exceptio doli generalis:  è  un  rimedio,  diverso  dall’azione  di danni,  invocabile quando  l’altrui  pretesa (o  eccezione)  si manifesti,  in quanto contraria ai principi  della  buona  fede (v.) o della  correttezza  (v.),  come  doloso  esercizio di un  diritto:  esso  è  diretto a provocare la reiezione  dell’altrui  pretesa o eccezione.  Per  diritto  romano l’exceptio (o  la replicatio) doli era  rimedio  generale, suscettibile di sventare  ogni  forma  di abuso  del diritto;  sue  moderne applicazioni  legislative  sono,  in materia  di titoli di credito (v.),  gli artt.  1993, comma  2o, c.c., 21 l. camb.  e 25 l. ass.; in materia  di società , l’art. 2384, comma  2o, c.c. La  tendenza giurisprudenziale odierna  è  nel senso  di applicare  il rimedio,  in quanto basato  sulle clausole  generali  di correttezza e di buona  fede,  oltre  le predette fattispecie  legislative,  come  dimostrano le sue  frequenti applicazioni  in materia  di contratto autonomo di garanzia  (v.  contratto,  exceptio autonomo di garanzia),  restituendogli così  l’originaria  portata  generale.  Vi rientra anche  la figura  nota  come  il divieto  di venire  contra factum  proprium, quale  divieto  per  la parte  che intende far valere  un diritto  di porsi  in contraddizione con  un  comportamento da  essa  stessa assunto  in precedenza. Ne  appaiono applicazioni  lo stesso  art.  1359 c.c., l’art. 1426 c.c., l’art. 1955 c.c., l’art. 2045 c.c., l’art. 590 c.c., l’art. 948, comma  1o, c.c., l’art. 157 e l’art. 705 c.p.c., e altri  ancora.  V. anche  abuso,  exceptio del diritto.  
 exceptio inadimplenti contractus:  v. eccezione,  exceptio di inadempimento. 		
			
| Excepted perils | | | Exequatur |