Procedimento di trasformazione delle  norme  internazionali in diritto  interno al fine di renderle obbligatorie e vincolanti  nell’ambito dei singoli ordinamenti statali.  Infatti,  in base  al principio  della  relatività  delle  norme giuridiche,  le regole  internazionali costituiscono un  mero  fatto  per  gli ordinamenti interni  fintanto che non  interviene il procedimento di adattamento. Tutti gli  ordinamenti statali  prevedono, tacitamente o espressamente, norme  di adattamento al diritto  internazionale generale non  scritto  e procedimenti specifici  per  l’adattamento al diritto  scritto.  I procedimenti di adattamento si distinguono in ordinari, per riformulazione e speciali  per  rinvio.  Le  norme  internazionali immesse nell’ordinamento statale  assumono,  nella  gerarchia  delle  fonti,  lo stesso rango  dello  strumento normativo mediante il quale  sono  state  immesse. Una  volta  immesse  nell’ordinamento statale,  le norme  internazionali sono fonti  di diritti  e di obblighi  per  gli organi  statali  e per  tutti  i soggetti dell’ordinamento.  
 adattamento agli atti di organizzazioni internazionali:  qualora  il trattato istitutivo  di un’organizzazione internazionale preveda espressamente la diretta applicabilità  degli  atti  dei suoi  organi  all’interno  dell’ordinamento degli  Stati membri,  è  pacifica  l’immissione  automatica di tali  norme.  In  caso  contrario, la prassi  degli  ordinamenti interni  è  orientata nel senso  di considerare necessaria  l’adozione  di singoli atti  di adattamento. Una  parte  della  dottrina, tuttavia, fa discendere direttamente  dall’ordine di esecuzione del trattato istitutivo, che prevede il potere della  organizzazione di adottare atti  giuridici vincolanti,  piena  forza  giuridica  per  essi all’interno  dell’ordinamento  degli  Stati  membri.  In  base  a questa  interpretazione, la decisione  internazionale è pertanto da  ritenersi  applicabile anche  prima  ed  indipendentemente dallo specifico  atto  di esecuzione. L’ordinamento italiano  adotta in genere  il procedimento ordinario o per  riformulazione, mediante legge od  altro  atto normativo o amministrativo, in quest’ultimo caso  per  dare  esecuzione a decisioni  reiterate di organi  internazionali.  
 adattamento alle norme internazionali consuetudinarie:  sulla base  dell’enunciato International Law  is a part  of the  law of the  land,  tutti  gli ordinamenti interni  si adattano al diritto  internazionale generale non  scritto.  La Costituzione della  Repubblica italiana  prevede espressamente all’art.  10 che: l’ordinamento giuridico  italiano  si conforma alle  norme  del diritto internazionale generalmente riconosciute. Si tratta di un  procedimento speciale  di rinvio  definito  dalla  dottrina come  trasformatore permanente del diritto  internazionale in diritto  interno. Lo  Statuto Albertino conteneva invece  una  norma  tacita  che adempiva alla  medesima  funzione.  Le  norme internazionali immesse  tramite l’art. 10 Cost.  assumono il rango  di norme costituzionali e, in quanto tali,  prevalgono, in quanto di rango  superiore, sulle leggi ordinarie dello  Stato  italiano.  I rapporti tra  consuetudini internazionali immesse  e le norme  costituzionali italiane  devono  intendersi regolati  dal principio  della  specialità , in base  al quale  nel caso  di eventuale conflitto  tra  le due  categorie  di norme,  prevarrà  la norma  internazionale a titolo  di diritto  speciale,  fatti  comunque sempre  salvi i valori  fondamentali della  Costituzione. Secondo  la dottrina dominante, una  norma internazionale di tal  genere  non  può  ritenersi  richiamata dall’art.  10  rimanendo inoperante quindi  all’interno  dell’ordinamento italiano.  Ai  fini della  definizione del rapporto tra  consuetudini internazionali e Costituzione italiana,  la Corte  Costituzionale nella  sentenza del 18 giugno  1979 in tema di immunità  diplomatiche, adottando un  criterio  temporale abbastanza discutibile,  ha  distinto  t ra  consuetudini preesistenti alla  Costituzione che sarebbero da  ritenersi  sempre  e comunque prevalenti a titolo  di diritto speciale,  e consuetudini successive  per  le quali  varrebbe il limite  dei principi  fondamentali del nostro  ordinamento.  
 adattamento alle norme internazionali pattizie:  a differenza di altri  Stati,  come  Usa, Argentina, Messico  ecc. la Costituzione italiana  non  contiene alcuna  norma sull’adattamento al diritto  internazionale pattizio.  Respingendo la teoria  secondo  la quale  l’art. 10 Cost.  sarebbe applicabile anche  per  adattare l’ordinamento italiano  alle  fonti  particolari di secondo  grado,  costituite  dai trattati internazionali, quest’ultimo procede a tale  adattamento mediante un  procedimento speciale  o per  rinvio,  caso  per  caso,  attraverso l’adozione  del c.d. ordine  di esecuzione. L’ordine  di esecuzione può  essere  contenuto in una  legge ordinaria od  altro  atto  normativo od  amministrativo, attribuendo conseguentemente alle  norme  pattizie  immesse  lo stesso  rango  di esso  nella gerarchia  delle  fonti  interne. Le  disposizioni  dei trattati internazionali immesse  con  tale  procedimento sono  assistite,  nei rapporti con  le altre norme  interne dello  Stato,  dal carattere della  specialità  che deriva  loro dallo  stesso  procedimento di esecuzione:  prevarranno pertanto anche  sulle norme  interne successive,  a meno  che non  sia per  contro  palese  la volontà  del legislatore  di disapplicarle. V. anche  ordine,  adattamento di esecuzione  dei trattati internazionali.   
 adattamento delle  competenze  regionali:  le regioni  italiane  non  sono  soggetti dell’ordinamento internazionale; pertanto, spetta  allo  Stato  l’adattamento alle  norme internazionali e, quindi,  l’adozione  dell’ordine di esecuzione, nel caso  dei trattati, dettando regole  legislative  di indirizzo  e coordinamento dell’attività delle  regioni;  mentre spetta  alle  regioni,  nelle  materie  di loro  competenza, il potere di adottare le norme  necessarie  ad  integrare e specificare  le norme convenzionali. La  legislazione  regionale  incontra  il limite  del rispetto  degli obblighi  internazionali assunti  dallo  Stato.  Conseguentemente, la legge regionale  in contrasto con  norme  internazionali è  da  ritenersi costituzionalmente illegittima.  Discorso  del tutto  diverso  deve  essere  fatto con riferimento al diritto  comunitario (v. politica comunitaria,  adattamento regionale).  
 procedimento  di adattamento ordinario:  procedimento mediante il quale  i contenuti della  norma  internazionale vengono  a costituire  i contenuti di una  legge interna di riformulazione. La  legge interna in nulla  differisce  dalle  altre leggi interne se non  per  la occasio  legis che risiede  nella  vigenza  di una norma  internazionale di eguale  contenuto. Presenta aspetti  negativi  e positivi.  Gli  aspetti  negativi  consistono:  nella  mancanza di collegamento tra la norma  internazionale e la norma  interna e, quindi,  nella  impossibilità  di automatiche modifiche  della  norma  interna a fronte  di modifiche  della norma  internazionale; nel pericolo  di uno  scostamento, in via generale,  dei contenuti della  norma  interna da  quelli  della  norma  internazionale e il  conseguente insorgere  di una  situazione di responsabilità  dello  Stato  al momento di ogni  applicazione della  norma  interna;  nella  tendenza ad interpretare la norma,  in quanto interna, secondo  i canoni  dell’ordinamento statale.  L’aspetto positivo  si riscontra nella  maggiore  facilità  di applicazione della  norma  internazionale alle  situazioni  interindividuali, in quanto formulata in termini  di norma  interna. L’ordinamento italiano  adotta in genere  il adattamento adattamento per  eseguire  nel proprio interno gli atti  vincolanti  delle organizzazioni internazionali diverse  dalle  Comunità  europee o per specificare  norme  internazionali non  selfadattamentoexecuting.   
 procedimento  di adattamento speciale:  procedimento di rinvio  mediante il quale  gli organi  preposti alla  funzione  normativa di uno  Stato  si limitano  ad  ordinare  l’osservanza  delle  norme  internazionali così  come  esse  vigono  e finche´  esse  vigono  nell’ordinamento internazionale, dando  ad  esse  pieno  vigore all’interno  dell’ordinamento di quello  Stato.  Il pregio  maggiore  del  adattamento adattamento è quello  di collegare  permanentemente la vita  della  norma  interna di adattamento a quella  della  norma  internazionale e di spostare  quindi  il centro  di applicazione della  norma  internazionale dal legislatore  all’interprete. L’eventuale errore dell’interprete nel ricostruire i contenuti della  norma internazionale o nello  stabilire  se la norma  internazionale viga o meno, resta  limitato  al singolo  caso  concreto e configura  pertanto solo  singole situazioni  di responsabilità  dello  Stato  per  mancata  correttaapplicazione della  norma  internazionale. V. anche  ordine,  adattamento di esecuzione  dei trattati internazionali. 		
			
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