Enciclopedia giuridica

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Titoli e diplomi



riconoscimento dei titoli e diplomi: le istituzioni della Comunità hanno compiuto un lavoro importante in questo settore, soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi che danno accesso alle libere professioni: medici, dentisti, veterinari, ecc.. Inizialmente era stato richiesto che il riconoscimento reciproco dei diplomi si basasse su di una dettagliata armonizzazione dei programmi di studio. Si trattava, però , di una procedura caratterizzata da grandi difficoltà di ordine tecnico e per questo motivo si è adottato il criterio di enumerare nelle direttive i diplomi dei vari Paesi che gli altri Paesi sono tenuti a riconoscere, stabilendo contemporaneamente in forma generale taluni requisiti minimi relativi alla durata ed al contenuto dei vari tipi di formazione, lasciando così i Paesi membri ampiamente liberi di fissare i propri programmi di studio, pur dando agli altri Stati membri sufficienti garanzie riguardo alla qualità dei diplomi. Il riconoscimento professionale dei diplomi consente al cittadino comunitario che dispone di qualifiche professionali acquisite in uno Stato membro della Comunità europea di esercitare la propria attività professionale in un altro Stato membro. Una direttiva Cee del 1989 (n. 48) ha introdotto un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di insegnamento superiore che prevedono una formazione professionale di una durata minima di tre anni. Il riconoscimento, che concerne i diplomi a finalità professionale, non è automatico; è , infatti necessario esperire una apposita procedura che prevede notevoli facilitazioni per il richiedente. Nei casi che rivelano evidenti differenze di formazione, la direttiva prevede appositi meccanismi di compensazione: un tirocinio di adattamento od una prova attitudinale al quale lo Stato membro ospitante può sottoporre il candidato prima di effettuare il riconoscimento. In ogni caso, il cittadino comunitario che ha ottenuto il riconoscimento dovrà comunque richiedere l’iscrizione presso l’albo pr ofessionale al fine di esercitare la propria professione. Non è ancora entrata in vigore, invece, la direttiva 92/51 Cee relativa al riconoscimento della formazione professionale di durata inferiore ai tre anni.


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