La  riscossione delle imposte come  procedura atta  all’adempimento di un’obbligazione presenta alcune  peculiarità  che la distinguono rispetto  a quanto rilevabile  nei rapporti privati:  in questi  ultimi  infatti  vige un  generale principio  di informalità , mentre nell’esazione dei tributi  i termini  ed  i modi  di pagamento sono  rigidamente predeterminati. Ciò  è  facilmente  comprensibile considerando il gran  numero di soggetti  chiamati  alla  effettuazione dei versamenti. Nell’ambito  della  riscossione delle imposte possono  individuarsi  una  varietà  di rapporti tra  contribuenti ed  Amministrazione finanziaria:  vi è  in primo  luogo  una fase di riscossione  spontanea, la c.d. autoliquidazione (v.),  ed  una  fase di riscossione  ad  impulso  d’ufficio, a seguito  cioè  di atti  dell’Amministrazione finanziaria. La  riscossione  spontanea peraltro può  avvenire  sia successivamente al sorgere  del presupposto, che antecedentemente,  come nel caso  degli  acconti  di imposta.  Nel  caso  di pendenza del ricorso  la riscossione  avviene  in modo  frazionato, limitatamente cioè  ad  una  quota delle  maggiori  imposte  accertate e precisamente: 1/3 fino alla  decisione  di primo  grado,  2/3 fino alla  decisione  di secondo  grado,  3/4 successivamente. Le  sanzioni  sono  riscuotibili  solo  quando la decisione  diventa  definitiva  o comunque dopo  la decisione  della  Commissione Centrale o della  Corte  di appello.  Le  modalità  della  riscossione delle imposte sono  state  modificate  con  una  recente disposizione  legislativa  (del  1988) in base  alla  quale  l’esazione  dei tributi  è stata  affidata  al concessionario  per la riscossione  (v.); si è  esteso  inoltre  il sistema  vigente  per  le imposte  dirette anche  alle  imposte  indirette, con conseguente adozione del ruolo  ed  abolizione  dell’ingiunzione. I tributi  pertanto possono  venire  riscossi mediante ritenuta diretta, versamenti diretti del contribuente in esattoria, iscrizione  nel ruolo.   
 concessionario  per la riscossione delle imposte:  v. concessionario,  riscossione delle imposte per la riscossione  tributaria. 		
			
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