Enciclopedia giuridica

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Dividend Washing

Operazione in cui un soggetto vende azioni di sua proprietà ad un secondo soggetto prima della data di pagamento dei dividendi per riacquistarle successivamente a tale data. Viene realizzata mediante due contrapposte compravendite a pronti, stipulate in date diverse, oppure mediante una compravendita a pronti ed una compravendita a termine stipulate anche nella medesima data. Quando viene ceduta solamente la cedola di dividendo (c.d. coupon) invece dell’intera azione l’operazione, per il resto identica a quella descritta sopra, prende il nome di coupons washing. Si tratta in sostanza di un’operazione finalizzata a sfruttare la scelta legislativa che prevede per i fondi comuni d’investimento (v.) una tassazione di tipo patrimoniale. La scelta di una tassazione sostitutiva di tale tipo comporta che da un lato i dividendi incassati dal fondo non sono soggetti ad imposizione se non in linea patrimoniale e dall’altro che per i dividendi ricevuti il fondo non possa accreditarsi la ritenuta subito ne´ il credito di imposta. Attraverso l’operazione in questione il fondo pattuisce con un soggetto avente un sostanzioso debito d’imposta la cessione delle azioni da cui derivano i dividendi. Quest’ultimo può dunque accreditarsi il dividendo netto accreditandosi la ritenuta ed il credito d’imposta. Immediatamente dopo lo stacco della cedola le azioni vengono rivendute al fondo ad un prezzo inferiore a quello per il quale furono acquistate in precedenza. Per il fondo, alla rinunzia al dividendo al netto della ritenuta corrisponde l’acquisizione della plusvalenza non imponibile (se non in quanto assorbita dalla tassazione patrimoniale) generata dal delta positivo del prezzo tra le due operazioni di compravendita. Il fondo è , comunque, al termine dell’operazione titolare delle medesime azioni, ha cassa equivalente al dividendo che pure formalmente non ha incassato più un ulteriore reddito, per la gran parte intassato, frutto dell’utile complessivo dell’operazione. Per l’altro contraente il dividendo non sconta alcun onere di imposta grazie al meccanismo del credito d’imposta, mentre lo scarto di prezzo sulla compravendita di azioni costituisce il costo effettivo dell’operazione, ma è comunque una minusvalenza su titoli immediatamente detraibile. Il soggetto dopo l’operazione pur avendo realizzato una minusvalenza detraibile è rientrato del suo investimento attraverso il percepimento di un dividendo intassato. L’operazione ha una portata elusiva perche´ il fisco di fronte ad un prelievo sostanzialmente invariato nei confronti del fondo deve riconoscere all’altro soggetto il credito d’imposta e la detrazione per la minusvalenza. Probabilmente l’operazione poteva già andare soggetta all’applicazione delle norme sull’interposizione soggettiva di cui all’art. 30 della l. 27 aprile 1989, n. 154, è attualmente vanificata dalle modifiche dell’art. 14 del Tuir contenute nel d.l. 9 settembre 1992, n. 372. In conseguenza di tale modifiche il credito d’imposta non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni d’investimento e dalle società d’investimento a capitale variabile (v. Sicav), azioni o quote di partecipazione in società od enti soggetti passivi Irpeg.


Diversion      |      Dividendo


 
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