Enciclopedia giuridica

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Cooperazione europea



cooperazione europea allo sviluppo: contemplata nel Trattato di Maastricht (art. G), essa integra quelle forme di cooperazione attuate dagli Stati membri ed è volta a favorire la crescita economica e sociale e l’inserimento nell’economia mondiale dei Paesi più poveri. Il sostegno economico è funzionale all’obiettivo finale del consolidamento dello Stato di diritto e della democrazia ed è assicurato nel rispetto delle azioni e degli orientamenti delle N.U. e delle altre competenti organizzazioni internazionali. Tuttavia, le azioni di sostegno e cooperazione nei confronti dei Paesi più poveri non alterano le relazioni preferenziali e gli accordi speciali esistenti tra la Cee ed i Paesi ACP ai sensi della Convenzione di Lomè IV (v. Convenzioni di Lomè). Infine, il Trattato prevede che le politiche esterne per lo sviluppo rientrino nell’ambito di programmi pluriennali concertati fra gli Stati membri ed attuati mediante l’intervento della Banca europea per gli investimenti (v.).

cooperazione europea in materia di giustizia ed affari interni: uno dei fondamenti di carattere interno, dell’Unione politica, insieme alla cittadinanza europea, prevista dal Trattato di Maastricht (Titolo VI, artt. Kcooperazione europeaK.9). Più in particolare si tratta innanzitutto della cooperazione in materia giurisdizionale, civile e penale, ed in secondo luogo, dalla cooperazione in materia di polizia, ad esempio, per la lotta alla criminalità , per la lotta a tutti i fenomeni di illecito transnazionale e per il controllo dell’accesso degli extracooperazione europeacomunitari nell’ambito del territorio comunitario. Tale cooperazione è divenuta necessaria in quanto la eliminazione delle frontiere interne tra gli Stati membri della Unione consentirebbe allo straniero che entri in uno Stato membro di circolare liberamente nell’ambito del territorio comunitario e di entrare in tutti gli altri Stati della Unione. Quindi, se cadono i controlli alle frontiere intracomunitarie, si devono necessariamente europeizzare i controlli verso l’esterno, grazie all’unificazione della politica dei visti, all’unificazione della politica di immigrazione ed all’unificazione della politica in materia di diritto di asilo; anche a questo fine è stata prevista la creazione di un istituto di polizia europea denominato Europol, nel quale si concentreranno tutti i poteri di coordinamento a livello europeo.

cooperazione europea politica: attuata inizialmente in maniera pragmatica fra i membri della Comunità europea attraverso la pratica dei Vertici dopo il fallimento della Comunità europea di difesa (v.), ha la sua consacrazione formale nell’Atto unico europeo. Essenzialmente orientata sulla consultazione reciproca ed il coordinamento intergovernativo, la cooperazione politica è stata opera del Consiglio europeo (v.) e del Consiglio dei ministri degli esteri, associando solo secondariamente le istituzioni comunitarie come il Parlamento e la Commissione. Al riguardo, l’Atto unico europeo oltre ad istituzionalizzare il Consiglio europeo contiene delle previsioni normative ed una dettagliata regolamentazione di quelle funzioni che il Consiglio aveva esercitato nel corso degli anni. Sotto il profilo dell’ambito al quale si estende la cooperazione politica, esso riguarda la politica estera mentre non vi è alcun riferimento ad una politica della difesa. Quanto alle procedure secondo le quali la cooperazione politica deve svolgersi, queste comportano l’impegno degli Stati ad informarsi e consultarsi in merito ad ogni questione di politica estera di interesse generale; a tenere conto delle posizioni degli altri partners; ad assicurare lo sviluppo progressivo e la definizione di obiettivi comuni; ad evitare azioni che possano nuocere all’efficacia degli Stati contraenti; ad astenersi dall’ostacolare la formazione del consenso e l’azione congiunta che ne possa risultare. Oltre che nell’ambito del Consiglio, la cooperazione viene definita nelle quattro riunioni annuali dei Ministri degli esteri, cui si aggiunge un membro della Commissione. Al riguardo, per dare una certa continuità di azione, sono istituiti un Comitato politico composto dai direttori politici che si riunisce mensilmente, un gruppo di corrispondenti europei, che ha il compito di seguire l’attuazione della cooperazione politica, nonche´ gruppi di lavoro creati dal comitato politico che agiscono secondo le sue direttive. Molto importante è anche il ruolo della presidenza del Consiglio della Comunità europea, che ha funzioni di iniziativa, di coordinamento e di rappresentanza degli Stati membri ed è responsabile della fissazione e convocazione delle riunioni. Sotto la sua autorità , inoltre, opera un segretariato permanente con sede a Bruxelles che la assiste nella preparazione e nella attuazione della attività di cooperazione politica. Pur collocandosi formalmente al di fuori della struttura e delle procedure comunitarie in senso stretto, la cooperazione europea in materia di politica estera presenta intimi collegamenti con le istituzioni e le attività comunitarie.

procedura di cooperazione europea: introdotta con l’Atto unico europeo ha comportato un certo aumento dei poteri del Parlamento europeo. La procedura di cooperazione si applica al mercato interno e più in particolare ai seguenti artt. del Trattato Cee: 7, relativamente alla non discriminazione; 49, relativamente alla realizzazione della libertà di circolazione; 54, relativamente alla realizzazione della libertà di stabilimento; 56, relativamente al coordinamento delle disposizioni per i cittadini stranieri sull’ordine pubblico, la sicurezza pubblica e la sanità pubblica; 57, relativamente al mutuo riconoscimento dei diplomi ed accesso alle attività non salariate e 100A e 100B, relativamente al riavvicinamento delle legislazioni sul mercato interno. Essa si applica inoltre alla politica sociale, alla coesione economica e sociale ed infine alla ricerca ed allo sviluppo tecnologico. Il meccanismo della procedura di cooperazione prevede due letture e possiede caratteristiche tali da permettere il rafforzamento dell’influenza del Parlamento europeo sulla legislazione comunitaria qualora la cooperazione istituzionale, soprattutto con la Commissione, funzionasse in modo soddisfacente. Più in particolare, dopo la prima lettura il Parlamento europeo può dare la sua opinione sulla proposta, suggerendo delle eventuali modifiche di cui la Commissione può tenere conto nella formazione della versione definitiva da sottoporre al Consiglio dei ministri, che, dopo una attenta discussione raggiunge una posizione comune sul testo proposto dalla Commissione, apportando, se del caso, delle modifiche. In seconda lettura, il Parlamento europeo può : 1) approvare (maggioranza qualificata) la posizione comune adottata in seno al Consiglio; 2) respingere (maggioranza assoluta) il testo adottato dal Consiglio, che comunque può adottare il testo originario all’unanimità ; 3) riproporre gli emendamenti inseriti in prima lettura e bocciati dal Consiglio. La Commissione, in tale ipotesi, elabora una nuova proposta la quale non deve necessariamente tenere conto degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo. Il Consiglio può approvare (maggioranza qualificata) la nuova proposta della Commissione entro tre mesi senza modifiche; qualora decidesse di apportare degli emendamenti, il testo deve essere approvato all’unanimità . Il Trattato di Maastricht ha ampliato i settori nei quali si dovrà utilizzare tale procedura: trasporti; procedure per l’attuazione della politica economica; procedure relative al Fondo sociale europeo (v.); cooperazione con i Pvs nel campo della formazione professionale; programmi pluriennali di ricerca; misure nel settore dell’ambiente; misure nel settore della cooperazione allo sviluppo; politica sociale; reti transeuropee.


Cooperazione colposa nel reato      |      Cooperazione internazionale


 
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