Enciclopedia giuridica

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Apparenza giuridica

Ricorre quando appare ai terzi una situazione giuridica diversa da quella reale e tale da suscitare in essi il legittimo affidamento che la situazione apparente corrisponda a quella reale. Secondo un luogo comune la giurisprudenza farebbe costante applicazione di un generale principio dell’apparenza giuridica, concepito come clausola generale atta a proteggere l’affidamento altrui in una serie potenziale illimitata di casi. La tutela dell’affidamento suscitato dall’apparenza giuridica è sicuramente la ratio di singole norme: dell’art. 534, commi 2o e 3o c.c., che protegge il terzo che, in buona fede, abbia a titolo oneroso acquistato diritti dall’erede apparente (v.); dell’art. 1189 c.c., che libera il debitore che abbia pagato nelle mani del creditore apparente (v.); degli artt. 1415, comma 1o, 1416, comma 1o, c.c., che rendono inopponibile la simulazione (v.) a chi abbia in buona fede acquistato diritti dal titolare apparente ed ai creditori di questo. L’asserita clausola generale sarebbe frutto di una analogia iuris tratta da queste norme, da concepire quali applicazioni a casi singoli di un principio generale dell’ordinamento giuridico. Un certo manierismo nella motivazione delle sentenze in argomento, può in effetti suscitare questa impressione: molto spesso la Cassazione, nel confermare il proprio precedente atteggiamento, si limita a fare generico richiamo al generale principio dell’apparenza giuridica. Un esame attento della enorme produzione giurisprudenziale in materia mette, tuttavia, in evidenza, due dati: a) la tendenziale tipizzazione delle fattispecie giurisprudenziali cui il principio dell’apparenza giuridica viene applicato, sostanzialmente circoscritte ai casi della società apparente (v.), della procura apparente (v.), della cessione di azienda non pubblicizzata; b) la presenza di importanti sentenze del Supremo Collegio che respingono la generica invocazione del principio generale in discorso adducendo che la cosiddetta apparenza giuridica non integra un istituto a carattere generale con connotazioni definite e precise, ma, al contrario, opera nell’ambito dei singoli negozi giuridici secondo il vario grado di tolleranza di questi in ordine alla prevalenza dello schema apparente su quello reale. V. anche procura, apparenza giuridica apparente; società , apparenza giuridica apparente; società , apparenza giuridica occulta; società , simulazione della apparenza giuridica.


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