Obbligazioni finanziarie  contratte da  uno  Stato  nell’ambito del proprio diritto  interno, attraverso l’emissione  di titoli  sottoscritti da  persone fisiche o giuridiche,  sia nazionali  che straniere, o mediante la conclusione  di accordi  internazionali con  altri  Stati  o con  una  organizzazione internazionale. Ad  essi è  dedicata, tra  l’altro,  la Convenzione di Vienna  del 1983, sulla successione  degli  Stati  in materia  di beni,  archivi  e debiti  di Stato,  non  ancora  in vigore.  L’art.  33 dà  la seguente definizione di debito di Stato:  qualsiasi  obbligazione finanziaria  del predecessore nei confronti  di un  altro  Stato,  di un’organizzazione internazionale o di qualsiasi  altro soggetto  di diritto  internazionale, sorta  conformemente al diritto internazionale. Ai  debiti  pubblici,  la Convenzione applica  il principio  della continuità  per  tutti  gli Stati  secondo  una  proporzione equa,  ad  eccezione dei Paesi  in via di sviluppo  (Pvs),  in favore  dei quali  prevede la tabula  rasa, anche  con  riferimento ai debiti  localizzabili  (art.  38).  
 titoli del debito pubblico:  v. titoli del debito  pubblico. 		
			
| Debito | | | Debitore |