Enciclopedia giuridica

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Imprescrittibilità



imprescrittibilità dei diritti della personalità: i diritti della personalità (v.) sono diritti che non si prescrivono (v. prescrizione), che non si estinguono cioè per il non uso prolungato nel tempo.

imprescrittibilità del diritto di proprietà: il diritto di proprietà non si prescrive (v. prescrizione): non si estingue, come accade ad ogni altro diritto disponibile (art. 2934 c.c.), inclusi i diritti reali su cosa altrui (artt. 954 c.c., 970 c.c., 1014 c.c., 1073 c.c.), per il solo fatto che il suo titolare si astenga dall’esercitarlo; permane in capo al suo titolare (e permane, nel corso delle generazioni, in capo ai successivi eredi) anche se per decenni (o per secoli) non viene esercitato. Altro è la perdita della proprietà delle cose mobili per abbandono (v. abbandono, imprescrittibilità della cosa): qui non assume rilievo il mancato esercizio del diritto di proprietà , bensì quell’estremo modo di esercitare il diritto che consiste nel rinunciare ad esso. La proprietà si perde per non uso solo se al non uso del diritto da parte del proprietario corrisponde il possesso della cosa prolungato nel tempo da parte di altri, ossia se opera, a favore altrui, quello specifico modo di acquisto della proprietà che è l’usucapione. E in tal caso l’estinzione del diritto di proprietà per non uso è qualificata dal fatto che altri è diventato proprietario del bene. Tutto ciò il c.c. non dice con riferimento al diritto di proprietà , ma, ciò che è lo stesso, con riferimento all’azione di rivendicazione: l’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione (v.) (art. 948, comma 3o, c.c.). Altrettanto vale per le altre azioni a difesa della proprietà . L’imprescrittibilità dell’azione di rivendicazione rende imprescrittibile la domanda di restituzione della cosa; non altrettanto può dirsi per la domanda diretta ad ottenere l’equivalente in danaro ed il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 948, comma 1o, c.c., nell’ipotesi in cui il possessore o il detentore abbiano per fatto proprio perduto il possesso o la detenzione della cosa. Si tratta, in questo caso, di azione di danni per fatto illecito (v. fatti illeciti), che si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (art. 2947 c.c.).

imprescrittibilità dell’azione di nullità: l’azione di nullità (v.) è imprescrittibile (art. 1422 c.c.). Alla dichiarazione di nullità del contratto consegue il diritto delle parti di ripetere (v. ripetizione di indebito) le prestazioni eventualmente eseguite. La disciplina della ripetizione può frustrare quella della nullità: l’azione di ripetizione è soggetta all’ordinario termine decennale di prescrizione (v.); perciò , se questa azione si è già prescritta, a nulla gioverà l’imprescrittibilità imprescrittibilità, e la ottenuta sentenza che dichiara nullo il contratto non consentirà di ripetere la prestazione eseguita. Lo precisa anche l’art. 1422 c.c.: l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione.

imprescrittibilità dell’azione di rivendicazione: v. imprescrittibilità del diritto di proprietà .

imprescrittibilità dell’azione di simulazione: al pari dell’azione di nullità (v.), l’azione di simulazione (v.) è imprescrittibile; ma ciò non deriva dall’appartenenza della seconda al genere della prima, bensì dall’appartenenza di entrambe ad un più vasto genere, che è quello delle azioni di accertamento (v. accertamento, azione di mero imprescrittibilità). Talora si è ritenuta soggetta a prescrizione ordinaria l’azione di simulazione relativa; ma poi si è chiarito che non l’azione di simulazione è , in tal caso, soggetta a prescrizione, bensì diretta ad ottenere l’adempimento del contratto dissimulato. l’azione

imprescrittibilità dell’ipoteca: il diritto di ipoteca (v.) non è sottoposto a prescrizione; tuttavia, se il bene viene alienato a terzi, l’ipoteca si estingue con il decorso di venti anni dalla trascrizione del titolo di acquisto da parte del terzo (art. 2880 c.c.).


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