cooperazione europea allo sviluppo:  contemplata nel Trattato di Maastricht (art.  G),  essa  integra quelle  forme  di cooperazione attuate dagli  Stati  membri  ed  è  volta  a favorire  la crescita  economica e sociale  e l’inserimento nell’economia mondiale  dei Paesi  più  poveri.  Il sostegno  economico è  funzionale all’obiettivo  finale  del consolidamento dello  Stato  di diritto  e della democrazia ed  è  assicurato nel rispetto  delle  azioni  e degli  orientamenti delle  N.U.  e delle  altre  competenti organizzazioni internazionali. Tuttavia, le  azioni  di sostegno  e cooperazione nei confronti  dei Paesi  più  poveri  non alterano le relazioni  preferenziali e gli accordi  speciali  esistenti  tra  la Cee ed  i Paesi  ACP  ai sensi  della  Convenzione di Lomè  IV  (v. Convenzioni di Lomè). Infine,  il Trattato prevede che le politiche  esterne per  lo sviluppo rientrino nell’ambito di programmi pluriennali concertati fra gli Stati membri ed  attuati mediante l’intervento della  Banca  europea  per gli investimenti  (v.).   
 cooperazione europea in materia di giustizia ed affari interni:  uno  dei fondamenti di carattere interno, dell’Unione politica,  insieme  alla  cittadinanza europea, prevista  dal Trattato di Maastricht (Titolo  VI,  artt.  Kcooperazione europeaK.9).  Più  in particolare si tratta innanzitutto della  cooperazione in materia  giurisdizionale, civile e penale, ed  in secondo  luogo,  dalla  cooperazione in materia  di polizia,  ad  esempio, per  la lotta  alla  criminalità , per  la lotta  a tutti  i fenomeni di illecito transnazionale e per  il controllo dell’accesso  degli  extracooperazione europeacomunitari nell’ambito del territorio comunitario. Tale  cooperazione è  divenuta necessaria  in quanto la eliminazione delle  frontiere interne tra  gli Stati  membri  della  Unione consentirebbe allo  straniero che entri  in uno  Stato membro  di circolare  liberamente nell’ambito del territorio comunitario e di entrare in tutti  gli altri  Stati  della  Unione. Quindi,  se cadono  i controlli  alle frontiere intracomunitarie, si devono  necessariamente europeizzare i controlli  verso  l’esterno,  grazie  all’unificazione della  politica  dei visti, all’unificazione della  politica  di immigrazione ed  all’unificazione della politica  in materia  di diritto  di asilo; anche  a questo  fine è  stata  prevista  la creazione di un  istituto  di polizia  europea denominato Europol, nel quale  si concentreranno tutti  i poteri  di coordinamento a livello  europeo.  
 cooperazione europea politica:  attuata inizialmente in maniera pragmatica fra i membri  della Comunità  europea attraverso la pratica  dei Vertici  dopo  il fallimento  della Comunità europea  di difesa (v.),  ha  la sua  consacrazione formale  nell’Atto unico  europeo. Essenzialmente orientata sulla consultazione reciproca  ed  il coordinamento intergovernativo, la cooperazione politica  è  stata  opera  del Consiglio  europeo  (v.) e del Consiglio  dei ministri  degli  esteri,  associando solo  secondariamente le istituzioni  comunitarie come  il Parlamento e la Commissione. Al  riguardo,  l’Atto  unico  europeo oltre  ad  istituzionalizzare il Consiglio  europeo contiene delle  previsioni  normative ed  una  dettagliata regolamentazione di quelle  funzioni  che il Consiglio  aveva  esercitato nel corso  degli  anni.  Sotto  il profilo  dell’ambito al quale  si estende  la cooperazione politica,  esso  riguarda  la politica  estera  mentre non  vi è  alcun riferimento ad  una  politica  della  difesa.  Quanto alle  procedure secondo  le quali  la cooperazione politica  deve  svolgersi,  queste  comportano  l’impegno degli  Stati  ad  informarsi  e consultarsi in merito  ad  ogni  questione di  politica  estera  di interesse generale;  a tenere conto  delle  posizioni  degli  altri partners; ad  assicurare lo sviluppo  progressivo  e la definizione di obiettivi comuni;  ad  evitare  azioni  che possano  nuocere all’efficacia  degli  Stati contraenti; ad  astenersi dall’ostacolare la formazione del consenso  e l’azione congiunta che ne  possa  risultare. Oltre  che nell’ambito del Consiglio,  la cooperazione viene  definita  nelle  quattro riunioni  annuali  dei Ministri  degli esteri,  cui si aggiunge  un  membro  della  Commissione. Al  riguardo,  per  dare una  certa  continuità  di azione,  sono  istituiti  un  Comitato politico  composto dai direttori politici  che si riunisce  mensilmente, un  gruppo  di corrispondenti europei, che ha  il compito  di seguire  l’attuazione della cooperazione politica,  nonche´  gruppi  di lavoro  creati  dal comitato politico che agiscono  secondo  le sue  direttive. Molto  importante è  anche  il ruolo della  presidenza del Consiglio  della  Comunità  europea, che ha  funzioni  di iniziativa,  di coordinamento e di rappresentanza degli  Stati  membri  ed  è responsabile della  fissazione  e convocazione delle  riunioni.  Sotto  la sua autorità , inoltre,  opera  un  segretariato permanente con  sede  a Bruxelles  che la assiste  nella  preparazione e nella  attuazione della  attività  di cooperazione politica.  Pur  collocandosi formalmente al di fuori  della  struttura e delle procedure comunitarie in senso  stretto, la cooperazione europea in materia di  politica  estera  presenta intimi  collegamenti con  le istituzioni  e le attività comunitarie.  
 procedura di cooperazione europea:  introdotta con  l’Atto  unico  europeo ha  comportato un  certo aumento dei poteri  del Parlamento europeo. La  procedura di cooperazione si applica  al mercato interno e più  in particolare ai seguenti  artt.  del  Trattato Cee:  7, relativamente alla  non  discriminazione; 49, relativamente alla  realizzazione della  libertà  di circolazione;  54, relativamente alla realizzazione della  libertà  di stabilimento; 56, relativamente al coordinamento delle  disposizioni  per  i cittadini  stranieri  sull’ordine pubblico,  la sicurezza  pubblica  e la sanità  pubblica;  57, relativamente al mutuo  riconoscimento dei diplomi  ed  accesso  alle  attività  non  salariate  e 100A e 100B, relativamente al riavvicinamento delle  legislazioni  sul mercato interno. Essa  si applica  inoltre  alla  politica  sociale,  alla  coesione  economica e sociale  ed  infine  alla  ricerca  ed  allo  sviluppo  tecnologico.  Il meccanismo della  procedura di cooperazione prevede due  letture e possiede caratteristiche  tali  da  permettere il rafforzamento dell’influenza  del Parlamento europeo sulla legislazione  comunitaria qualora  la cooperazione istituzionale, soprattutto con  la Commissione, funzionasse  in modo soddisfacente. Più  in particolare, dopo  la prima  lettura il Parlamento europeo  può  dare  la sua  opinione sulla proposta, suggerendo delle  eventuali modifiche  di cui la Commissione può  tenere conto  nella  formazione della versione  definitiva  da  sottoporre al Consiglio  dei ministri,  che, dopo  una attenta discussione  raggiunge  una  posizione  comune  sul testo  proposto dalla Commissione, apportando,  se del caso,  delle  modifiche.  In  seconda  lettura, il Parlamento europeo può : 1) approvare (maggioranza qualificata) la posizione  comune  adottata in seno  al Consiglio;  2) respingere (maggioranza assoluta) il testo  adottato dal Consiglio,  che comunque può  adottare il testo originario all’unanimità ; 3) riproporre gli emendamenti inseriti  in prima lettura e bocciati  dal Consiglio.  La  Commissione, in tale  ipotesi,  elabora  una  nuova  proposta la quale  non  deve  necessariamente tenere conto  degli emendamenti proposti  dal Parlamento europeo. Il Consiglio  può  approvare (maggioranza qualificata) la nuova  proposta della  Commissione entro  tre mesi senza  modifiche;  qualora  decidesse  di apportare degli  emendamenti, il testo  deve  essere  approvato all’unanimità . Il Trattato di Maastricht ha ampliato i settori  nei quali  si dovrà  utilizzare  tale  procedura: trasporti; procedure per  l’attuazione della  politica  economica;  procedure relative  al Fondo  sociale europeo  (v.); cooperazione con  i Pvs nel campo  della formazione professionale; programmi pluriennali di ricerca;  misure  nel settore dell’ambiente; misure  nel settore della  cooperazione allo  sviluppo; politica  sociale;  reti  transeuropee. 		
			
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