Enciclopedia giuridica

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Costituzione delle parti



costituzione delle parti nel processo civile: alla notificazione della citazione deve seguire la costituzione delle parti, attore e convenuto. La costituzione delle parti effettuata prima della udienza di comparizione ha, nel processo civile, così come novellato dalla l. n. 353 del 1990, una notevole importanza, in quanto, attraverso il deposito degli scritti difensivi, mette il giudice nella condizione di conoscere la causa e di dare i necessari provvedimenti per l’istruzione e la direzione del processo. La costituzione delle parti deve essere effettuata per mezzo di un procuratore, salvo i casi in cui la parte stia in giudizio personalmente, nella cancelleria dell’organo giurisdizionale adito, entro un termine perentorio, per l’attore, di dieci giorni dalla notificazione della citazione, per il convenuto almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione. Se almeno una delle parti si costituisce nei termini l’altra può costituirsi fino alla prima udienza di comparizione (art. 171 c.p.c.). Ciascuna delle parti deve depositare all’atto della costituzione delle parti il proprio fascicolo, che per l’attore deve contenere l’originale della citazione, la procura e i documenti che offre in comunicazione, per il convenuto, la copia dell’atto di citazione notificatagli, la procura, i documenti e la comparsa di risposta (v. comparsa, costituzione delle parti di risposta). La parte che si costituisce per prima, normalmente l’attore, deve anche depositare la nota di iscrizione a ruolo (v. iscrizione della causa a ruolo). Se nessuna delle parti si costituisce nel termine, il processo non può proseguire, tuttavia, non ha luogo l’immediata estinzione, ma la causa viene cancellata dal ruolo, dopo di che si apre una fase di sospensione di un anno, durante il quale ciascuna parte può riassumere il giudizio, soltanto alla scadenza inutile di questo termine si verifica l’estinzione. Se non ha avuto luogo l’iscrizione a ruolo, il periodo di sospensione decorre dal giorno di scadenza del termine fissato per la costituzione del convenuto. La parte che non si costituisce si pone nella condizione di contumace. Avvenuta la costituzione il cancelliere iscrive la causa a ruolo e forma il fascicolo d’ufficio (art. 168 c.p.c.).

costituzione delle parti nel processo penale: costituisce un atto introduttivo del dibattimento(v.). Gli atti introduttivi vanno dall’inizio dell’udienza fino alla formulazione del programma probatorio e cioè fino al momento in cui si inizia la acquisizione delle prove (v.). Il processo, quale confronto tra le parti, implica innanzitutto la verifica della regolare costituzione delle parti stesse, necessaria per garantire il contraddittorio (v.): essa consiste in una formalità che la parte che intenda partecipare attivamente al processo, deve adempiere presentandosi ufficialmente al giudice. Il presidente del tribunale è garante della regolare costituzione delle parti. Può verificarsi il caso della mancata presenza in udienza del personaggiocostituzione delle particardine del processo, ossia dell’imputato, e del suo difensore. Anche se l’imputato ha il diritto, e non l’obbligo di presentarsi al dibattimento, quest’ultimo va rinviato se è provato o appare probabile che egli non abbia avuto effettiva conoscenza della chiamata in giudizio, attuata mediante la citazione, che, pertanto, va rinnovata. Ugualmente il giudice provvede quando l’imputato, pur avendo avuto conoscenza della chiamata in giudizio, non è comparso, se risulta o appare probabile che la mancata comparizione sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.


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