Enciclopedia giuridica

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Busta paga

Ev un prospetto dei diversi emolumenti spettanti al lavoratore, la cui consegna, contemporanea a quella della retribuzione, forma oggetto di un obbligo del datore di lavoro (art. 1, l. 5 gennaio 1953, n. 4) e di un corrispettivo diritto di informazione del lavoratore. La legge esonera da questo obbligo le amministrazioni dello Stato e le relative aziende autonome, le regioni, province e comuni, le aziende agricole che impiegano nell’annata agraria mano d’opera salariata per un numero di giornate lavorative non superiore a 3000, e, infine, i privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari. La busta paga, o prospetto di paga, deve contenere nome, cognome e qualifica del lavoratore, periodo di riferimento, e indicare tutti gli elementi di cui si compone la retribuzione (v.), compresi gli assegni familiari (v.) e, distintamente, le singole trattenute. Tali annotazioni devono coincidere con le registrazioni eseguite sui libri di paga o registriequipollenti nel medesimo periodo di tempo. In caso di mancata o ritardata consegna della busta paga, così come per inesattezze ed omissioni nelle annotazioni della busta paga, la legge prevede l’applicazione della sanzione penale dell’ammenda da lire 5000 a lire 25000 per ogni lavoratore cui la contravvenzione si riferisce.


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