Le  promesse unilaterali sono  atti unilaterali (v.) produttivi di effetti  obbligatori. Nelle  promesse unilaterali un soggetto,  il promittente, è  obbligato ad  eseguire  una  data  prestazione per  il solo  fatto  di averla  unilateralmente promessa, indipendentemente dall’accettazione del soggetto,  il promissario, a favore  del quale  la prestazione deve  essere  eseguita.  Rientrano nella  categoria  delle  promesse unilaterali la promessa di pagamento (v. promessa,  promesse unilaterali di pagamento  e ricognizione  di debito),  la promessa al pubblico  (v. promessa,  promesse unilaterali al pubblico),  l’atto  di oblazione (v. comitato,  oblazioni  al promesse unilaterali). V. anche  fonti,  promesse unilaterali delle obbligazioni.  
 tipicità  delle  promesse unilaterali:  per  i contratti vige la norma  che, all’art.  1322, comma  2o, c.c., consente alle  parti  di creare  contratti atipici  (v. contratto,  promesse unilaterali atipico): esse  possono  anche  concludere contratti che non  appartengono ai tipi aventi  una  disciplina  particolare, purche´  siano  diretti  a realizzare interessi meritevoli  di tutela  secondo  l’ordinamento giuridico.  Per  le promesse unilaterali vige opposta norma:  ai sensi  dell’art.  1987 c.c. la promessa unilaterale di una  prestazione non  produce effetti  obbligatori fuori  dei casi ammessi  dalla  legge. La  norma ha  sollevato  un  duplice  ordine  di problemi:  se essa  davvero  imponga  un principio  di promesse unilaterali promesse unilaterali; se, ammesso  che questo  principio  viga per  le promesse, la regola  dell’art.  1322, comma  2o, c.c., non  debba  avere  il sopravvento per  gli altri  atti  unilaterali diversi  dalle  promesse. Al  primo  interrogativo si dà, tradizionalmente, risposta  affermativa: che promesse unilaterali siano  ammissibili  solo  nei casi espressamente previsti  dalla  legge è  valutazione ricorrente tanto  in dottrina quanto in giurisprudenza. In  tempi  recenti,  tuttavia, ha  trovato un  certo  seguito  la tesi favorevole  al riconoscimento di una  maggiore  autonomia privata  in fatto  di promesse unilaterali, e non  è  mancata  una  sua  applicazione giurisprudenziale, con  riferimento alla  promessa unilaterale avente  ad oggetto  una  prestazione di fare.  La  lettura tradizionale dell’art.  1987 c.c. è da  condividere. La  tesi innovativa  poggia  su un  sottile  distinguo:  l’art. 1987 c.c. farebbe  riferimento alle  nude  promesse, confermerebbe  l’antico principio ex nuda  pollicitatio  nulla  actio nascitur, decreterebbe insomma l’inammissibilità  di atipiche  promesse astratte; ma non  sarebbe d’ostacolo alla  validità  di promesse atipiche  causali,  che risultino  cioè  dirette a realizzare interessi  meritevoli  di tutela  secondo  l’ordinamento giuridico,  in conformità  del principio  dell’art.  1322, comma  2o, c.c., applicabile alle  promesse unilaterali a norma  dell’art.  1324 c.c.. L’obiezione  risulta  non  da  ciò  che l’art. 1987 c.c. vieta,  ma da  ciò  che esso  ammette: non  lo si può  leggere  nel senso  che, nei casi previsti  dalla  legge, una  promessa unilaterale astratta produce effetti obbligatori; e non  si può  per  la semplice  ragione  che il nostro  sistema  è rigorosamente retto  dal principio  di causalità  e che nessuna  obbligazione da dichiarazione astratta risulta  ammissibile,  ne´  come  ex nuda  pollicitatio, ne´ ex nudo  pacto.  L’eccezione  alla  regola  solitamente indicata,  quella  della dichiarazione cartolare (v. dichiarazione,  promesse unilaterali cartolare), non  è  affatto  tale:  la promessa cambiaria non  è  astratta promessa in incertam personam, ma promessa di pagamento ex art.  1988 a persona determinata; l’inopponibilità delle  eccezioni  ex causa  agli aventi  causa  del promissario non  deriva  dalla  asserita  astrattezza di tale  promessa, bensì  dall’acquisto a titolo  originario  (v. acquisto,  promesse unilaterali a titolo  originario)  del credito  del promissario, a sua  volta  conseguente all’acquisto  a titolo  originario,  secondo  la legge di circolazione delle  cose  mobili,  del titolo  che menziona il credito.  Ne  consegue  che l’art. 1987 c.c. non  può  essere  letto  come  norma  che ammette, nei casi eccezionali previsti  dalla  legge, una  promessa astratta; ma va letto  come norma  che circoscrive  ai casi tipici, espressamente previsti  dalla  legge, la validità  di promesse unilaterali, siano  esse  promesse causali,  come  la promessa al pubblico  (v. promessa,  promesse unilaterali al pubblico)  o come  l’atto  di oblazione (v. comitato,  oblazioni al promesse unilaterali) oppure promesse solo  processualmente astratte, come  la promessa di pagamento (v. promessa,  promesse unilaterali di pagamento) ex art.  1988 c.c.. Un  ulteriore argomento, che è  poi  alla  radice  dell’art.  1987 c.c., come  risulta  dai lavori preparatori, emerge  dalla  risposta  al secondo  e più  generale quesito  sopra prospettato: se il principio  di tipicità  valga per  tutti  gli atti  unilaterali o solo per  le promesse unilaterali, cui fa esclusivo  riferimento l’art. 1987 c.c.. Ev  stato  detto  che questa  norma,  facendo  eccezione  al generale principio  dell’autonomia privata  di cui all’art.  1322, comma  2o, c.c., non  può  essere  estesa  agli altri atti  unilaterali, diversi  dalle  promesse, per  i quali  risorge  il principio generale dell’art.  1322, comma  2o, c.c., applicabile agli atti  unilaterali in forza  dell’art.  1324 c.c.. Merita  però  di essere  ricordato quanto al riguardo si legge nella  relazione  al re,  n. 251, ossia  che non  si potrebbe concedere alla  promessa unilaterale di operare illimitatamente, senza  scompaginare il campo  di applicazione del contratto ed  atomizzare gli elementi costitutivi  di questo.  Si tiene  anche  a precisare che l’art. 1987 c.c. non  si riferisce  solo agli atti  contemplati nel titolo  quarto del libro  delle  obbligazioni  e che nello  stesso  nuovo  codice,  agli artt.  14 e 15 del libro  primo,  il regolamento  della  fondazione comprende indubbiamente la possibilità  che essa  sorga  da una  promessa unilaterale obbligatoria, soggetta  in tal  caso  alla  particolare norma  ivi dettata riguardo alla  revoca.  Risultano chiare,  a questo  modo, tanto  la ragion  d’essere  dell’art.  1987 c.c. quanto la sua  necessaria operatività  per  tutti  gli atti  unilaterali. Un  sistema  basato,  come  il nostro, sulla causalità  del contratto (e  dell’atto  unilaterale) non  può  tollerare quella che la relazione  definisce  come  la atomizzazione degli  elementi costitutivi  di questo:  non  può  tollerare, ad  esempio,  che in luogo  di una  permuta le parti pongano in essere  due  separati atti  unilaterali, ciascuno  dei quali  traslativo della  proprietà  di un  bene.  Se ciò  fosse  ammissibile,  il destinatario di ciascuno  dei due  atti  unilaterali potrebbe pretendere l’adempimento senza essere  tenuto ad  adempiere a sua  volta.  L’atomizzazione spezzerebbe il rapporto di corrispettività  fra le due  prestazioni; finirebbe con  l’assecondare la prepotenza della  parte  più  forte,  la quale  avrebbe tutto  l’interesse  a frantumare un  contratto tipico  in due  o più  atti  unilaterali atipici,  aventi  ad oggetto,  ciascuno,  una  prestazione non  legata  sinallagmaticamente alle  altre, con  il vantaggio  di rendere del tutto  discrezionale il se e il quando del proprio adempimento. Non  si dica  che ammettere atti  unilaterali atipici nell’ambito di un  sistema  causale  significa  pur  sempre  sottoporli al controllo giudiziario  sulla meritevolezza dell’interesse perseguito, a norma  dell’art. 1322, comma  2o, c.c.. Un  simile controllo sortirebbe esito  positivo  ove  si accertasse che l’atto  di un  soggetto  trova  causa  nell’atto  del destinatario; e questo  accertamento finirebbe, manifestamente, con  il restituire contrattualità  al rapporto, nonostante la diversa  configurazione prescelta  dalle  parti.  Atti  unilaterali che hanno  in se´  la propria causa,  ossia  la ragione  della  meritevolezza dell’interesse perseguito, sono  socialmente eccezionali;  e questa  loro  sociale  eccezionalità  spiega  la loro  giuridica tipicità . Sono  quelli  che l’esperienza  storica  ha  consentito di identificare e che il legislatore  ha  espressamente regolato. Solo su queste  basi si può comprendere perche´  siano  contratti la fideiussione  (v.) e la promessa del fatto  del terzo  (v. promessa,  promesse unilaterali del fatto del terzo)  (l’art.  1381 c.c. fa esplicito riferimento all’altro  contraente), e possa  invece  essere  atto  unilaterale l’atto costitutivo  di ipoteca;  e perche´  siano  contratti le prime  due  figure  e atto unilaterale, invece,  l’avallo. Dal  confronto fra l’art. 1322, comma  2o, c.c., e l’art. 1987 c.c. emerge  come  la contrattualità  sia la regola  nel nostro sistema,  mentre l’unilateralità  è  circoscritta a fattispecie  tipiche,  sulla cui meritevolezza di tutela  si è  storicamente consolidato un  sicuro  giudizio.  La tendenza storica  è , del resto,  nel senso  della  espansione della  contrattualità, come  mostra  la storia  della  donazione (v.): l’art. 769 c.c. ne  afferma  a chiare  note  la contrattualità , in contrasto con  il previgente c.c. che, sulla tradizione del code Napole´on,  l’aveva accostata  al testamento  (v.) e concepita come  atto,  lasciando  aperto l’annoso  problema se l’accettazione del donatario valesse  a perfezionare un  contratto o fosse, come l’accettazione dell’eredità  (v. accettazione,  promesse unilaterali dell’eredità ), un  distinto  atto unilaterale. Una  linea  molto  sottile  sembra  separare il contratto con obbligazioni  per  il solo  proponente (v. contratto,  promesse unilaterali con  obbligazioni per il solo  proponente), così come  regolato  dall’art.  1333 c.c., cui sono normalmente sottoposte la fideiussione  e la promessa del fatto  del terzo,  dall’atto  unilaterale soggetto  al rifiuto  del destinatario, qual  è  la remissione del debito.  Ev  una  linea  che può  scomparire agli occhi di chi si limiti a considerare le modalità  di formazione del vincolo:  perche´  mai  il mancato rifiuto  ha  valore  di tacita  accettazione nel primo  caso  e non  anche  nel secondo?  e perche´  mai  il rifiuto  è , nel secondo  caso,  atto  unilaterale a se´ stante,  mentre è  mancata  accettazione di proposta contrattuale nel primo caso?  Quella  linea  di demarcazione rivela,  tuttavia, tutto  il suo spessore  se si guarda  oltre  il momento perfezionativo del vincolo:  dall’essere  questo  un vincolo  contrattuale, quantunque formato a norma  dell’art.  1333 c.c., deriva la sua  soggezione  indiscriminata a tutte  le norme  regolatrici  dei contratti, mentre all’atto  unilaterale (v. atti unilaterali)  si applicano le norme  sui contratti che siano  compatibili con  la sua  unilateralità , ossia  con  l’assenza  di un  soggetto  definibile  come  l’altro  contraente. Esiste,  perche´  si tratta di un contratto, una  comune  intenzione delle  parti,  da  indagare in sede  di interpretazione (v. interpretazione del contratto),  a norma  dell’art.  1362 c.c.; assume  rilievo,  nel caso  di proposta proveniente da  incapace  naturale (v. incapacità  naturale),  lo stato  soggettivo  di buona  o di mala  fede  dell’altro contraente (art.  428, comma  2o, c.c.); acquista  valore,  nel caso  di errore (v.), la sua  riconoscibilità  da  parte  dell’altro  contraente (art.  1428 c.c.) o, nel caso  del dolo  (v. dolo  contrattuale),  la conoscenza dei raggiri  da  parte  del contraente che ne  ha  tratto vantaggio  (art.  1439, comma  2o, c.c.). Si può discutere se e in presenza di quali  condizioni  il destinatario di un  atto unilaterale possa  essere  equiparato al contraente, agli effetti dell’applicazione di questa  o di quella  delle  norme  sui contratti; ma la  soluzione  affermativa, nei casi in cui risulterà  ammissibile,  dipenderà  solo dall’esito  positivo  del giudizio  di compatibilità  richiesto  dall’art.  1324 c.c.. Il principio  di tipicità  riguarda  le dichiarazioni di volontà  (v. dichiarazione,  promesse unilaterali di  volontà ), quali  fonti  di obbligazione o quali  atti  produttivi di effetti  reali. Non  riguarda  le dichiarazioni di scienza  (v. dichiarazione,  promesse unilaterali di scienza);  ne´ si riferisce  alle  partecipazioni (v. atti giuridici, promesse unilaterali come  partecipazioni) e alle comunicazioni (v. atti giuridici, promesse unilaterali come  comunicazioni). In  questa  materia l’autonomia privata  può  estrinsecare tutta  la propria creatività , ed  un esemplare significativo  è  la lettera di patronage (v. lettera, promesse unilaterali di patronage). 		
			
| Promessa | | | Promissario |