Enciclopedia giuridica

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Riparto di giurisdizioni

Il sistema italiano di giustizia amministrativa (v.) è caratterizzato dal dualismo di giurisdizioni (v. giurisdizione amministrativa, dualismo di riparto di giurisdizioni). Uno dei problemi più rilevanti è quello di individuare i criteri in base ai quali ripartire le controversie contro la P.A. tra il giudice ordinario o il giudice amministrativo. Soluzioni in proposito sono state offerte dalle c.d. teorie della doppia tutela (v. doppia tutela, teoria della riparto di giurisdizioni), ormai, in gran parte, superate. Attualmente i criteri principali sono due: a) il criterio della posizione soggettiva di cui si chiede la tutela (causa petendi). Si tratta del criterio introdotto all’epoca della istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato (v. giustizia amministrativa, storia della riparto di giurisdizioni): per i diritti soggettivi, è competente il giudice ordinario, per gli interessi legittimi, il giudice amministrativo. Qualora nascano problemi per la corretta individuazione della posizione soggettiva, l’opinione prevalente è nel senso di ritenere che, se il privato lamenta il cattivo uso del potere discrezionale, egli vanta un interesse legittimo; se, invece, sostiene la carenza in radice del potere amministrativo, egli vanta un diritto soggettivo. In questo ultimo caso, è ancora discusso se l’accertamento dell’esistenza del potere debba avere riguardo al potere considerato in astratto, o al potere in concreto. L’accertamento della carenza del potere o del suo cattivo uso deve, comunque, essere effettuato in relazione al vero oggetto della controversia e della stessa natura della materia dedotta in giudizio e non in base alla mera prospettazione dell’attore; b) il criterio della enumerazione delle materie, secondo cui è il legislatore che, a prescindere dalle posizioni soggettive dedotte in giudizio, stabilisce, una volta per tutte, le materie di competenza dei due ordini di giudici. Ev un criterio in continua espansione e su di esso si fonda la giurisdizione esclusiva (v. giurisdizione amministrativa, riparto di giurisdizioni esclusiva). Il giudice amministrativo, in particolare, ha, a tutt’oggi, giurisdizione sulle controversie in materia di pubblico impiego, di urbanistica e di edilizia che, complessivamente, costituiscono circa due terzi dell’attività dei giudici amministrativi. (Midena).


Riparazione      |      Ripetizione di indebito


 
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