Per  giustizia amministrativa s’intende  il complesso  degli  strumenti di tutela  dei privati  nei confronti  della  P.A..  In  Italia,  vi rientrano sia i rimedi  di natura giustiziale (v. ricorso giurisdizionale  amministrativo), sia i mezzi di tutela giurisdizionale davanti  al giudice  amministrativo e davanti  al giudice ordinario, secondo  le rispettive  competenze (v. riparto di giurisdizioni). (Midena). 
 ordinamento della giustizia amministrativa:  l’giustizia amministrativa giustizia amministrativa è  caratterizzato dal principio  del dualismo secondo  cui le controversie giurisdizionali  nei confronti  della  P.A.  sono ripartite (v. riparto di giurisdizioni) fra i giudici ordinari e i giudici amministrativi. L’ordinamento dei giudici amministrativi è  il seguente:  in ogni  regione  è  istituito  un  tribunale amministrativo regionale  (v. Tar), organo  giurisdizionale amministrativo di primo  grado,  con  sede  nel capoluogo  di regione.  In  alcune  regioni  vi sono  sezioni  distaccate in città capoluogo  di provincia.  Tre  delle  sei sezioni  del Consiglio  di Stato (v.),  la IV,  la V e la VI, hanno  funzioni  giurisdizionali  in grado  di appello.  In Sicilia, le funzioni  del Consiglio  di Stato  sono  esercitate dal Consiglio  di giustizia amministrativa per  la regione  siciliana  (v. Consiglio  di giustizia  amministrativa); organo  di vertice  del Consiglio  di Stato  è  l’adunanza plenaria che ha  la funzione  di dirimere i contrasti giurisprudenziali e di risolvere  le questioni  di particolare importanza. Nel  1982, la l. n. 186 ha  istituito  il Consiglio  di presidenza della  magistratura amministrativa, a garanzia  dell’indipendenza dei giudici amministrativi. Oltre  agli strumenti di tutela  giurisdizionale, il privato  può  chiedere alla  stessa  amministrazione la protezione dei propri  interessi  tramite i ricorsi  amministrativi (v. ricorso amministrativo). (Midena). 
 storia della giustizia amministrativa:  il sistema  italiano  di giustizia  amministrativa si è  formato nell’arco  di un  secolo  grazie  a contributi legislativi,  dottrinali e giurisprudenziali. La  sua  struttura attuale è  nata  dalle  ceneri  del contenzionso amministrativo (v.).  Con  la l. n. 2248 del 1865 all. E  abolitrice del contenzioso amministrativo, furono  affidate  alla  tutela  del giudice ordinario tutte  le controversie con  la P.A.  relative  a diritti  civili e politici (quelli  che oggi sono  i diritti  soggettivi)  ancorche´  fosse  coinvolto  un  atto amministrativo. Furono preclusi,  però , al giudice  ordinario, in conformità  al principio  della  separazione dei poteri,  l’annullamento o la modifica  degli atti  amministrativi di cui fosse  stata  accertata la illegittimità . Tale  potere rimase  esclusiva  prerogativa della  P.A.,  tenuta, pertanto, ad  adeguarsi alle pronunce giurisdizionali. La  legge suddetta sottrasse alla  tutela giurisdizionale, e rimise  alle  cure  della  P.A.  (v. ricorso giurisdizionale amministrativo), un’ampia  fetta  di interessi  privati,  quelli  non  protetti come diritti.  Specie  quest’ultima circostanza fu oggetto  di critiche  e di discussioni e portò , nel 1889, alla  creazione di un  giudice  (anche  se non  fu subito riconosciuto come  tale)  apposito per  la tutela  di quelli  che, oggi, definiamo interessi  legittimi  (v. diritti soggettivi, giustizia amministrativa e interessi legittimi).  La  l. n. 5992 del 1889 istituì,  infatti,  la IV  sezione  del Consiglio  di Stato,  fino ad  allora organo  con  prevalenti funzioni  consultive,  a cui fu attribuita una giurisdizione di legittimità  (v. giurisdizione amministrativa, giustizia amministrativa di legittimità ) per  l’annullamento di atti  amministrativi, viziati  da  incompetenza, eccesso  di  potere e violazione  di legge, lesivi di interessi  di individui  o di enti  morali o giuridici  (in  seguito  definiti  interessi  legittimi).  L’ordinamento della  giustizia amministrativa fu completato quando, nel 1890, nel quadro della  riforma  delle  amministrazioni comunali  e provinciali,  la l. n. 683 conferì  ad  organi  periferici,  le giunte  provinciali  amministrative (v. giunta  provinciale amministrativa), la giurisdizione su alcune  controversie riguardanti gli enti locali, con  appello  al Consiglio  di Stato.  La  l. 7 marzo  1907, n. 62, definì,  una  volta  per  tutte,  la natura giurisdizionale degli  organi  di giustizia amministrativa e istitùı  la V  sezione  del Consiglio  di Stato,  a cui fu attribuita, a differenza della  IV,  la competenza a conoscere il merito  (v. giuridizione  amministrativa, giustizia amministrativa di merito)  delle  controversie. La  distinzione di compiti  fra le due  sezioni venne meno  con  il d.l. 30 dicembre  1923, n. 2840. Quest’ultimo introdusse, peraltro, la giurisdizione esclusiva  (v. giurisdizione amministrativa, giustizia amministrativa esclusiva)  in materie  tassativamente indicate,  prima  fra le quali  il pubblico impiego.  Il t.u.  del 26 giugno  1924, n. 1054, tuttora vigente,  riordinò  tutte  le norme  relative  al Consiglio  di Stato  e nel 1948 fu istituita  la VI  sezione  del Consiglio  di Stato  con  funzioni  analoghe alle  ultime  due.  La  Costituzione repubblicana ha  innovato in senso  garantista il sistema  anche,  se, sostanzialmente, non  ha  modificato l’impostazione ottocentesca e lo stesso dualismo  giurisdizionale. La  Costituzione ha  recepito e consolidato la distinzione fra diritti  soggettivi  ed  interessi  legittimi;  ha  eliminato la riserva di annullamento degli  atti  amministrativi a favore  dei giudici amministrativi, lasciando  al legislatore  la scelta  degli  organi  giurisdizionali  competenti in materia;  ha  stabilito  che gli atti  della  P.A.  siano  sempre  giustiziabili  senza  limitazioni  in ordine  ai mezzi di impugnazione; ha  previsto  l’istituzione  di organi  giurisdizionali  amministrativi di primo  grado  in ogni  regione.  Questi ultimi,  chiamati  tribunali amministrativi regionali  (v. Tar),  sono  stati  istituiti nel 1971 con  la l. n. 1034, in seguito  alla  dichiarazione di incostituzionalità delle  giunte  provinciali  amministrative. Ai  Tar  è  stata  attribuita la competenza in primo  grado  su tutte  le questioni  già  di competenza del Consiglio  di Stato,  che è  diventato, salvo  rare  eccezioni,  giudice  di secondo grado.  Accanto  ai principali  organi  della  giurisdizione amministrativa, furono  istituiti,  all’inizio del secolo,  giurisdizioni  speciali  amministrative, per la cognizione  di controversie particolari, alcune  delle  quali,  a seguito dell’entrata in vigore  della  Costituzione, sono  state  dichiarate incostituzionali.  (Midena). 		
			
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