Ev  il fatto  di due  o più  persone che si comportano come  soci, senza  che sia intervenuto alcun  esplicito  contratto, scritto  o orale  che sia, di società.  Ev  un fenomeno di esteriorizzazione della  società  (v.),  nel quale  i soci vogliono effettivamente dar  vita  ad  un  rapporto sociale  e danno  vita  ad  un comportamento concludente senza  alcun  intento di simulazione. La  società di fatto è ammissibile  in quanto il contratto di società  può  anche  formarsi  oralmente salvo  che non  vi sia stato  conferimento di immobili  in proprietà  o in godimento ultranovennale o a tempo  determinato. Ev  un’ipotesi  di contratto tacito.  Il termine società di fatto indica  anche  la s.n.c. irregolare (v.).   
 fallimento della società di fatto:  la società di fatto è  sempre  sottoposta al fallimento  una  volta  accertati atti  idonei  di esteriorizzazione del rapporto sociale.  La  prova  di tali  atti  è presupposto necessario  e sufficiente  per  la dichiarazione di società di fatto società di fatto e dei soci esteriorizzati, senza  che abbia  rilievo  neppure che alla  apparenza corrisponda  un  rapporto sociale  realmente voluto  dalle  parti.  Si considera atto  idoneo  di esteriorizzazione l’iscrizione  della  società di fatto alla  Camera di commercio ad  iniziativa  dei soci di fatto.   
 trattamento fiscale delle  società di fatto:  le società di fatto sono  equiparate ai fini delle  imposte  dirette alle  s.n.c. se hanno  per  oggetto  lo svolgimento  di un’attività  commerciale, alla  società di fatto semplice  negli  altri  casi (società di fatto aventi  per  oggetto  l’esercizio  di attività agricole  o di lavoro  autonomo). Una  particolarità  riguarda  i beni  della  società di fatto di fatto:  si considerano relativi  a questa  i beni  strumentali  all’esercizio dell’impresa  compresi  quelli  iscritti  in pubblici  registri  a nome  dei soci utilizzati  esclusivamente in funzione  dell’attività  d’impresa  svolta  dalla  società di fatto. Si  fa ricorso  quindi  ad  un  criterio  in parte  formale  (l’iscrizione  in pubblici registri)  in parte  sostanziale (utilizzazione esclusiva  per  l’attività  societaria) e non  al criterio  dell’appartenenza valevole  in genere  per  le società di fatto regolari. 		
			
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