La  causa  del contratto può  essere  onerosa o gratuita:  entrambe le parti,  nel primo  caso,  sono  obbligate  l’una  nei confronti  dell’altra;  una  sola delle  parti,  nel secondo  caso,  assume  una  obbligazione. Si distingue  così  fra  contratti a titolo  oneroso (e  sono  tali  la generalità  dei contratti) e contratti a titolo  gratuito:  la donazione (v.),  il comodato (v.),  il mandato  gratuito (v.), il deposito  gratuito (v.),  il mutuo  (v.) senza  interessi.  La  causa  dei primi risiede  nello  scambio  tra  le prestazioni delle  parti:  scambio  di cosa  con prezzo  nella  vendita,  di cosa  con  cosa  nella  permuta  (v.),  di lavoro  con  retribuzione nel contratto  di lavoro  (v.) e così  via. L’idea  dello  scambio  tra  prestazioni implica  quella  della  loro  corrispettività : ciascuna  delle  parti  si obbliga  ad  una  prestazione per  avere  in cambio  la prestazione cui si è obbligata  l’altra  parte;  e ciascuna  prestazione è , rispetto  all’altra,  una controprestazione.  Dei  contratti  a  titolo  oneroso  si  parla  anche,  perciò,  come  di contratti a prestazioni corrispettive: la prestazione di ciascuna  parte trova  giustificazione  (o,  come  si suole  dire,  trova  causa)  nella  prestazione dell’altra.  Si possono  individuare diversi  schemi  causali:  do  perche´  tu  dia (vendita, permuta, mutuo  ecc.); do  perche´  tu  faccia (mandato, appalto, lavoro  ecc.); faccio perche´  tu  dia (gli stessi contratti dal punto  di vista dell’altro  contraente); do  perche´  tu  non  faccia (patto di non  concorrenza di un  imprenditore verso  corrispettivo in danaro); non  faccio perche´  tu  non faccia (patto di non  concorrenza reciproca  fra imprenditori). Nella terminologia latina,  tuttora di uso frequente nei paesi  di common  law, si parla  di contratti do  ut  des, do  ut  facias,  facio ut  des  ecc.. Questo rapporto  di corrispettività  tra  le prestazioni è , tradizionalmente, detto  sinallagma, con  una locuzione  tramandata dal code  Napole´ on  (art.  1102): esprime  l’idea di un legame  reciproco fra le due  prestazioni, di una  loro  interdipendenza. Il sinallagma risulta  dal contratto, ne  costituisce  la causa (v.) (cosiddetto sinallagma genetico), ma si realizza  nella  fase di esecuzione del contratto, quando ciascuna  delle  parti esegue  la propria prestazione (cosiddetto sinallagma funzionale). Solo allora  lo scambio previsto  dal contratto si compie  effettivamente; la funzione economicosinallagmasociale del contratto si attua  in concreto.  V. anche  mutuo  di scopo; risoluzione del contratto.   
 sinallagma funzionale:  è  il sinallagma che si realizza  nella  fase di esecuzione del contratto, quando ciascuna  delle  parti  esegue  la propria prestazione. 
 sinallagma genetico:  è  la causa (v.) del contratto. 		
			
| Simulazione di reato | | | Sindacati |