Enciclopedia giuridica

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Adattamento

Procedimento di trasformazione delle norme internazionali in diritto interno al fine di renderle obbligatorie e vincolanti nell’ambito dei singoli ordinamenti statali. Infatti, in base al principio della relatività delle norme giuridiche, le regole internazionali costituiscono un mero fatto per gli ordinamenti interni fintanto che non interviene il procedimento di adattamento. Tutti gli ordinamenti statali prevedono, tacitamente o espressamente, norme di adattamento al diritto internazionale generale non scritto e procedimenti specifici per l’adattamento al diritto scritto. I procedimenti di adattamento si distinguono in ordinari, per riformulazione e speciali per rinvio. Le norme internazionali immesse nell’ordinamento statale assumono, nella gerarchia delle fonti, lo stesso rango dello strumento normativo mediante il quale sono state immesse. Una volta immesse nell’ordinamento statale, le norme internazionali sono fonti di diritti e di obblighi per gli organi statali e per tutti i soggetti dell’ordinamento.

adattamento agli atti di organizzazioni internazionali: qualora il trattato istitutivo di un’organizzazione internazionale preveda espressamente la diretta applicabilità degli atti dei suoi organi all’interno dell’ordinamento degli Stati membri, è pacifica l’immissione automatica di tali norme. In caso contrario, la prassi degli ordinamenti interni è orientata nel senso di considerare necessaria l’adozione di singoli atti di adattamento. Una parte della dottrina, tuttavia, fa discendere direttamente dall’ordine di esecuzione del trattato istitutivo, che prevede il potere della organizzazione di adottare atti giuridici vincolanti, piena forza giuridica per essi all’interno dell’ordinamento degli Stati membri. In base a questa interpretazione, la decisione internazionale è pertanto da ritenersi applicabile anche prima ed indipendentemente dallo specifico atto di esecuzione. L’ordinamento italiano adotta in genere il procedimento ordinario o per riformulazione, mediante legge od altro atto normativo o amministrativo, in quest’ultimo caso per dare esecuzione a decisioni reiterate di organi internazionali.

adattamento alle norme internazionali consuetudinarie: sulla base dell’enunciato International Law is a part of the law of the land, tutti gli ordinamenti interni si adattano al diritto internazionale generale non scritto. La Costituzione della Repubblica italiana prevede espressamente all’art. 10 che: l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Si tratta di un procedimento speciale di rinvio definito dalla dottrina come trasformatore permanente del diritto internazionale in diritto interno. Lo Statuto Albertino conteneva invece una norma tacita che adempiva alla medesima funzione. Le norme internazionali immesse tramite l’art. 10 Cost. assumono il rango di norme costituzionali e, in quanto tali, prevalgono, in quanto di rango superiore, sulle leggi ordinarie dello Stato italiano. I rapporti tra consuetudini internazionali immesse e le norme costituzionali italiane devono intendersi regolati dal principio della specialità , in base al quale nel caso di eventuale conflitto tra le due categorie di norme, prevarrà la norma internazionale a titolo di diritto speciale, fatti comunque sempre salvi i valori fondamentali della Costituzione. Secondo la dottrina dominante, una norma internazionale di tal genere non può ritenersi richiamata dall’art. 10 rimanendo inoperante quindi all’interno dell’ordinamento italiano. Ai fini della definizione del rapporto tra consuetudini internazionali e Costituzione italiana, la Corte Costituzionale nella sentenza del 18 giugno 1979 in tema di immunità diplomatiche, adottando un criterio temporale abbastanza discutibile, ha distinto t ra consuetudini preesistenti alla Costituzione che sarebbero da ritenersi sempre e comunque prevalenti a titolo di diritto speciale, e consuetudini successive per le quali varrebbe il limite dei principi fondamentali del nostro ordinamento.

adattamento alle norme internazionali pattizie: a differenza di altri Stati, come Usa, Argentina, Messico ecc. la Costituzione italiana non contiene alcuna norma sull’adattamento al diritto internazionale pattizio. Respingendo la teoria secondo la quale l’art. 10 Cost. sarebbe applicabile anche per adattare l’ordinamento italiano alle fonti particolari di secondo grado, costituite dai trattati internazionali, quest’ultimo procede a tale adattamento mediante un procedimento speciale o per rinvio, caso per caso, attraverso l’adozione del c.d. ordine di esecuzione. L’ordine di esecuzione può essere contenuto in una legge ordinaria od altro atto normativo od amministrativo, attribuendo conseguentemente alle norme pattizie immesse lo stesso rango di esso nella gerarchia delle fonti interne. Le disposizioni dei trattati internazionali immesse con tale procedimento sono assistite, nei rapporti con le altre norme interne dello Stato, dal carattere della specialità che deriva loro dallo stesso procedimento di esecuzione: prevarranno pertanto anche sulle norme interne successive, a meno che non sia per contro palese la volontà del legislatore di disapplicarle. V. anche ordine, adattamento di esecuzione dei trattati internazionali.

adattamento delle competenze regionali: le regioni italiane non sono soggetti dell’ordinamento internazionale; pertanto, spetta allo Stato l’adattamento alle norme internazionali e, quindi, l’adozione dell’ordine di esecuzione, nel caso dei trattati, dettando regole legislative di indirizzo e coordinamento dell’attività delle regioni; mentre spetta alle regioni, nelle materie di loro competenza, il potere di adottare le norme necessarie ad integrare e specificare le norme convenzionali. La legislazione regionale incontra il limite del rispetto degli obblighi internazionali assunti dallo Stato. Conseguentemente, la legge regionale in contrasto con norme internazionali è da ritenersi costituzionalmente illegittima. Discorso del tutto diverso deve essere fatto con riferimento al diritto comunitario (v. politica comunitaria, adattamento regionale).

procedimento di adattamento ordinario: procedimento mediante il quale i contenuti della norma internazionale vengono a costituire i contenuti di una legge interna di riformulazione. La legge interna in nulla differisce dalle altre leggi interne se non per la occasio legis che risiede nella vigenza di una norma internazionale di eguale contenuto. Presenta aspetti negativi e positivi. Gli aspetti negativi consistono: nella mancanza di collegamento tra la norma internazionale e la norma interna e, quindi, nella impossibilità di automatiche modifiche della norma interna a fronte di modifiche della norma internazionale; nel pericolo di uno scostamento, in via generale, dei contenuti della norma interna da quelli della norma internazionale e il conseguente insorgere di una situazione di responsabilità dello Stato al momento di ogni applicazione della norma interna; nella tendenza ad interpretare la norma, in quanto interna, secondo i canoni dell’ordinamento statale. L’aspetto positivo si riscontra nella maggiore facilità di applicazione della norma internazionale alle situazioni interindividuali, in quanto formulata in termini di norma interna. L’ordinamento italiano adotta in genere il adattamento adattamento per eseguire nel proprio interno gli atti vincolanti delle organizzazioni internazionali diverse dalle Comunità europee o per specificare norme internazionali non selfadattamentoexecuting.

procedimento di adattamento speciale: procedimento di rinvio mediante il quale gli organi preposti alla funzione normativa di uno Stato si limitano ad ordinare l’osservanza delle norme internazionali così come esse vigono e finche´ esse vigono nell’ordinamento internazionale, dando ad esse pieno vigore all’interno dell’ordinamento di quello Stato. Il pregio maggiore del adattamento adattamento è quello di collegare permanentemente la vita della norma interna di adattamento a quella della norma internazionale e di spostare quindi il centro di applicazione della norma internazionale dal legislatore all’interprete. L’eventuale errore dell’interprete nel ricostruire i contenuti della norma internazionale o nello stabilire se la norma internazionale viga o meno, resta limitato al singolo caso concreto e configura pertanto solo singole situazioni di responsabilità dello Stato per mancata correttaapplicazione della norma internazionale. V. anche ordine, adattamento di esecuzione dei trattati internazionali.


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