riconoscimento  dei titoli e diplomi:  le istituzioni  della  Comunità  hanno  compiuto un lavoro  importante in questo  settore, soprattutto per  quanto riguarda  il riconoscimento reciproco dei diplomi  che danno  accesso  alle  libere professioni:  medici,  dentisti,  veterinari, ecc.. Inizialmente era  stato  richiesto che il riconoscimento reciproco dei diplomi  si basasse  su di una  dettagliata armonizzazione dei programmi di studio.  Si trattava, però , di una  procedura caratterizzata da  grandi  difficoltà  di ordine  tecnico  e per  questo  motivo  si è adottato il criterio  di enumerare nelle  direttive  i diplomi  dei vari Paesi  che gli altri  Paesi  sono  tenuti  a riconoscere, stabilendo contemporaneamente  in forma  generale taluni  requisiti  minimi  relativi  alla  durata ed  al contenuto  dei vari tipi  di formazione, lasciando  così  i Paesi  membri  ampiamente liberi  di fissare  i propri  programmi di studio,  pur  dando  agli altri  Stati  membri sufficienti  garanzie  riguardo alla  qualità  dei diplomi.  Il riconoscimento professionale dei diplomi  consente al cittadino comunitario che dispone  di qualifiche  professionali acquisite  in uno  Stato  membro  della  Comunità europea di esercitare la propria attività  professionale in un  altro  Stato membro. Una  direttiva  Cee  del 1989 (n.  48) ha  introdotto un  sistema generale di riconoscimento dei diplomi  di insegnamento superiore che prevedono una  formazione professionale di una  durata minima  di tre  anni. Il riconoscimento, che concerne i diplomi  a finalità  professionale, non  è automatico; è , infatti  necessario  esperire una  apposita  procedura che prevede notevoli  facilitazioni  per  il richiedente. Nei  casi che rivelano evidenti  differenze di formazione, la direttiva  prevede appositi  meccanismi  di compensazione: un  tirocinio  di adattamento od  una  prova  attitudinale al quale  lo Stato  membro  ospitante può  sottoporre il candidato prima  di effettuare il riconoscimento. In  ogni  caso,  il cittadino comunitario che ha ottenuto il riconoscimento dovrà  comunque richiedere l’iscrizione  presso l’albo pr  ofessionale al fine di esercitare la propria professione. Non  è ancora  entrata in vigore,  invece,  la direttiva  92/51 Cee  relativa  al riconoscimento della  formazione professionale di durata inferiore ai tre anni. 		
			
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