Enciclopedia giuridica

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Iva

Ev la principale imposta sui consumi che, entrando in vigore il 1o gennaio 1973, ha sostituito l’Ige (v.). L’iva è un’imposta trasparente e neutra. Ev trasparente in quanto, durante ogni passaggio dei beni e dei servizi, è ben visibile la quota di tributo compresa nel corrispettivo; è neutra in quanto indifferente rispetto al numero dei passaggi che intervengono dal momento iniziale della produzione fino al momento in cui i beni o i servizi vengono destinati al consumatore finale. L’incidenza del tributo non varia qualunque sia il numero di scambi cui il prodotto è stato sottoposto. L’obiettivo era di determinare le condizioni per un mercato comune eliminando gli effetti distorsivi della concorrenza internazionale e facendo esprimere una sana concorrenza fra i soggetti degli Stati membri. L’iva è un tributo con il quale si sta cercando di realizzare un processo di armonizzazione attraverso l’adozione di un sistema comune di imposizione, in modo da far gravare su beni dello stesso tipo e all’interno di ciascun Paese un equale carico fiscale.

base imponibile iva: consiste nell’ammontare complessivo dei corrispettivi addebitati al cessionario o committente in virtù delle operazioni attive poste in essere.

cessioni di beni rilevanti ai fini dell’iva: sono iva iva gli atti traslativi della proprietà ovvero di costituzione o di trasferimento di diritti reali di godimento su beni di qualsiasi genere effettuati a titolo oneroso. Sono inoltre iva iva quelle ulteriori operazioni individuate tassativamente dal legislatore (art. 2, comma 2o, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633) che, in base alla definizione fornita in premessa, non dovrebbero esser considerate tali come, ad esempio, le cessioni gratuite. Le iva iva costituiscono il presupposto oggettivo dell’Iva.

detrazione iva: con questo termine si indica la quota di iva addebitata dai fornitori di beni e sevizi ed inerente all’attività esercitata da portare in diminuzione dell’iva addebitata per le operazioni attive poste in essere. L’iva applicata dai fornitori verrà sottratta dall’imposta relativa alle operazioni poste in essere non per ogni singola operazione, ma con riferimento a masse di operazioni attive e passive.

fideiussione a garanzia del credito iva: forma di garanzia fornita allo Stato per il tramite di un’azienda di credito o di un’impresa commerciale per l’ottenimento di un rimborso iva.

operazioni escluse da iva: sono operazioni assolutamente irrilevanti e non solo perche´ non danno luogo all’applicazione del tributo. L’irrilevanza può derivare indifferentemente da una delle seguenti cause: dalla mancanza del presupposto soggettivo nel senso che le operazioni non sono poste in essere da imprese o da esercenti arti e professioni; dalla mancanza del requisito della territorialità nel senso che le stesse operazioni sono poste in essere al di fuori del territorio dello Stato e dalla mancanza del presupposto oggettivo nel senso che le operazioni in questione non possono considerarsi cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. Le operazioni escluse non danno luogo all’obbligo di fatturazione e di registrazione; conseguentemente tali operazioni non devono essere incluse nella dichiarazione annuale.

operazioni escluse dal computo della base imponibile iva: sono addebiti di oneri effettuati nei confronti del cessionario o del committente che però, vista la loro natura, sono espressamente esclusi dal computo della base imponibile.

operazioni esenti da iva: operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’iva ma che non determinano addebito di imposta. Si tratta di operazioni tassativamente individuate dal legislatore (art. 10 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633). La motivazione dell’esenzione deve essere ricercata, nella maggior parte dei casi, nelle finalità sociali che il legislatore ha inteso conseguire. Le iva iva non fanno venir meno l’obbligo di fatturazione e di registrazione nelle scritture contabili. Si tratta di operazioni che determinano per il soggetto che le pone in essere una limitazione al diritto alla detrazione in relazione al rapporto tra l’ammontare delle iva iva effettuate nell’anno e il volume d’affari dell’anno stesso (v. pro rata).

operazioni imponibili iva: operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’iva, che determinano un addebito di imposta nei confronti del cessionario o committente. Sono operazioni che devono essere fatturate, ove ne ricorrano presupposti, e registrate nei registri tenuti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

operazioni intracomunitarie iva: sono gli acquisti e le cessioni che intervengono con gli altri Stati membri della Comunità europea. Tali operazioni sono individuate espressamente dagli artt. 38 e 41 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427.

operazioni non imponibili iva: sono le cessioni all’esportazione, le operazioni assimilate (artt. 8 e 8 bis del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633) e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9 del medesimo d.p.r.). Tali operazioni rientrano nel campo di applicazione dell’iva, non determinano addebito di imposta e sono soggette agli obblighi di fatturazione e di registrazione contabile. Il legislatore fiscale ha previsto diverse fattispecie di cessioni all’esportazione. Le prime sono costituite dalle cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni all’estero, ma fuori dal territorio della Cee. Sono cessioni qualificate dall’invio all’estero dei beni. La prova dell’avvenuta esportazione deve risultare da un apposito documento doganale o dalla vidimazione apposta sulla fattura o sulla bolla di accompagnamento. Sono altresì cessioni all’esportazioni anche quelle che hanno luogo con le cosiddette operazioni triangolari e cioè i passaggi dal cedente residente (ad esempio il produttore) al cessionario residente (normalmente la casa di esportazione) a condizione che sia il cedente stesso a consegnare i beni all’acquirente estero per conto della casa di esportazione. Una seconda fattispecie è costituita dalle cessioni di beni con trasporto o spedizione al di fuori del territorio della Cee a soggetti non residenti che entro novanta giorni dalla consegna provvedano ad esportarli. Anche in questo caso l’esportazione deve risultare da apposita vidimazione apposta dall’Ufficio doganale su una copia della fattura ed i beni devono essere esportati allo stato originario. Una terza fattispecie è costituita dalle cessioni di beni ad un soggetto che intenda esportarli nello stato originario o previa trasformazione nei limiti delle esportazioni fatte nell’anno solare precedente. Queste cessioni sono fatte senza pagamento di imposta (si considerano, quindi, cessioni all’esportazione) nei confronti dei soggetti residenti che intendono esportare o nei confronti dei soggetti che effettuano le cessioni ai non residenti (che devono esportare entro novanta giorni iva art. 8, lett. b del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633) su loro dichiarazione scritta e sotto loro responsabilità (v. dichiarazione d’intento) nei limiti dell’ammontare complessivo dei corrispettivi concernenti le esportazioni fatte nel corso dell’anno solare precedente. Ai fini della non imponibilità non occorre che i beni oggetto di cessione vengano materialmente ed effettivamente esportati, ma è sufficiente che il cessionario dichiari di voler effettuare l’acquisto non imponibile, in quanto intende esportare, nei limiti delle esportazioni effettuate nell’anno precedente. Le operazioni assimilate alle esportazioni sono relative all’industria navale ed aeronautica e sono non imponibili nella considerazione che queste attività si svolgono in prevalenza in un ambito che non può essere localizzato nel territorio dello Stato anche nell’ipotesi in cui il titolare sia residente. Si tratta di un elenco di operazioni indicate tassativamente dall’art. 8 bis del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. Da questo regime è esclusa la navigazione da diporto. Sono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali quelle prestazioni elencate dall’art. 9 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

operazioni triangolari iva: costituiscono una categoria di operazioni non imponibili caratterizzate dall’intervento di tre soggetti: il primo acquista le merci e chiede al fornitore di spedirle o consegnarle direttamente all’estero in favore di un terzo acquirente non residente. Il primo acquirente, quindi, non acquista mai la disponibilità fisica della merce che viene spedita direttamente all’estero (v. operazioni non imponibili iva).

plafond iva: è costituito dall’ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni non imponibili fatte nel corso dell’anno solare precedente. Il soggetto che intende esportare beni può acquistarli in regime di non imponibilità nei limiti del plafond maturato (v. operazioni non imponibili iva). L’acquisto non imponibile viene effettuato senza pagare l’iva nei limiti del plafond previa esibizione al cedente della cosiddetta dichiarazione di intento.

polizza fideiussoria iva: forma di garanzia (v. fideiussione a garanzia del credito iva) fornita all’erario per il tramite di un istituto di assicurazione al fine di ottenere un rimborso iva.

prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’iva: sono prestazioni rese verso corrispettivo in relazione a contratti aventi generalmente ad oggetto un facere quali il contratto d’opera, d’appalto, di trasporto, di mandato, di spedizione, di agenzia, e di mediazione, di deposito ed in generale da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere indipendentemente dalla fonte dell’obbligo. Costituiscono inoltre iva iva quelle operazioni indicate tassativamente dal legislatore (art. 3, comma 2o, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633) e che, rispetto a quelle individuate dalla definizione generale in premessa, contengono contemporaneamente una prestazione di dare e di fare (v. presupposto oggettivo dell’iva).

presupposto oggettivo dell’iva: costituisce uno dei requisiti necessari perche´ un’operazione possa rientrare nel campo di applicazione del tributo ed è costituito esclusivamente da quelle operazioni definite ed individuate espressamente dal legislatore (artt. 2 e 3 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633).

presupposto soggettivo dell’iva: costituisce la premessa necessaria per l’applicazione dell’iva. Il presupposto soggettivo è uno degli elementi necessari affinche´ una determinata operazione possa considerarsi rilevante ai fini dell’iva. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono rilevanti ai fini dell’applicazione del tributo esclusivamente nell’ipotesi in cui si verifichi il iva iva e cioè quando le prestazioni siano rese nell’esercizio di imprese (v. impresa, trattamento fiscale dell’iva) o nell’esercizio di arti e professioni (v. artisti e professionisti, regime Iva degli iva).

rivalsa dell’iva: consiste nell’addebito dell’iva applicata nei confronti del cessionario o del committente. La iva iva è obbligatoria.

tecnica applicativa dell’iva: il tributo colpisce una sola volta con l’aliquota prevista dalla legge i beni ed i servizi destinati al consumo attraverso l’imposizione sul valore aggiunto nelle varie fasi produttive. L’iva si applica ad ogni passaggio del bene o del servizio sulla base dell’aliquota prevista dalla legge e sul valore aggiunto. L’onere tributario corrispondente al valore aggiunto è calcolato secondo il metodo di deduzione cosiddetto di imposta da imposta effettuando la differenza tra l’imposta addebitata per i beni ceduti e le prestazioni fornite a terzi e l’imposta relativa agli acquisti, alle importazioni e alle prestazioni ricevute da terzi inerenti all’attività economica. Questa differenza viene effettuata non ad ogni singolo atto economico, bensì tenendo in considerazione la massa degli atti economici.

territorialità dell’iva: rilevanza delle sole operazioni (v. cessioni di beni rilevanti ai fini dell’iva) poste in essere nel territorio dello Stato così come delimitato dall’art. 7 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. La iva iva è , quindi, un ulteriore requisito che si deve verificare unitamente al presupposto soggettivo ed oggettivo affinche´ un’operazione possa considerarsi rilevante per l’applicazione del tributo.

territorio iva: porzione del territorio dello Stato delimitato dall’art. 7 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 nel cui ambito devono essere poste in essere le cessioni di beni e le prestazioni di servizi affinche´ siano operazioni rilevanti per l’applicazione dell’iva (v. territorialità dell’iva).

volume d’affari iva: ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere dal contribuente e registrate o soggette a registrazione nel corso dell’anno solare tenendo altresì in considerazione delle note di variazione di cui all’art. 26 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. Non concorrono alla formazione del volume d’affari ne´ le cessioni di beni ammortizzabili ne´ i passaggi interni da un’attività ad un’altra dello stesso contribuente.


Iussum      |      Jason clause


 
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