liberazione del debitore per fatto del terzo:  v. inadempimento, fatto del terzo dell’obbligazione. 
 promessa del fatto del terzo:  la parte  che, per  contratto, promette la prestazione di un terzo  assume  una  valida  obbligazione contrattuale, ma obbliga  solo  se stessa:  se il terzo  rifiuta  di obbligarsi  o non  compie  il fatto  promesso,  il promittente dovrà  indennizzare l’altro  contraente (art.  1381 c.c.). Con  la promessa del fatto  o dell’obbligazione del terzo  il promittente assume  il rischio  di un  evento  non  dipendente dalla  propria volontà : la dottrina suole qualificare  la sua  obbligazione come  una  obbligazione, in senso  lato,  di garanzia.  Dalla  fideiussione  (v. garanzia,  prestazioni  di fatto del terzo) la promessa ex art.  1381 c.c. differisce  per  il fatto  che il terzo  non  è  legato  da  precedenti vincoli nei confronti  del promissario: l’impegno  di chi promette  l’altrui adempimento di una  già  sorta  obbligazione non  è  fatto del terzo fatto del terzo, ma fideiussione. La giurisprudenza ha  talora  ritenuto che il promittente assuma,  nei confronti dell’altro  contraente, una  obbligazione avente  ad  oggetto  una  prestazione propria:  quella  di adoperarsi affinche´  il terzo  si obblighi  o compia  il fatto promesso;  sicche´  l’indennizzo  di cui fa parola  l’art. 1381 c.c. altro  non sarebbe se non  il risarcimento del danno  per  inadempimento  (v. inadempimento, fatto del terzo dell’obbligazione) di questa  prestazione propria del promittente. Questa costruzione è  stata  tuttavia  abbandonata quando si è trattato di distinguere fra  fatto del terzo fatto del terzo e vendita  di cosa  altrui  (v. vendita,  fatto del terzo di cosa altrui): chi vende  la cosa  altrui  assume,  per  l’art. 1478 c.c., una  obbligazione avente  ad  oggetto  il fatto  proprio, consistente nell’acquisto della  proprietà del bene;  mentre nel caso  della  fatto del terzo fatto del terzo la promessa ha  direttamente ad  oggetto  il consenso  del terzo  proprietario al trasferimento della  proprietà . Quella costruzione è  del pari  abbandonata quando, per  distinguere l’indennizzo  di cui all’art.  1381 c.c. dal risarcimento del danno  da  inadempimento contrattuale, si precisa  che quest’ultimo è  sanzione  per  un  comportamento illegittimo,  mentre il primo  è  compenso per  equivalente monetario della mancata  realizzazione dell’interesse altrui,  non  dipendente da  alcun comportamento illegittimo.  Il punto  è  che la prestazione dedotta in contratto è  una  prestazione di garanzia:  il promittente si obbliga  a corrispondere all’altro  contraente un  indennizzo per  l’eventualità  che il terzo  non  assuma  l’obbligazione  o non  compia  il fatto  cui l’altro  contraente ha  interesse. 		
			
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