Enciclopedia giuridica

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Fatto del terzo



liberazione del debitore per fatto del terzo: v. inadempimento, fatto del terzo dell’obbligazione.

promessa del fatto del terzo: la parte che, per contratto, promette la prestazione di un terzo assume una valida obbligazione contrattuale, ma obbliga solo se stessa: se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso, il promittente dovrà indennizzare l’altro contraente (art. 1381 c.c.). Con la promessa del fatto o dell’obbligazione del terzo il promittente assume il rischio di un evento non dipendente dalla propria volontà : la dottrina suole qualificare la sua obbligazione come una obbligazione, in senso lato, di garanzia. Dalla fideiussione (v. garanzia, prestazioni di fatto del terzo) la promessa ex art. 1381 c.c. differisce per il fatto che il terzo non è legato da precedenti vincoli nei confronti del promissario: l’impegno di chi promette l’altrui adempimento di una già sorta obbligazione non è fatto del terzo fatto del terzo, ma fideiussione. La giurisprudenza ha talora ritenuto che il promittente assuma, nei confronti dell’altro contraente, una obbligazione avente ad oggetto una prestazione propria: quella di adoperarsi affinche´ il terzo si obblighi o compia il fatto promesso; sicche´ l’indennizzo di cui fa parola l’art. 1381 c.c. altro non sarebbe se non il risarcimento del danno per inadempimento (v. inadempimento, fatto del terzo dell’obbligazione) di questa prestazione propria del promittente. Questa costruzione è stata tuttavia abbandonata quando si è trattato di distinguere fra fatto del terzo fatto del terzo e vendita di cosa altrui (v. vendita, fatto del terzo di cosa altrui): chi vende la cosa altrui assume, per l’art. 1478 c.c., una obbligazione avente ad oggetto il fatto proprio, consistente nell’acquisto della proprietà del bene; mentre nel caso della fatto del terzo fatto del terzo la promessa ha direttamente ad oggetto il consenso del terzo proprietario al trasferimento della proprietà . Quella costruzione è del pari abbandonata quando, per distinguere l’indennizzo di cui all’art. 1381 c.c. dal risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, si precisa che quest’ultimo è sanzione per un comportamento illegittimo, mentre il primo è compenso per equivalente monetario della mancata realizzazione dell’interesse altrui, non dipendente da alcun comportamento illegittimo. Il punto è che la prestazione dedotta in contratto è una prestazione di garanzia: il promittente si obbliga a corrispondere all’altro contraente un indennizzo per l’eventualità che il terzo non assuma l’obbligazione o non compia il fatto cui l’altro contraente ha interesse.


Fattispecie tributaria      |      Fatto doloso


 
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