Enciclopedia giuridica

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Flagranza

Secondo le disposizioni del c.p.p. la polizia giudiziaria e il privato cittadino possono procedere all’arresto di chiunque sia colto in flagranza di alcuni delitti di particolare gravità . In base a quanto disposto dall’art. 382, comma 1o, deve considerarsi in stato di flagranza chi viene sorpreso nell’atto di compiere il reato o chi, subito dopo (c.d. quasiflagranza), è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce in base alle quali possa dedursi che egli ha commesso il reato immediatamente prima. Nel secondo comma del medesimo articolo si precisa che nel reato permanente la flagranza deve considerarsi perdurante fino alla cessazione della permanenza stessa. In contrasto con quanto sostenuto da una consistente parte della dottrina, la giurisprudenza ha mostrato più volte di ritenere che la nozione di quasi flagranza contenuta nel nuovo codice non presenti elementi di diversità rispetto a quella del precedente codice di rito: a questo proposito si è infatti puntualizzato che la locuzione immediatamente prima che sostituisce quella poco prima utilizzata nel previgente codice, deve essere intesa come una semplice precisazione inerente al legame di ordine temporale tra il fatto di reato e la sorpresa con tracce del pregresso reato. Sempre in relazione alla nozione di quasi flagranza la giurisprudenza ha più volte avuto occasione di sottolineare che l’inseguimento della forza pubblica deve essere inteso come comprendente non il solo inseguimento in senso stretto ma anche in senso più generale ogni tipo di azione impiegata, senza interruzioni temporali, per arrestare o comunque raggiungere l’autore del reato.


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