Ev  la modificazione del tipo  della  società  senza  che ciò  comporti mutamento dell’identità  della  società . Questa, infatti,  conserva  i diritti  e gli obblighi anteriori alla  trasformazione (art.  2498, comma  3o, c.c.): la trasformazione, infatti,  incide  non  sull’identità , ma sulla disciplina  normativa del rapporto sociale.  Ev  possibile  tanto  una  trasformazione di società  di persone  (v.) in società  di capitali (v.),  quanto l’ipotesi  inversa  (detta trasformazione di società regressiva);  è  pure possibile  una  trasformazione da  un  tipo  di società  di persone all’altro  o da un  tipo  di società  di capitali  all’altro.  Non  è , invece,  possibile  la trasformazione di una  società  di capitali  in una  società  cooperativa  (v.) o viceversa,  essendo  diversa  la causa (v.) delle  due  società : la trasformazione di una  società  cooperativa in società  lucrativa  è  espressamente vietata, l’ipotesi  inversa  è  considerata vietata  da  molti  autori  (v.trasformazione di società cooperativa).  Il c.c. prende principalmente in esame  la trasformazione di una  società  di persone in una  società  di capitali  (artt.  2498  – 2500 c.c.): ciò  per  l’evidente ragione  che l’acquisto  della  limitazione di responsabilità  dei soci della società  trasformata potrebbe nuocere ai creditori della  stessa  o tradursi in un  modo  di evitare  l’applicazione  di norme  imperative di legge. La  trasformazione di società si attua  mediante una  deliberazione modificativa dell’atto  costitutivo:  la deliberazione di trasformazione di società deve  risultare  da  atto  pubblico  e contenere le indicazioni prescritte dalla  legge per  l’atto  costitutivo  del tipo  di società  di cui si vuole assumere  la forma.  Tale  deliberazione deve  essere  iscritta  nel registro delle imprese  (v.) con  le forme  prescritte per  l’atto  costitutivo  del tipo  di società prescelto;  accompagnata da  una  relazione  di stima  del patrimonio sociale,   redatta a norma  dell’art.  2343 (art.  2498, commi  1o  e 2o, c.c.). Se il valore del patrimonio risulti,  in sede  di stima,  inferiore di un  quinto  di quello indicato,  il capitale sociale (v.) della  società  trasformata deve  essere proporzionalmente ridotto. La  società  acquista  personalità  giuridica  con  la predetta iscrizione  e conserva  diritti  ed  obblighi  anteriori alla trasformazione (art.  2498, comma  3o, c.c.). I soci a responsabilità  illimitata non  sono  liberati  da  responsabilità  per  le obbligazioni  sociali  anteriori alla trasformazione salvo  che i creditori sociali  abbiano dato  il loro  consenso alla  trasformazione (art.  2499, comma  1o, c.c.), anche  tacitamente, cioè astenendosi da  rispondere entro  trenta giorni  dalla  comunicazione della deliberazione di trasformazione di società (art.  2499, comma  2o, c.c.). In  caso  di trasformazione in s.p.a. (v.),  a ciascun  socio  viene  assegnato un  numero di azioni proporzionale al valore  della  quota  quale  risulta  dall’ultimo  bilancio approvato (art.  2500 c.c.). Se una  società  di capitali  intende trasformarsi in una  società  di persone, deve  assumere  le forme  ed  eseguire  gli adempimenti previsti  per  tale  tipo  di società  e deve  essere  redatta una  stima  del patrimonio sociale.  Se una  società  di capitali  si trasforma in un  altro  tipo  di società , i soci dissenzienti  dalla  deliberazione di trasformazione hanno diritto  di recedere dalla  società : la norma  è  formulata per  le s.p.a.  (art. 2437 c.c.) ed  è  espressamente richiamata per  le s.r.l. (v.) (art.  2494 c.c.).  
 trasformazione di società di società  cooperativa:  le società  cooperative  (v.) non  possono  essere trasformate in società  ordinarie, anche  se tale  trasformazione è  deliberata dall’assemblea  (v.) all’unanimità  (art.  14 l. 17 febbraio  1971, n. 127). La  legge non  prevede espressamente l’ipotesi  inversa;  è  però  opinione prevalente che anche  in questa  ipotesi  la trasformazione di società sia esclusa,  valendo  in ogni  caso a precluderla la differenza di causa:  lucrativa  nelle  società  di capitali (v.), mutualistica nelle  società  cooperative.  
 socio  illimitatamente responsabile nella trasformazione di società:  il fallimento  (v.) di società  di capitali (v.) risultante dalla  trasformazione di società  di persone  (v.) produce il fallimento  degli  ex soci a responsabilità  illimitata,  in difetto  dell’assenso dei  creditori alla  trasformazione e solo  se, secondo  la prevalente dottrina, non  sia trascorso un  anno  dalla  trasformazione e l’insolvenza  si sia manifestata prima  di essa  e nell’anno  successivo.  La  giurisprudenza e parte della  dottrina, invece,  ritengono che il socio  illimitatamente responsabile di società  trasformata debba  essere  dichiarato fallito  solo  se l’insolvenza  sia anteriore alla  trasformazione o riguardi  obbligazioni  anteriori ad  essa.  
 trasformazione di società regressiva:  v. trasformazione di società . 
 trattamento fiscale della trasformazione di società:  ai fini delle  imposte  dirette la trasformazione di società da  un  tipo sociale  ad  un  altro  non  determina il realizzo  di plusvalenze  o minusvalenze. Si può  parlare al proposito di neutralità  della  trasformazione di società. Alcuni  problemi si pongono quanto al trattamento delle  riserve  di utili nel caso  di trasformazione di società di società di capitali  in società  di persone o viceversa,  poiche´  se rimane  inalterato il regime  dei beni  d’impresa,  muta  radicalmente il metodo  impositivo,  in quanto si passa  dall’imposizione in capo  alla  società  al regime  della trasparenza. La  norma  fiscale  stabilisce  che si mantenga l’originario  regime impositivo  previsto  per  l’eventuale distribuzione delle  riserve  ai soci. Così  la  distribuzione effettuata dalle  società  di capitali  trasformate in società  di persone sarà  imponibile per  i soci con  credito  d’imposta  e maggiorazione di conguaglio.  All’opposto la distribuzione delle  società  di persone trasformate in società  di capitali  sarà  irrilevante. Quale  ulteriore implicazione del principio  di neutralità  può  notarsi  che la trasformazione di società non  dà  luogo  ad  operazioni imponibili  riguardo all’Iva, ne´  comporta trasferimento ai fini dell’Invim; l’imposta  di registro  è  applicata in misura  fissa. 		
			
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