Enciclopedia giuridica

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Norme



norme bancarie uniformi: designa la raccolta di usi bancari operata dalla Camera di commercio internazionale, sulla base della prassi bancaria. A tali usi si adeguano, e talvolta espressamente richiamano, le condizioni generali di contratto (v.) predisposte dalle singole banche per la generalità dei clienti. La giurisprudenza costante nega alle norme norme valore di usi normativi, vincolanti anche se non recepiti nelle condizioni generali di contratto: esse non hanno autonomo valore normativo, ma costituiscono mere clausole contrattuali, vincolanti solo se espressamente recepite nel contratto.

norme di diritto singolare: sono le norme giuridiche che, in deroga al principio della generalità ed astrattezza (v. norma giuridica, generalità ed astrattezza della norme), posto a presidio della uguaglianza dei cittadini (v. uguaglianza, norme della legge), regolano rapporti facenti capo a singoli soggetti; ciò che accade soprattutto per le persone giuridiche pubbliche (v. persona giuridica pubblica).

norme di diritto speciale: sono le norme giuridiche che fanno eccezione a principi generali e che, a norma dell’art. 12 prel., non sono suscettibili di applicazione analogica (v. interpretazione della legge, norme analogica).

norme sugli atti notarili contenute nella legge notarile: le norme relative alla forma dell’atto notarile (artt. 47 – €“ 59 L.N.) si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel c.c., nel c.p.c. o in qualunque altra legge della Repubblica, ma le completino (art. 60 L.N.). Tale disposizione attribuisce alle predette norme carattere di norme generali rispetto a quelle contenute nelle altre normative le quali quindi


Norma giuridica      |      Nota


 
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