Enciclopedia giuridica

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Analogia



analogia nel diritto civile: v. interpretazione della legge, analogia analogica.

analogia nel diritto penale: è il procedimento attraverso il quale vengono risolti i casi non previsti dalla legge, estendendo ad essi la disciplina prevista per casi simili (analogia legis) e, se il caso resta ancora in dubbio, ricorrendo ai principi generali del diritto (analogia iuris) (art. 12 prel.). Il ricorso analogico è ammissibile quando: a) il caso in questione non è previsto da alcuna norma; b) tra le fattispecie prevista dalla legge e quella non prevista vi siano somiglianze; c) tale somiglianza riguardi gli elementi della fattispecie prevista nei quali si ritrovi la giustificazione stessa della disciplina legislativa (eadem ratio). Nel diritto penale il divieto dall’analogia è espressamente sancito dall’art. 25 Cost. da cui è stato implicitamente costituzionalizzato, quale naturale corollario del principio di legalità . Il fondamento del divieto va ravvisato non tanto nel principio della riserva di legge, in quanto l’analogia non è attività creatrice di nuove norme giuridiche, quanto piuttosto nel principio di tassatività , che impedisce al giudice di punire al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, per evitarne possibili arbitri. L’analogia è applicabile alle scriminanti, in quanto le norme che le prevedono non hanno carattere eccezionale, ma sono espressione di principi generali. La dottrina prevalente ritiene precluso il procedimento analogico anche per le c.d. immunità : infatti, le norme che le prevedono sono eccezionali, poiche´ derogano al principio dell’obbligatorietà della legge penale per tutti coloro che si trovino nel territorio dello Stato. Infine si ha interpretazione estensiva quando il caso in esame rientra nell’ipotesi astratta configurata dal significato più ampio di quello che risulta apparentemente; si ha invece analogia quando il caso da decidere non può in alcun modo essere compreso nella previsione di legge, anche se questa viene interpretata nel suo massimo significato possibile, onde ad esso viene applicata una disciplina dettata per un’ipotesi diversa. L’art. 14 prel. non pone alcuna limitazione alla interpretazione estensiva, che pertanto è ammissibile per tutte le disposizioni, comprese quelle penali ed eccezionali.

analogia nel diritto tributario: non è controverso in dottrina che l’analogia si applichi alle norme tributarie procedurali, vale a dire all’accertamento ed alla riscossione, così come a quelle processuali. Allo stesso modo non è in discussione che l’analogia non si applichi alle norme tributarie penali o eccezionali, in esecuzione del disposto dell’art. 14 prel.. Maggiori problemi sono creati dalle norme impositive sostanziali: la dottrina e la giurisprudenza prevalenti negano il ricorso all’analogia, argomentando ora in base ad una preclusione tratta dalla riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., ora in base alla peculiare tipologia a fattispecie esclusiva delle norme suddette: queste ultime infatti conterrebbero una qualificazione caratteristica ed esclusiva di situazioni di fatto ben predeterminate, nonche´ una determinazione astratta dei relativi effetti giuridici altrettanto tipica ed esclusiva. Ambedue le argomentazioni appaiono discutibili: la ricostruzione analogica di una norma non lede il principio della riserva di legge, ma anzi lo rafforza in quanto assume pur sempre la norma di legge simile a punto di riferimento; non tutte le norme impositive presentano poi i caratteri delle fattispecie esclusive, non essendo possibile escludere in linea di principio che si configuri un rapporto di similitudine tra una fattispecie disciplinata ed una non disciplinata. Una considerazione dello stesso tenore è sostenibile anche per le norme contenenti agevolazioni fiscali: la tesi della natura eccezionale delle medesime sostenuta dalla giurisprudenza non può essere condivisa in quanto le agevolazioni non rappresentano meri privilegi, bensì esprimono esigenze riconosciute dal sistema anche a livello costituzionale (ad es. la tutela del lavoro o della famiglia). Ne consegue pertanto che non è rintracciabile un limite di ordine generale alla applicazione della analogia in materia tributaria; essa potrà essere applicata, in linea con l’attuale orientamento della dottrina, quale regola e strumento di interpretazione (e non già come strumento di creazione delle norme) ove la situazione di fatto e di diritto lo consenta. Una conferma di ciò può trarsi peraltro dalla espressa previsione legislativa della analogia nell’art. 126 Tuir.


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