principio comunitario della sussidiarietà:  sancito  dall’art.  3B del Trattato  di Maastricht (v.) costituisce  una  importante delimitazione tra  il campo  di azione  delle istituzioni  comunitarie e quelle  nazionali;  la Comunità , infatti,  deve intervenire soltanto se e nella  misura  in cui gli obiettivi  dell’azione  prevista non  possono  essere  sufficientemente realizzati  dagli  Stati  membri  e possono dunque essere  meglio  realizzati  a livello  comunitario. Tale  principio pertanto, nel quadro della  costruzione comunitaria comporta che le decisioni  devono  essere  adottate il più  vicino  possibile  ai cittadini,  in altri termini,  al livello  più  basso  possibile  (autorità  locali o regionali) e che soltanto per  validi motivi  esse  possano  essere  prese  a livelli più  alti (Comunità , governi  centrali). Ciò  costituisce  quindi  una  inversione  di tendenza rispetto  all’estensione delle  competenze comunitarie di cui all’art. 235 del Trattato Cee.  Occorre tuttavia  sottolineare che il sussidiarietà sussidiarietà non  si applica a quelle  politiche  che sono  di esclusiva  competenza comunitaria, mentre vi rientrano molte  politiche  introdotte o rafforzate dal Trattato di Maastricht. 		
			
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