L’essenza  del negozio giuridico sta  nell’essere  una  manifestazione o dichiarazione di volontà , esplicita  o risultante da  un  comportamento concludente, diretta a produrre effetti  giuridici,  che l’ordinamento realizza  in quanto voluti. Questa ne  è  la più  diffusa  definizione,  dovuta  alla  civilistica tedesca dell’Ottocento: le locuzioni  negozio giuridico (Rechtsgescha¨ ft)  e dichiarazione di volontà (Willenserkla¨ rung)  appaiono in quella  letteratura fra loro  sinonime,  ed  è stata  la seconda  a trovare accoglimento nel primo  libro  del c.c. germanico del 1900, che ha  eretto il concetto di dichiarazione di volontà  a categoria ordinante del sistema  del diritto  privato.  Sebbene il c.c. italiano  non  abbia seguito  l’esempio  tedesco,  e il negozio giuridico non  sia diventato, nel nostro  paese,  una categoria  legislativa,  la civilistica italiana,  fedele  alla  propria formazione scientifica  germanistica, non  ha  cessato  di farne  oggetto  di elaborazione concettuale, ne´  di collocarlo  in posizione  dominante entro  la sistemazione teorica  del diritto  privato.  Sicche´  il negozio giuridico è  rimasto,  nonostante la opposta scelta  legislativa,  fra le categorie  del ragionamento dei nostri  giuristi  teorici e pratici,  oltre  che un  tropo  tra  i più  diffusi  del linguaggio  giuridico. Secondo  una  generale tendenza espansiva,  propria delle  categorie civilistiche,  la sequenza  di fatto,  atto,  negozio giuridico ha  varcato,  già  nel secolo  scorso,  i confini  del diritto  civile, penetrando nelle  dottrine giusnegozio giuridico commercialistiche, amministrativistiche, processualistiche, anche  se si deve  avvertire che essa non  ha  mai  raggiunto,  fuori  del diritto  civile, la medesima  importanza che in  questo.  Il concetto di negozio giuridico è  costruito in modo  da  coprire  per  intero  la vasta  area  entro  la quale  la costituzione o la modificazione o l’estinzione  dei rapporti giuridici  è , in vario  grado,  rimessa  alla  libera  determinazione dei privati.  Ev  concetto coestensivo  a quello  di autonomia privata;  riduce  a unità  concettuale ogni  possibile  manifestazione di questa,  tanto  del diritto di famiglia  (atto  di matrimonio, riconoscimento di figlio naturale ecc.) e del diritto  successorio  (testamento) quanto del diritto  patrimoniale (contratti, promesse unilaterali ecc.). Le  analogie  presenti, o supposte come  presenti, in questa  varia  tipologia  vengono  assunte  come  il segno  della  appartenenza dei vari tipi  a un  comune  genere.  Le  analogie  consistono  nel ruolo  che in ciascun  tipo  svolge, o si ritiene  svolga, la volontà  del privato,  assunta  come volontà  creatrice dell’effetto costitutivo, modificativo e estintivo  del rapporto  giuridico.  Gli  elementi di identità , che l’analogia  presenta, vengono  separati dagli  elementi di diversità : i primi  sono  gli elementi che definiscono  il genere,  che è  appunto il negozio giuridico, quale  dichiarazione di volontà diretta a produrre effetti  giuridici;  i secondi  vengono,  invece,  utilizzati  per  costruire le varie  specie  del medesimo  genere.  Così  si distingue,  a seconda  del numero delle  parti,  fra negozi  giuridici  unilaterali, bilaterali, plurilaterali:  fra i primi  sono  il testamento  (v.),  il riconoscimento di figlio naturale (v.  riconoscimento, negozio giuridico di figlio  naturale),  l’atto  di fondazione (v.),  la procura  (v.),  le promesse  unilaterali (v.),  la deliberazione  (v.) e il voto  (v.) ecc.; fra i  secondi  figurano  il matrimonio (v.) e i cosiddetti contratti di scambio  (v.  contratto,  negozio giuridico di scambio);  all’ultima  specie  appartengono i contratti di  associazione  (v.),  di società  (v.),  di consorzio (v.).  Si identifica,  in  contrapposto ai negozi  fra vivi, la specie  del  negozio giuridico a causa  di morte  (ancora il testamento); in rapporto alla  diversa  rilevanza  della  causa (v.) si distingue  fra negozi  giuridici  causali  e astratti,  distinguendo ulteriormente fra negozi solo  processualmente astratti,  come  promessa di pagamento e ricognizione di debito  (v. promessa,  negozio giuridico di pagamento  e ricognizione  di debito),  e negozi materialmente astratti,  come  titoli di credito (v.) cambiari;  si parla  di negozi giuridici  dispositivi  (i soli a essere,  propriamente, costitutivi,  modificativi  o estintivi  di rapporti giuridici)  e di negozi  giuridici  dichiarativi,  che si limitano  ad  accertare un  preesistente rapporto giuridico  (ancora  la promessa di pagamento, la ricognizione  di debito), producendo l’effetto,  negoziale,  di invertire l’onere  della  prova  circa la sussistenza  del rapporto fondamentale; si identifica,  con  il concetto di negozio  di organizzazione, un  elemento comune  a un  negozio  unilaterale, come  fondazione, e a una  serie  di negozi  plurilaterali, come  l’associazione,  la società  e il consorzio.  E  così  via.   
 negozio giuridico bilaterale:  sono  negozi  giuridici  bilaterali quelli  che hanno  due  parti  come il matrimonio (v.) e i contratti di scambio  (v. contratto,  negozio giuridico di scambio). 
 negozio giuridico come concetto  logico  e come concetto  analogico:  nelle  concezioni tradizionali, come  nel c.c. tedesco,  il rapporto fra  negozio giuridico e contratto è  un rapporto da  genere  a specie:  il primo  è  il genere,  il secondo  è  una  delle specie,  insieme  all’atto  unilaterale (v. atti unilaterali),  inter vivos  o mortis causa, e agli atti,  unilaterali o bilaterali, del diritto  di famiglia.  L’opera della  prima  generazione di interpreti del vigente  c.c. italiano  è  consistita nell’identificare fra le norme  sui contratti quelle  che potessero dirsi  comuni, oltre  che al contratto, alle  altre  specie  di negozio giuridico e che si presentassero, perciò, come  norme  proprie del genere,  sebbene legislativamente formulate con riguardo ad  una  specie.  Bisogna  però  dire  che il concetto di negozio giuridico ha  finito  con  il dissolversi,  nelle  mani  stesse  dei suoi  propugnatori, nel momento stesso  in cui essi: a) hanno  sostenuto che l’applicazione  delle  norme  sui contratti ai negozi  giuridici  unilaterali ex art.  1324 c.c. è  applicazione analogica  (v. analogia)  e non  diretta;  b)  hanno  sostenuto che è  analogica  e non  diretta l’applicazione  delle  norme  sui contratti agli atti  bilaterali non  patrimoniali o agli atti  unilaterali mortis  causa. Il concetto di negozio giuridico è , per  sua  intrinseca natura, un  concetto che designa  un  genere,  rispetto  al quale  il contratto,  l’atto  unilaterale e così  via sono  altrettante specie.  Orbene, è  un  evidente  nonnegozio giuridicosense  il dire  che le norme  sul negozio giuridico, ricavate  dalla  disciplina  dei contratti, si applicano per  analogia  ai negozi  giuridici  diversi  dai contratti; proposizione che equivale  a quella  la quale  asserisce  che le norme  generali  si applicano non  direttamente, ma per  analogia,  ai casi particolari in esse  rientranti. A chi  ancora  difende  il concetto di negozio giuridico rivendicandone la natura di concetto logico, come  tale  destinato a sopravvivere al ripudio  legislativo,  bisogna fare  notare che nelle  sue  pratiche applicazioni  esso  viene  utilizzato  come concetto analogico.  La  verità  è  che i nostri  civilisti parlano  ormai  di negozio giuridico più per  abitudine linguistica  che per  convinzione  concettuale. Non  ne  parlano per  alludere all’antico  superconcetto, trascendente il contratto e l’atto unilaterale, ma solo  per  utilizzare  un  sinonimo  dell’uno  o dell’altro. Quando, ad  esempio,  si dice  negozio  fiduciario,  si vuole  dire  contratto fiduciario  e null’altro  che contratto fiduciario;  e quando ci si esprime  in termini  di atto  negoziale  altro  non  si vuole  esprimere se non  di essere  in presenza di un  atto  di volontà , anziche´  di una  dichiarazione di scienza. L’uso di questa  locuzione  come  semplice  sinonimo  è , ovviamente, innocuo,  salva  solo  la evidente controindicazione nelle  relazioni  internazionali con operatori giuridici  di lingua  inglese  o di lingua  francese,  nelle  quali  manca, nel linguaggio  tecniconegozio giuridicogiuridico come  in quello  corrente, l’equivalente di una simile locuzione.   
 matrimonio come negozio giuridico:  v. matrimonio, negozio giuridico come  negozio  giuridico. 
 negozio giuridico plurilaterale:  sono  negozi  giuridici  plurilaterali quelli  che possono  avere più  di due  parti  come  i contratti di associazione  (v.),  di società  (v.),  di consorzio (v.). 
 testamento  come negozio giuridico:  v. testamento,  negozio giuridico come  negozio  giuridico. 
 negozio giuridico unilaterale:  sono  negozi  giuridici  unilaterali quelli  che hanno  una  sola parte  come  il testamento  (v.),  il riconoscimento del figlio naturale (v. riconoscimento, negozio giuridico di figlio  natural),  le promesse  unilaterali (v.); la deliberazione  (v.); il voto  (v.). 		
			
| Negozio | | | Nesso causale |