relazione al secondo aspetto vanno tenuti presenti i casi in cui sussistono divieti di lavoro notturno (v. lavoro, orario di lavoro notturno). In entrambi i sensi l’orario di lavoro è sempre oggetto di accordo tra le parti non sussistendo, in capo al datore di lavoro, un potere unilaterale di determinazione dell’orario di lavoro. La pattuizione individuale, se del caso desunta anche dal comportamento complessivo delle parti, dovrà essere eventualmente confrontata con quella del contratto collettivo (v.) applicabile, il quale potrà invece prevedere un potere unilaterale del datore di lavoro di variazione del tempo di lavoro. In assenza di pattuizione individuale, si fa senz’altro riferimento alla disciplina del contratto collettivo. Un orario di lavoro inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro è comunque possibile, ove sia stato concluso un contratto di lavoro a tempo parziale (v. contratto di lavoro, orario di lavoro a tempo parziale). Per orario di lavoro settimanale a tempo pieno si intende sia l’estensione che la collocazione del tempo di lavoro nell’arco di una settimana. Quanto al primo aspetto esso non può essere superiore alla durata massima dell’orario di lavoro. Quanto al secondo aspetto, va tenuto presente che (artt. 36 Cost. e 2109 c.c.) il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. Questo diritto è irrinunciabile ed inderogabile. La durata massima dell’orario di lavoro indica il limite inderogabile dell’estensione temporale della prestazione di lavoro che è fissato, dall’art. 1 r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, in otto ore giornaliere, per i rapporti di lavoro inferiori alla settimana, o quarantotto settimanali, per quelli superiori alla settimana, di lavoro effettivo, in cui non rientrano (art. 5 r.d. 10 settembre 1923, n. 1955) i riposi intermedi, e cioè i periodi nei quali, pur non essendoci prestazione di attività , il lavoratore è obbligato a permanere nell’azienda, il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro e le soste di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore sempre che non si tratti di lavori molto faticosi. La durata massima può essere (art. 7 r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692) prolungata, con denuncia da parte del datore di lavoro all’Ispettorato del lavoro (v.), solo nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro costituisce un pericolo e danno alle persone o alla produzione; con semplice deroga consensuale per i lavori preparatori e complementari. Il limite riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato escluso il personale addetto ai lavori domestici, quello direttivo delle aziende, i commessi viaggiatori e le occupazioni che richiedono, per la loro natura o per la specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia ed, infine, le prestazioni che sono oggetto degli obblighi di preparazione dell’adempimento. In caso di rapporto di apprendistato (v.) il limite in discorso è di otto ore giornaliere e quarantaquattro ore settimanali. L’orario di lavoro normale a tempo pieno è sinonimo di giornata normale di lavoro ed è il limite di estensione temporale della prestazione del lavoro oltre il quale si ha lavoro straordinario (v.). Tale orario si identifica con la durata massima dell’orario di lavoro oppure, in via pregiudiziale, con l’estensione fissata dalla contrattazione collettiva nazionale di settore al di sotto della durata massima stessa. In relazione a quest’ultimo caso si deve distinguere tra orario di lavoro rigido, in cui il lavoratore ha diritto di rifiutare eventuali variazioni in aumento del tempo di lavoro, e orario di lavoro elastico in cui è attribuito al datore di lavoro, per contratto individuale o collettivo, il potere di variare l’estensione temporale della prestazione. In quest’ultimo caso si dovrà qualificare come lavoro straordinario solo quello eccedente il limite massimo di variazione.


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