Enciclopedia giuridica

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Cittadinanza

Legame giuridico avente alla sua base un fatto sociale di collegamento, una genuina solidarietà di esistenza di interessi, di sentimenti, congiunta ad una reciprocità di diritti e di doveri. Espressione giuridica della circostanza che l’individuo, al quale essa è conferita, sia direttamente in forza di legge, sia in virtù di un atto dell’autorità, è collegato in fatto più strettamente con la popolazione dello Stato che gliela conferisce, che non con quella di qualsiasi altro Stato. Conferita da uno Stato, la cittadinanza dà diritto a quest’ultimo ad esercitare sul piano internazionale la protezione diplomatica del proprio cittadino leso di fronte ad un altro Stato, allorquando essa sia la traduzione in termini giuridici del collegamento dell’individuo con lo Stato che ne ha fatto un suo cittadino. Giustifica e legittima la richiesta dello Stato di appartenenza di prestazioni e comportamenti e l’imposizione di vincoli, quali ad esempio il servizio militare o il pagamento di tributi fiscali ovvero l’esercizio della giurisdizione. Diritto inviolabile che ciascun cittadino vanta nei confronti dello Stato di appartenenza, internazionalmente protetto da alcune convenzioni in materia quali ad esempio: la Dichiarazione universale sui diritti dell’uomo delle N.U. del 1949, la Convenzione Europea sui diritti dell’uomo del 1950, la Convenzione sull’eliminazione delle discriminazioni razziali del 1965.

diritti e doveri che nascono dalla cittadinanza: la cittadinanza è la condizione giuridica (intesa da alcuni come status, da altri come rapporto giuridico) di chi è soggetto giuridico in uno Stato ed è titolare, all’interno dell’ordinamento statale, di una serie di situazioni giuridiche (diritti e obblighi) differenti rispetto a coloro che, pur vivendo nel medesimo Stato, non ne sono cittadini. La Costituzione italiana, in particolare, proclama la pari dignità e l’uguaglianza fra i cittadini davanti alla legge (art. 3, comma 1o), adotta misure volte a consentire, attraverso il rafforzamento della libertà e dell’uguaglianza fra i cittadini, la promozione della persona umana (art. 3, comma 2o), e vieta la privazione della cittadinanza per motivi politici (art. 22). Di recente, inoltre, sono emerse due importanti tendenze innovative: la graduale estensione delle situazioni di vantaggio riconosciute ai non cittadini (con l’eccezione dei rapporti politici) e la configurazione di una nuova figura giuridica soggettiva (in aggiunta agli italiani non appartenenti alla Repubblica, agli stranieri e agli apolidi): quella del cittadino comunitario. Sotto il primo profilo, la legislazione e la giurisprudenza hanno esteso l’ambito soggettivo delle prestazioni connesse a diversi servizi pubblici, come la sanità o l’istruzione: chiunque, anche lo straniero, può fruirne. Sotto il secondo profilo, i cittadini dei Paesi membri della Comunità europea (v. Comunità economica europea) dispongono di una condizione giuridica differenziata. Ai diritti civili e sociali che le convenzioni internazionali e le leggi della Repubblica garantiscono in via generale ai non cittadini, si affiancano altri diritti, attinenti sia alla sfera economica (come il diritto di stabilimento) e sociale, sia alla sfera politica. A quest’ultimo riguardo, la legge italiana consente ai cittadini comunitari l’elettorato passivo alle elezioni del Parlamento europeo. Inoltre, il Trattato dell’Unione europea (v.) ha istituito la cittadinanza europea, cui sono connessi importanti diritti, come l’elettorato attivo e passivo alle elezioni municipali nei comuni di residenza o la protezione diplomatica e consolare comune. (Della Cananea).

cittadinanza doppia o plurima: discende dalla libertà lasciata agli Stati dal diritto internazionale di stabilire i criteri in base ai quali attribuire la cittadinanza agli individui. In mancanza di norme convenzionali, si deve ritenere prevalente la cittadinanza dello Stato con il quale l’individuo mostri un collegamento effettivo, cioè a dire il collegamento più stretto desumibile da altri elementi aggiuntivi, quali ad esempio, la residenza abituale, oppure il comportamento della persona nella sua vita economica, sociale, politica ecc.. Nella sentenza resa nel 1956 sulla controversia tra Liechtenstein e Guatemala, nel caso Nottembohm, la Corte internazionale di giustizia (Cig) afferma che: ogni Stato è bensì libero di determinare chi sono i suoi cittadini ma non può esercitare il c.d. diritto di protezione diplomatica nei confronti di un individuo con il quale non sia strettamente connesso, dando in tal modo rilevanza a tutti gli elementi che concorrono alla costituzione di un collegamento sostanziale o genuine link tra Stato e cittadino.

cittadinanza europea: uno dei fondamenti di carattere interno, insieme alla cooperazione in materia di affari interni (rinvio), della Unione politica prevista dal Trattato di Maastricht (artt. 8 – 8E). La cittadinanza di cui godranno tutti coloro che hanno la nazionalità di uno Stato membro comporta in linea di base, la libertà di circolazione e di soggiorno per tutti. Essa non sostituisce la cittadinanza nazionale bensì vi si aggiunge, e comunque, coinvolge i due aspetti del diritto all’elettorato e del diritto alla protezione diplomatica. Quanto all’esercizio del diritto all’elettorato, questo riguarda il diritto di voto sia attivo che passivo, quindi il diritto di eleggere e di essere eletto nelle elezioni a livello amministrativo interno e nelle elezioni europee. In pratica, esso si realizza mediante l’attribuzione anche agli stranieri che siano cittadini comunitari e che per un periodo di tempo determinato si siano trasferiti e risiedano in altro Stato della Comunità , del diritto di partecipare attivamente e passivamente sia alle elezioni amministrative, che per il nostro ordinamento potrebbero anche giungere fino al livello regionale, sia alle elezioni europee. La protezione diplomatica viene esercitata da uno Stato là dove un altro Stato non abbia rispettato le norme sul trattamento degli stranieri, compiendo un illecito internazionale. In tale ipotesi lo Stato dello straniero potrà esercitare la protezione diplomatica, ossia assumere la difesa del proprio suddito sul piano internazionale; più in particolare, esso potrà agire con proteste, proposte di arbitrato, minacce di contromisure od adozione di contromisure contro lo Stato territoriale, al fine di ottenere la cessazione della violazione ed il risarcimento del danno al proprio suddito. Tuttavia, prima di potere agire in protezione diplomatica è necessario che lo straniero abbia esaurito tutte le procedure che ha a disposizione nell’ambito dell’ordinamento dello Stato territoriale per ottenere giustizia (previo esaurimento dei ricorsi interni). Relativamente al profilo dell’esercizio della protezione diplomatica, dall’attribuzione della cittadinanza europea deriva che i cittadini di tutti gli Stati membri potranno essere protetti diplomaticamente in tutti gli Stati estranei alla Unione, anche se il proprio Stato nazionale non abbia una rappresentanza diplomatica in quel Paese. In altri termini, qualsiasi Stato membro che abbia una rappresentanza diplomatica nel Paese di cui si tratta, potrà proteggere diplomaticamente i cittadini di tutti quegli Stati comunitari che non abbiano rappresentanze diplomatiche in quel determinato Paese, senza bisogno di alcun atto formale di attribuzione del mandato.

mancanza di cittadinanza: il conflitto negativo consegue o alle contraddizioni delle legislazioni nazionali che non consentono ad un individuo di rientrare nel campo di applicazione di alcuna di esse (apolidia istituzionale), o all’abbandono o al ritiro della nazionalità originaria non seguito dall’acquisto contestuale di altra cittadinanza, come può accadere per i rifugiati politici. Al fine di ridurre al massimo le ipotesi di mancanza di cittadinanza è stata stipulata la Convenzione di New York del 1961, che disciplina il diritto dell’individuo ad una cittadinanza. La tardiva entrata in vigore della Convenzione, soltanto nel 1975, testimonia le reticenze degli Stati a limitare le loro competenze discrezionali nella materia. V. anche apolide

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modi di acquisto della cittadinanza: la cittadinanza si acquista, secondo un indirizzo comune, in base a due criteri che possono essere concorrenti ovvero alternativi: ius sanguinis e lo ius soli. Si tratta di modi di acquisto definiti a titolo originario. Il primo, più restrittivo, limita l’acquisto di tale status a coloro che nascono da genitori cittadini (ius sanguinis); l’altro, più ampio, attribuisce la cittadinanza a tutti coloro che nascono nel territorio appartenente allo Stato, senza tener conto della nazionalità dei genitori. Il primo criterio è ovviamente seguito dagli Stati che hanno necessità di selezionare il numero dei propri cittadini in considerazione dell’elevata popolazione già esistente. Queste facoltà sono evidente espressione di una specifica potestà in ordine alla qualifica degli individui riconosciuta dal diritto internazionale agli Stati. Accanto a modi di acquisto a titolo originario la dottrina individua anche la categoria dell’acquisto a titolo derivato, nel caso di individui ad esempio appartenenti ad una altro Stato.

cittadinanza vaticana: v. Città del Vaticano.


Citazione      |      Cittadinanza italiana


 
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