Enciclopedia giuridica

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Plusvalenza

Con questo termine si indica una componente reddituale che può rilevare sia nella determinazione fiscale del reddito d’impresa (v.), sia come reddito diverso (v.). Nella determinazione del reddito d’impresa, la plusvalenza è una componente reddituale positiva e straordinaria, generata dai beni diversi da quelli che generano ricavi (v.), all’atto del realizzo mediante cessione a titolo oneroso o risarcimento, all’atto dell’iscrizione in bilancio e infine all’atto dell’assegnazione ai soci, della destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore o della destinazione a finalità estranee all’impresa. Nelle ipotesi di plusvalenza da cessione di beni, la determinazione della plusvalenza avviene per differenza tra corrispettivo della cessione e valore fiscalmente riconosciuto (intendendosi per tale il costo storico dei beni diversi da quelli che danno luogo a ricavi, aumentato di eventuali rivalutazioni, e diminuito degli ammortamenti nel frattempo effettuati); nell’ipotesi di plusvalenza realizzate tramite risarcimento, il valore finale è rappresentato dall’ammontare del risarcimento; nell’ipotesi di iscrizione in bilancio, è dato dal valore iscritto; nelle ipotesi di assegnazione ai soci, destinazione al consumo personale dell’imprenditore o di destinazione a finalità estranee all’impresa, è dato infine dal valore normale del bene plusvalente. Con riferimento alle sole plusvalenza realizzate, è legislativamente attribuita al contribuente la possibilità di scegliere tra l’integrale tassazione della plusvalenza nell’esercizio di competenza o l’opzione per la tassazione rateizzata per quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, non oltre il quarto. Al di fuori del reddito d’impresa, sono tassabili come redditi diversi (v.) le plusvalenza immobiliari realizzate tramite la lottizzazione di terreni o l’esecuzione di opere dirette a renderli edificabili, e la successiva vendita dei terreni e degli edifici; le plusvalenza realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni (esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la cessione sono stati adibiti ad abitazione principale del contribuente e dei suoi familiari); le plusvalenza da cessione di azienda (v. azienda, cessione della plusvalenza). Per le plusvalenza da cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, attualmente assoggettate ad un regime fiscale sostitutivo, v. capital gains.


Plenipotenziari      |      Plusvalore


 
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