Enciclopedia giuridica

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Fiscalizzazione degli oneri sociali

Per convenzione linguistica invalsa nella pratica, con l’espressione fiscalizzazione degli oneri sociali si suole indicare una serie di interventi con cui una parte dei contributi previdenziali (v.) di malattia posti a carico delle imprese viene finanziata dallo Stato. All’intervento iniziale (del 1977) sono succeduti un’innumerevole serie di ulteriori provvedimenti che hanno di volta in volta prorogato il termine di efficacia della fiscalizzazione degli oneri sociali e spesso ampliato la sfera soggettiva dei destinatari inizialmente riferita alle imprese manifatturiere ed estrattive. Con il d.l. 4 giugno 1990, n. 129, convertito con l. 3 agosto 1990, n. 210, è stato disposto, per alcune categorie di imprese, il trasferimento in via permanente a carico della fiscalità generale del finanziamento, o di parte del finanziamento successivamente ancora aumentata, di talune forme di sicurezza sociale (v.) quali le prestazioni del Servizio sanitario nazionale (v.), l’assicurazione contro la tubercolosi (v.) o le prestazioni dell’Ente assistenza orfani. Detti ultimi interventi tendono ad eliminare i c.d. oneri impropri il cui accollo alle imprese non trova alcuna valida giustificazione. Ancora, l’art. 4, comma 11o, d.l. n. 326 del 1995 riduce gli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro che stipuli contratti di lavoro a tempo parziale (v. contratto di lavoro, fiscalizzazione degli oneri sociali a tempo parziale), in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Da ultimo, l’art. 9, comma 4o, del d.l. 4 agosto 1995, n. 326, ha disposto che i datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà (v. contratti, fiscalizzazione degli oneri sociali di solidarietà ) hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l’occupazione e per un periodo non superiore a 24 mesi, ad una riduzione dell’ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione varia dal 25 al 30% per le aree individuate ai fini di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento Cee n. 2052/88. In questi casi, nell’ipotesi che il contratto disponga una riduzione di orario di lavoro superiore al 30%, la predetta misura è elevata rispettivamente dal 35 al 40%. Sono esclusi dai benefici i datori di lavoro di cui all’art. 5, commi 5o, 7o, 8o della l. n. 236 del 1993. La fiscalizzazione degli oneri sociali si presenta dunque come un intervento di politica economica volto da un lato alla riduzione del costo del lavoro (v.) e quindi all’aumento di competitività delle imprese interessate e dall’altro a favorire l’occupazione in quanto sostegno alle imprese stesse. Per convenzione linguistica altrettanto radicata si designano con il termine di sgravi contributivi quei provvedimenti che, a partire dal d.l. 30 agosto 1968 convertito con l. 25 ottobre 1968, n. 1089, prevedono riduzione degli oneri contributivi dovuti alle varie gestioni dell’Inps a favore delle aziende industriali ed artigiane operanti nei territori del Mezzogiorno ed assimilati.


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