Enciclopedia giuridica

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Coeredità

Se gli eredi, testamentari o per legge, sono due o più , tra essi si instaura una situazione di contitolarità dei diritti e delle obbligazioni inerenti all’eredità . I beni e i diritti reali del de cuius formano la comunione ereditaria, regolata dalle norme del terzo libro sulla comunione: i coeredi partecipano alla comunione in proporzione della loro quota ereditaria; nella stessa proporzione acquistano tutti i crediti e subentrano in tutti i debiti del defunto (art. 752 c.c.). Rispetto alle ordinarie situazioni di contitolarità si segnalano però queste particolarità: a) i crediti e i debiti ereditari danno luogo ad obbligazioni parziarie, e non solidali (v. obbligazioni, coeredità solidali): ciascuno dei coeredi può esigere i crediti e può essere costretto a pagare i debiti in proporzione della propria quota, salvo che per i debiti ipotecari, per i quali vale, attesa l’indivisibilità dell’ipoteca, la regola per cui essi sono tenuti ipotecariamente per l’intero. L’art. 754 c.c. che così dispone, conferma il principio dettato, in materia di obbligazioni, dall’art. 1295 c.c., che però fa salvo il patto contrario. Sicche´ , al debitore è dato di prevedere, nel contratto dal quale deriva il debito, che i suoi eredi risponderanno solidalmente anziche´ parziariamente. Con il che si introduce una, sia pure limitata, deroga al divieto di patti successori (art. 458 c.c.), giacche´ si dispone per contratto della propria successione. Altro è il rapporto esterno, fra coeredi e creditori del de cuius, altro il rapporto interno ad essi. Qui vale il principio per cui al pagamento dei debiti i coeredi contribuiscono in proporzione delle loro quote ereditarie (art. 752 c.c.): chi abbia pagato, nelle mani del creditore (ad esempio, del creditore ipotecario) più di quanto gli compete avrà azione di regresso per l’eccedenza nei confronti degli altri. Ma il testatore, precisa l’art. 752 c.c., può diversamente disporre: egli può (a titolo di onere) gravare uno o più coeredi di una quota dei debiti superiore o della totalità dei debiti. L’art. 754 c.c. fa riferimento, come anche l’art. 752 c.c., ai pesi ereditari, ossia a quelli già gravanti sul de cuius e pervenuti ai coeredi per successione; la regola generale della solidarietà fra condebitori vale per debiti e pesi sorti successivamente all’apertura della successione, quantunque a causa di essa: per l’imposta di successione il principio della solidarietà è espressamente enunciato dall’art. 36 del d.leg. 31 ottobre 1990, n. 346; b) il coerede può alienare la sua quota, ma, prima che ad altri, deve a norma dell’art. 732 c.c. offrirla ai suoi coeredi, notificandogli la proposta di alienazione, con l’indicazione del prezzo (denuntiatio): i coeredi hanno diritto di prelazione, che possono esercitare entro due mesi dalla denuntiatio. Se il coerede si astiene dall’offerta della quota ai coeredi e la aliena ad un terzo, i coeredi potranno riscattarla presso l’acquirente rimborsandogli il prezzo pagato (cosiddetto retratto successorio). L’azione per il riscatto è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale, ma viene meno se, nel frattempo, cessa lo stato di coeredità; il rimborso del prezzo pagato è debito di valuta, soggetto al principio nominalistico. La prelazione del coerede vale per il caso di alienazione della quota o di parte di essa; ma la giurisprudenza ha introdotto un distinguo: l’alienazione di quota di un singolo bene, anche se l’intera coeredità si riduce ad un solo bene, non è necessariamente sottoposta all’art. 732 c.c.; vi è sottoposta solo ove risulti che l’alienazione abbia avuto ad oggetto la quota ereditaria, o parte di questa, ossia abbia mirato a rendere il terzo partecipe di tutte le situazioni giuridiche che fanno capo alla comunione ereditaria; c) ciascuno dei coeredi può in qualsiasi momento chiedere la divisione; ma questa non ha luogo se il testatore l’ha vietata (il divieto non può però valere più di cinque anni dall’apertura della successione) e non può aver luogo, se qualcuno dei chiamati è un concepito (artt. 713, 715 c.c.), prima della sua nascita.


Coeredi      |      Coesione economica e sociale


 
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