Enciclopedia giuridica

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Giustizia sportiva

A garanzia dell’osservanza delle norme statutarie e regolamentari emanate dalle federazioni sportive nazionali, e per la risoluzione delle controversie, anche di carattere economico, attinenti allo svolgimento dell’attività sportiva che coinvolgono persone fisiche tesserate ed enti affiliati alle federazioni, è istituito, e fa capo alle singole federazioni, un complesso sistema di giustizia sportiva. Alla base di esso è posta una norma, contenuta nelle carte federali, che, in relazione alle materie indicate, impone a tutti i soggetti tesserati ed affiliati, per un verso, l’obbligo di adire gli organi di giustizia interni a ciascuna federazione o un collegio arbitrale costituito secondo criteri in esse prestabiliti; e, per un altro verso, l’obbligo di accettarne le decisioni con esclusione di ogni altra giurisdizione diversa da quella sportiva. Per la violazione dell’uno e dell’altro obbligo, convenzionalmente denominati, nel loro insieme, vincolo di giustizia, è prevista l’irrogazione di sanzioni disciplinari che possono giungere fino alla revoca dell’affiliazione, per gli enti, ed alla radiazione per le persone fisiche. Pur nella diversità delle forme che la giustizia sportiva può assumere nelle varie federazioni, il sistema è retto da alcuni Principi di giustizia federale formulati dal Consiglio nazionale del Coni, tra i quali meritano di essere segnalati quelli che prevedono l’autonomia degli organi di giustizia da quelli di governo della federazione, il doppio grado di giurisdizione, e il diritto all’impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari. All’interno di tale sistema, avendo riguardo ai provvedimenti emanati dagli organi di giustizia e, quindi, al tipo di situazione giuridica su cui essi vengono ad incidere, la dottrina ha individuato quattro tipi di giustizia sportiva. Un primo tipo, che prende il nome di giustizia tecnica, è volto a garantire il rispetto delle regole che disciplinano la partecipazione alle competizioni, lo svolgimento di queste e l’omologazione dei risultati in esse conseguiti. Ev amministrato da organi federali mediante procedimenti interamente disciplinati dai regolamenti delle singole federazioni e rappresenta un aspetto caratteristico ed ineliminabile dell’organizzazione dello sport. Non meno importante è la giustizia disciplinare, intimamente connessa alla immancabile dimensione associativa assunta nell’era moderna del fenomeno sportivo, così denominata perchè ad essa è affidato il compito di infliggere sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti, individuali e collettivi, che non osservano i comportamenti qualificati doverosi dalle norme sportive. Anch’essa è amministrata da organi federali mediante procedimenti che possono variare da federazione a federazione, ed è stata assimilata, per le sue finalità di tutela dei valori essenziali dell’ordinamento sportivo, alla giustizia penale dell’ordinamento statale, pur non trovando in essa applicazione il principio nullum crimen sine lege. La giustizia di tipo economico è , invece, volta alla risoluzione delle controversie che insorgono tra i soggetti, persone fisiche ed enti associativi, iscritti alle federazioni, relativamente ai rapporti economici che intercorrono tra loro per ragioni connesse allo svolgimento dell’attività sportiva. Ev amministrata, oltre che da organi federali, anche da collegi arbitrali costituiti di volta in volta secondo criteri predeterminati nelle carte federali; ed assume particolare importanza nelle federazioni in cui lo sport è praticato a livello professionistico. Vi è, infine, la giustizia di tipo amministrativo, presente solo in alcune federazioni, che si ha allorquando ad organi interni della giustizia federale è attribuito il compito di sindacare taluni provvedimenti emessi dagli organi di governo della federazione. Non mancano altre forme di giustizia federale, non riconducibili ai quattro tipi sopra delineati, e si possono qui ricordare a titolo di esempio i procedimenti mediante i quali vengono risolti i conflitti tra organi federali, quelli relativi all’interpretazione di norme statutarie e regolamentari, quelli riguardanti i giudizi sulla legittimità delle norme federali in rapporto allo statuto, e quelli relativi ai reclami contro la validità delle assemblee e delle relative delibere, assegnati alla competenza della Corte federale dall’art. 16 del codice di giustizia sportiva della F.i.g.c.. Il complesso sistema qui succintamente descritto rappresenta un aspetto essenziale dell’ordinamento sportivo facente capo al Comitato internazionale olimpico e alle Federazioni sportive internazionali, rispetto alle quali le Federazioni nazionali si pongono come articolazioni locali operanti nei territori degli Stati sovrani. Pertanto, le regole che lo governano, gli atti e i procedimenti che ne costituiscono le specifiche manifestazioni devono essere valutati e qualificati alla stregua di criteri di valutazione e qualificazione da rinvenire esclusivamente all’interno dell’ordinamento sportivo. Occorre tuttavia ricordare che le federazioni sportive nazionali, considerate nella prospettiva dell’ordinamento statale italiano, rientrano nel novero delle formazioni sociali che vivono all’interno di questo ordinamento, e che persone fisiche ed enti iscritti alle federazioni, oltre ad essere soggetti dell’ordinamento sportivo, sono anche soggetti dell’ordinamento statale e sono, per questa ragione, titolari di situazioni giuridiche attive tutelabili innanzi all’autorità giudiziaria statale. Ciò comporta che le numerose manifestazioni della giustizia sportiva, e in primo luogo le regole che la disciplinano, sono suscettibili di ulteriore distinta valutazione da compiersi alla stregua di differenti criteri reperibili esclusivamente nell’ordinamento giuridico italiano. In tale prospettiva si discute innanzitutto della validità della norma federale che pone il vincolo di giustizia, e si giunge alla conclusione che essa deve ritenersi nulla per contrarietà all’ordine pubblico per quella parte che impone agli iscritti alla federazione una rinunzia preventiva e generale alla tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi legittimi, garantita dagli artt. 24 e 113 Cost.. Quanto ai diversi tipi di giustizia sportiva, dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono completamente irrilevante per l’ordinamento statale la giustizia tecnica sul presupposto della asssoluta irrilevanza delle norme tecniche federali. Ma questo atteggiamento non sembra del tutto compatibile con il riconoscimento statale dell’autonomia tecnica alle federazioni (art. 14, comma 2o, l. 23 marzo 1981, n. 91), i cui regolamenti tecnicogiustizia sportivasportivi debbono essere approvati dal Presidente del Coni previo parere della Giunta esecutiva (art. 5, comma 3o, l. 16 febbraio 1942, n. 426; art. 29, comma 4o, d.p.r. 28 marzo 1986, n. 157), e con gli evidenti riflessi economici delle decisioni degli organi della giustizia tecnica federale. La giustizia disciplinare, invece, viene qualificata dalla giurisprudenza statale come attività disciplinare della P.A., muovendo dalla qualificazione delle federazioni come organi del Comitato olimpico nazionale italiano (art. 5, comma 1o, l. n. 426 del 1942) che è un ente pubblico; mentre la dottrina oscilla tra una configurazione totalmente pubblicistica ed una configurazione totalmente privatistica di questo settore della giustizia sportiva, muovendo, nel secondo caso, dalla qualificazione delle federazioni come associazioni private (ex art. 14, comma 1o, l. n. 91 del 1981), al cui interno operano i meccanismi propri della giustizia endoassociativa. Quest’ultima posizione appare senz’altro corretta con la precisazione, però , che l’ordinamento statale talvolta attribuisce all’organizzazione sportiva facente capo al Coni una potestà disciplinare di diritto pubblico (cfr. art. 10, comma 6o, l. n. 91 del 1981, che attribuisce alle federazioni il potere di revoca dell’affiliazione delle società sportive professionistiche per gravi infrazioni all’ordinamento sportivo, e il successivo comma 8o che prevede il ricorso contro il provvedimento federale alla Giunta esecutiva del Coni); mentre nell’art. 2, l. 13 dicembre 1989, n. 401, esclude qualsiasi interferenza tra il procedimento penale per il delitto di frode in competizioni sportive e il procedimento disciplinare sportivo. Attribuendo alla norma vincolo di giustizia il significato di clausola compromissoria nella prospettiva dell’ordinamento statale, i procedimenti attraverso i quali riceve attuazione la giustizia sportiva di tipo economico, ove gli organi giudicanti si trovino in posizione di terzietà rispetto alle parti del rapporto controverso, possono essere agevolmente ricondotti ai modelli propri della giustizia arbitrale, nei limiti in cui è ammesso il ricorso all’arbitrato nell’ordinamento italiano. Ev discussa, in dottrina, la qualificazione dell’arbitrato sportivo come rituale o irrituale. Depongono a favore della seconda soluzione l’obbligo, di regola sancito nelle carte federali, di depositare il lodo presso la federazione (e non innanzi al pretore), e l’espressa indicazione in tal senso contenuta nei Principi di giustizia federale sopra cit.. Particolare importanza ha assunto, negli ultimi anni, l’arbitrato in materia di lavoro sportivo, al quale fa riferimento l’art. 4, comma 5o, l. n. 91 del 1981, prevedendo il possibile inserimento della clausola compromissoria nel contratto individuale di lavoro subordinato sportivo. Possono, infine, essere inquadrate entro gli schemi propri della giustizia privata endoassociativa le manifestazioni della giustizia sportiva di tipo amministrativo, e le altre forme di procedimento che attengono esssenzialmente al profilo dei rapporti tra la federazione in veste di associazione e i suoi associati.


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