Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è  un  rimedio  di carattere generale,  utilizzabile  a prescindere dal fatto di essere  previsto  da  specifiche  norme  disciplinato  dal d.p.r.  24 novembre 1971, n. 1199. Ha  carattere alternativo, rispetto  al ricorso  giurisdizionale e può  essere  esperito per  la tutela  di diritti  soggettivi  e di interessi  legittimi contro  atti  definitivi.  Con  il ricorso straordinario al Capo dello Stato possono  essere  denunciati solo  vizi di legittimità  e non  di merito.  Può  essere  rivolto  al solo  Presidente della Repubblica, ad  eccezione  del ricorso  al Presidente della  regione  siciliana per  gli atti  amministrativi adottati dalla  regione  Sicilia.  
 decisione  sul ricorso straordinario al Capo dello Stato:  la decisione,  che può  essere  di natura interlocutoria o definitiva  e deve  contenere i motivi  della  pronuncia, è  adottata mediante d.p.r.  su proposta dell’autorità  competente all’istruzione del ricorso  e all’acquisizione del parere del Consiglio  di Stato (v.),  obbligatorio ma non vincolante, essendo  possibile  disattendere il parere previa  motivata deliberazione del Consiglio  dei ministri.  Il d.p.r.  che decide  il ricorso straordinario al Capo dello Stato è  atto amministrativo con  contenuto decisorio  ed  è  soggetto,  in quanto tale,  alla registrazione della  Corte dei conti (v.),  ma avverso  la stessa  decisione  non  è ammissibile  l’impugnazione davanti  al giudice  amministrativo, salvo  che per vizi in procedendo; è  comunque prevista  la revocazione per  i casi elencati nell’art.  395 c.p.c.. La  decisione  produce gli stessi effetti  del giudicato, poiche´  vincola  tanto  l’amministrazione che i privati,  ma non  avendo  natura giurisdizionale non  ammette, in caso  di inadempimento della  P.A., l’esperibilità  del giudizio  di ottemperanza (v.).  In  caso  di non  accoglimento  del ricorso straordinario al Capo dello Stato, l’atto  diviene  inoppugnabile ed  è  impedita la possibilità  di ulteriori impugnative.  
 oggetto  del ricorso straordinario al Capo dello Stato:  il ricorso straordinario al Capo dello Stato è  ammissibile  solo  avverso  atti  amministrativi definitivi, cioè  non  suscettibili  di ricorso  gerarchico  o in opposizione. Viene  proposto entro  centoventi giorni  dalla  notifica  o dalla  conoscenza del provvedimento ed  è  presentato al ministero competente per  materia  ovvero  presso l’autorità  che ha  adottato l’atto  impugnato. Non  sono  impugnabili  mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato tutti  quegli  atti  che siano  oggetto  esclusivo,  in quanto riservati  per  legge, di esame  da  parte  del giudice  ordinario o amministrativo. 		
			
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