Il termine ha  una  pluralità  di significati.  In  una  prima  accezione,  esso designa  le funzioni  svolte  dallo  Stato,  secondo  la tripartizione tradizionale che conduce  all’identificazione di una  funzione pubblica legislativa,  di una  funzione pubblica esecutiva  e di una  funzione pubblica giudiziaria.  Tale  tripartizione ha,  in Italia,  un  valore  meramente descrittivo, in quanto la separazione dei poteri  alla  quale  essa  normalmente rinvia  non  fa parte  del diritto  vigente.  In  un  secondo  significato,  il termine indica  i compiti  o le attività  svolti dallo  Stato  (v. funzioni pubbliche,  funzione pubblica come  compiti).  Anche  in questo  caso,  il termine viene  adoperato in senso meramente descrittivo, in una  accezione  più  vicina al linguaggio  comune che  non  a quello  giuridico  in senso  stretto. Il termine funzione pubblica, poi,  indica un’attività  autoritativa ed  esclusiva  della  P.A.,  contrapposta al servizio pubblico.  La  distinzione ha  rilevanza  nel diritto  penale,  dove  la qualità  di pubblico  funzionario, come  titolare di una  funzione pubblica, implica,  da  una  parte,  una tutela  penale  più  ampia  e, d’altra  parte,  una  maggiore  gravità  degli  illeciti penali  che esso  compisse.  Anche  nel diritto  amministrativo, la nozione  di funzione pubblica viene  utilizzata  in contrapposizione a quella  di servizio  pubblico,  per indicare  un’attività  necessaria  al  funzionamento  della  collettività.  L’attenzione della  dottrina si è  però  concentrata, più  che sulla nozione  di funzione pubblica, su quella  ad  essa  contrapposta di servizio  pubblico  (v.).  Di  recente, poi,  il termine funzione pubblica viene  adoperato per  indicare  un  dipartimento incaricato del personale pubblico  (v. funzione pubblica).  Un  quarto significato  del termine funzione pubblica si ha  nel diritto  privato,  dove  esso  viene  utilizzato  per  indicare  quelle attività  e quei  diritti  che sono  necessariamente rivolti  ad  un  fine. Per  esempio,  si parla  di proprietà funzione pubblicafunzione  (o  di proprietà  funzionalizzata) per riferirsi  a tipi  di proprietà  in ordine  ai quali  le leggi, a fini sociali, non attribuiscono determinate facoltà , o pongono condizioni  per  l’esercizio  di facoltà  attribuite, o pongono l’obbligo  di esercitare determinate facoltà,  in base  ad  un  apprezzamento libero  o secondo  modalità  determinate. Infine,  il termine viene  adoperato per  dire  che l’attività  amministrativa è  funzione pubblica, ovvero che essa  è  rilevante nella  sua  globalità , differenziandosi in ciò  dall’attività privata,  che lo è  solo  per  alcuni  aspetti  e ad  alcuni  fini. (Vesperini). 
 funzione pubblica e finanza:  la dislocazione  quantitativa delle  risorse  dello  Stato  tra  i diversi soggetti  istituzionali  e nei vari settori  delle  attività  amministrative incide sulla  qualificazione delle  funzioni.  La  prevalenza infatti  di alcune  funzioni rispetto  ad  altre,  rilevabile  dalla  reale  distribuzione delle  finanze  pubbliche, indica  quali  siano  gli obiettivi  posti  da  un  determinato ordinamento, e caratterizza l’intera  forma  amministrativa dello  Stato.  (Diamanti). 		
			
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