Enciclopedia giuridica

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Funzione sociale



funzione sociale della proprietà privata: l’art. 42, comma 2o, della Costituzione enuncia il principio secondo il quale la legge determina, della proprietà privata, i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. L’accesso popolare alla proprietà , cui fa riferimento l’ultima parte della norma, è concetto di agevole comprensione: si tratta di favorire, per legge, la proprietà contadina dei fondi rustici, di diffondere tra i ceti meno abbienti la proprietà dell’abitazione e così Più arduo è comprendere il principio della funzione sociale funzione sociale, giacche´ il concetto di proprietà privata e quello di funzione sociale appaiono, a prima vista almeno, in via. contraddizione tra loro. La funzione sociale della proprietà è la formula con la quale le costituzioni di questo secolo, a partire dalla Carta di Weimar del 1919, hanno ricercato un nuovo equilibrio fra interessi del singolo e bisogni della collettività , fra ragioni dei proprietari ed esigenze dei non proprietari. Ev una formula che a molti è parsa una mistificazione, addirittura una menzogna convenzionale (come è apparsa a Radbruch), null’altro che la rilegittimazione del borghese diritto di proprietà entro il mutato quadro sociale del nostro secolo. Ad altri è sembrata una contraddizione in termini: la proprietà è un diritto; è il potere di un soggetto su una cosa riconosciuto e garantito nell’interesse proprio del suo titolare. La funzione corrisponde ad una situazione antitetica al diritto; è , all’opposto, un potere riconosciuto ad un soggetto per soddisfare un interesse altrui. Sono funzioni, in particolare pubbliche funzioni, i poteri spettanti ai funzionari pubblici, che li esercitano non nel proprio interesse, ma nell’interesse pubblico; ed è funzione, nel diritto privato, la potestà dei genitori, in quanto potere riconosciuto loro nell’interesse dei figli minori; è funzione il potere spettante agli amministratori di associazioni, società , fondazioni e così via, in quanto attribuito loro nell’interesse dell’ente da essi amministrato. Può la proprietà essere, al tempo stesso, un diritto ed una funzione? Come può il privato proprietario avere il diritto di utilizzare la cosa nel proprio interesse e, contemporaneamente, essere tenuto a utilizzarla nell’interesse sociale? La contraddizione si supera considerando che la funzione sociale da assicurare va riferita non alla proprietà privata come diritto sulle cose, ma piuttosto alle cose oggetto di proprietà privata. La norma costituzionale esprime l’esigenza di una destinazione sociale, ossia per il vantaggio di tutti, delle risorse e, in generale, della ricchezza, immobiliare e mobiliare, anche se questa si trova in mani private. Il che legittima l’intervento della legge che, ponendo limiti al diritto del proprietario, attribuisca allo Stato o ad altri enti pubblici il potere di assicurare la destinazione sociale della ricchezza. E la legislazione urbanistica costituisce un esempio significativo di come i suoli possano, al tempo stesso, essere oggetti di (limitata) proprietà privata e di governo pubblico, diretto ad assicurarne la funzione sociale. Riferire la funzione sociale, anziche´ alla proprietà come diritto, al bene oggetto di proprietà equivale a correggere la formula costituzionale, che va letta come riferentesi alla destinazione sociale della ricchezza. La funzione sociale si ripresenta così come un vincolo esterno al diritto di proprietà e, a questo modo, lascia impregiudicata la sua natura di diritto soggettivo, riconosciuto e garantito solo nell’interesse del proprietario.


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