Enciclopedia giuridica

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Servizio pubblico

Il nostro diritto positivo non conosce un concetto unitario di servizio pubblico ne´ una sua disciplina generale. Ev stata dunque la scienza giuridica a cercare di darne una definizione soddisfacente, sulla base di riferimenti normativi e di elaborazioni giurisprudenziali. La dottrina ha individuato, inizialmente, la categoria dei servizi pubblici in senso soggettivo, ricomprendendovi in prima approssimazione tutte le attività della P.A. svolte in forma non autoritativa; tale definizione risultava imprecisa, dal momento che vi rientravano anche attività non costituenti servizio alla collettività . Nella stessa ottica si è passati pertanto ad enucleare un altro concetto di servizio pubblico in senso soggettivo, egualmente non esaustivo, in quanto comprensivo solo di quelle attività di prestazione direttamente imputabili a un soggetto pubblico. Si è pertanto elaborata la nozione di servizio pubblico in senso oggettivo, costituita dall’insieme delle attività cui un pubblico potere attribuisca rilevanza sociale, anche se gestite da privati; concetto a sua volta insoddisfacente perche´ troppo ampio, posto che ogni disciplina pubblica, anche di attività non produttive di beni e servizi al pubblico, presuppone l’esistenza di una tale rilevanza. Si è giunti così alla impostazione attualmente prevalente, anche sulla base della definizione normativa di servizio pubblico locale (v.) offerta dalla l. 8 giugno 1990, n. 142; vengono identificati come servizio pubblico in senso stretto quelle attività aventi la finalità di assicurare prestazioni di beni o servizi di rilevante interesse collettivo, gestite direttamente dai pubblici poteri in forma non autoritativa o da questi solo controllate mediante l’imposizione di uno specifico regime di attività o di specifici obiettivi sociali. (Vetritto).

collettivizzazione del servizio pubblico: l’art. 43 Cost. consente che siano collettivizzate quelle imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali (v. servizio pubblico essenziale) o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. La gestione del servizio collettivizzato potrebbe essere affidata, a norma dello stesso articolo, direttamente allo Stato (v.), o ad enti pubblici (v.), o a cooperative di lavoratori o di utenti. Si tratta di un concetto più ristretto di quello generale di servizio pubblico, comprensivo solo di determinate attività produttive di beni e servizi, caratterizzate dalla preminenza dell’interesse pubblico; si ritiene che in passato esso abbia avuto applicazione nel campo della diffusione radiotelevisiva con la Rai (v.) e in quello dell’elettricità (v.). (Vetritto).

servizio pubblico essenziale: attività produttiva di beni e servizi che l’ordinamento giuridico ritenga caratterizzata dall’assoluta preminenza dell’interesse sociale. L’art. 43 Cost. dispone che le imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali siano collettivizzabili, ma non ne fissa una nozione precisa. Una definizione compiuta si è avuta solo con l’art. 1 della l. 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull’esercizio del diritto di sciopero (v.) nei servizi pubblici essenziali, che considera tali, ai fini dell’applicazione della stessa legge, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro degli addetti e anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione. (Vetritto).

servizio pubblico locale: diversamente dalla nozione generale di servizio pubblico, quella di servizio pubblico servizio pubblico ha una definizione normativa, ad opera dell’art. 22 della l. 8 giugno 1990, n. 142. Ev definito servizio pubblico servizio pubblico ogni attività di produzione di beni e servizi, volta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, che un ente locale (o un consorzio di più enti locali) può gestire nel proprio ambito territoriale, anche in via esclusiva ove la legge così disponga. Si ha dunque una nozione di servizio pubblico parzialmente diversa da quelle proprie della tutela penalistica (v. tutela penale del servizio pubblico) e di quella costituzionale dei servizi suscettibili di collettivizzazione (v. collettivizzazione del servizio pubblico). Il servizio pubblico servizio pubblico viene di norma amministrato in regime di diritto pubblico. Vi è , tuttavia, una grande varietà di modelli di gestione, (cfr. art. 22 della l. 8 giugno 1990, n. 142), che sono i seguenti: gestione in economia, quando il servizio sia di modeste dimensioni; azienda speciale, che è ente strumentale dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale; istituzioni, ovvero organismi strumentali dell’ente locale dotati di sola autonomia gestionale; concessione a terzi, nei casi in cui sia più opportuno; infine, anche partecipazione in s.p.a. di servizio pubblico, a capitale misto, operanti in regime di diritto comune. Normalmente, il rapporto con l’utenza è disciplinato da norme di diritto comune, anche se non mancano eccezioni, come quella del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che è svolto verso pagamento di un tributo e non di un corrispettivo. (Vetritto).

tutela penale del servizio pubblico: al servizio pubblico la legge penale tende ad assicurare una tutela analoga a quella prevista per l’esercizio di pubbliche funzioni. Ai sensi dell’art. 358 c.p., come novellato dall’art. 18 della l. 26 aprile 1990, n. 86, si considerano però servizi pubblici quelle attività disciplinate nella stessa forma delle pubbliche funzioni, ma caratterizzate dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultime; in breve, ai fini della servizio pubblico servizio pubblico si ha riguardo alla tradizionale nozione di servizio pubblico in senso soggettivo; nozione per diversi aspetti insoddisfacente, in quanto, da un lato, ricomprende quelle attività non autoritative dei pubblici poteri che non sono volte a fornire prestazioni di rilevante interesse collettivo; dall’altro esclude quelle attività produttive di beni o servizi di rilevante interesse sociale, oggetto di disciplina pubblica, ma svolte nelle forme del diritto comune. (Vetritto).


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