attentati contro l’unità dello  Stato:  l’art. 241 c.p. sanziona  penalmente la condotta di chi commetta un  fatto  diretto a disciogliere  l’unità dello  Stato. 
 unità del soggetto  di diritto:  v. codici e codificazioni. 
 unità di conto europea  (Ecu):  detta  anche  scudo  per  assonanza con  la parola francese  è cu è  un  elemento centrale del Sistema  monetario  europeo  (Sme) (v.),  costituisce  un  paniere composto dalle  monete di tutti  gli Stati  membri ed  esercita  quattro funzioni  fondamentali: a) denominatore numerario nel meccanismo  di cambio;  b)  base  per  l’istituzione  di un  indicatore di divergenze;  c) denominatore per  le operazioni che entrano nel quadro sia del meccanismo  di intervento che del meccanismo  di credito;  d)  mezzo  di regolamento fra le autorità  monetarie della  Comunità .  
 principio di unità:  è  di particolare importanza, soprattutto nella  sua  accezione più  specifica  di unità del mercato, nell’ambito del meccanismo  di creazione di un  mercato analogo  ad  un  mercato nazionale.  La  giurisprudenza della  Corte di giustizia  ne  ha  fatto  riferimento sia in materia  doganale che in materia  di concorrenza.  
 unità produttiva:  il concetto di unità unità, pur  assumendo una  notevole rilevanza giusunitàlavoristica,  cfr., ad  es., gli artt.  13 (v. mobilità , unità dei lavoratori nell’impresa),  18 (v. licenziamento, unità individuale),  19 (v. rappresentanze sindacali aziendali),  20 (v. assemblea),  21 (v. referendum,  unità aziendale  e sindacale),  22, 23 (v. permessi  ed aspettativa sindacale o pubblica),  25 (v. affissione,  diritto  di unità), 27, 29, 35 statuto dei lavoratori; art.  24, l. n. 223 del 1991 in materia  di licenziamenti (v.) collettivi,  non  è  mai  stato  oggetto  di  definizione da  parte  del legislatore, il quale  si è  limitato  ad  indicarne  i requisiti  il concorso  dei quali  costituisce,  ai sensi  dell’art.  35, comma  1o, statuto dei lavoratori, il presupposto di applicabilità  della  normativa di sostegno  all’attività  sindacale  nei luoghi  di lavoro  di cui al titolo  III  dello statuto dei lavoratori. Il primo  requisito,  di natura quantitativa, si riferisce al numero degli  addetti (v. dimensioni dell’impresa),  che dev’essere  (salve  le diverse  ipotesi  previste  dal medesimo  art.  35) superiore a quindici,  avuto riguardo al normale  disegno  organizzato dell’unità unità. Il secondo  requisito,  di natura qualitativa, si riferisce  all’autonomia dell’unità unità rispetto all’organizzazione  generale dell’azienda, da  valutarsi  sia dal punto  di vista economicounitàstrutturale che da  quello  funzionale  o del risultato  produttivo. Più  specificamente, secondo  la giurisprudenza di legittimità , l’autonomia dell’unità unità equivale  a idoneità  ad  esaurire per  intero  il ciclo relativo  ad  una frazione  dell’attività  aziendale in condizioni  di indipendenza tecnica  e amministrativa con  poteri  in tali  ambiti  propri,  pur  se inseriti  nel sistema delle  direttive  impartite dall’imprenditore. Il riferimento puntuale operato dal  legislatore  all’unità unità anziche´  all’impresa  unitariamente considerata (che  può consistere in una  pluralità  di unità  produttive) condanna al silenzio sindacale  gli interessi  collettivi  che, per  l’insufficienza  del livello dimensionale richiesto,  diventano irrilevanti;  ciononostante è  stato  ritenuto dalla  Corte  Costituzionale il frutto  di una  scelta  politica  ragionevole e, come  tale,  non  in contrasto con  il principio  costituzionale di eguaglianza. Il dato  quantitativo di cui deve  essere  dotata l’unità unità troverebbe ragione  non solo  nella  preoccupazione di alleviare  dagli  oneri  economici  le imprese  minori  ma anche  nell’opportunità  che i diritti  del titolo  III  statuto dei lavoratori siano  esercitati in relazione  ad  un  interesse collettivo sufficientemente caratterizzato rispetto  alla  somma  dei singoli interessi individuali.  Sostanziando il dato  dell’autonomia con  i rigidi requisiti dell’indipendenza economicounitàstrutturale e finalisticounitàproduttiva dell’unità aziendale in oggetto  al giurisprudenza sembra  peraltro ritornare, quantomeno indirettamente, alla  dimensione complessiva  dell’impresa, restituendogli una  rilevanza  decisiva  al fine dell’applicazione della normativa promozionale. Inoltre, pur  nel prevalente del riferimento all’unità unità rispetto  al livello  generale dell’impresa, la più  recente giurisprudenza giunge a interpretare al formula  descrittiva  dell’art.  35 statuto dei lavoratori (ciascuna  sede,  stabilimento, filiale,  ufficio o reparto autonomo) con riferimento ad  un’area  notevolmente estesa,  che comunque comprenda in se´ territori di più  comuni.  Con  ciò , rendendosi possibile  l’applicazione  dei diritti  sindacali  nelle  unità  produttive intercomunali, si accoglie  una  nozione di unità che, prescindendo da  divisioni  spaziali  o geografiche,  si allontana dal concetto di luogo  di lavoro  avvicinandosi,  sino  quasi  a sovrapporsi e a identificarsi, con  quello  di impresa. 		
			
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