associazione  tra artisti e professionisti:  ricorre  quando una  pluralità  di artisti e professionisti pongono in essere prestazioni di lavoro  autonomo non  riconducibili al singolo  professionista, ma  all’associazione nel suo complesso  (v. associazione,  artisti e professionisti professionale).  Il reddito derivante dall’esercizio  in forma  associata  dell’attività  viene analogamente classificato  come  reddito di lavoro  autonomo. Tale  reddito viene  determinato unitariamente in capo  all’associazione professionale, ma è imputato per  effetto  del cosiddetto principio  di trasparenza a prescindere dall’effettiva distribuzione in capo  ai soci. Sono  solamente questi  ultimi  che subiscono  il prelievo  fiscale  in relazione  alle  quote  di partecipazione nell’associazione professionale.  
 regime delle  imposte  sui redditi degli artisti e professionisti:  così come  per  la normativa Iva, anche  il Tuir  non  fornisce  una  nozione  esplicita  degli  artisti  e professionisti. La  definizione riguarda  il risultato  finale  dell’attività  posta  in essere dall’artista  o dal professionista e cioè  il reddito di lavoro  autonomo intendendosi per  tale  il reddito prodotto mediante lo svolgimento  per professione abituale, ancorche´  non  esclusiva,  di attività  di lavoro  autonomo diverse  da  quelle  di impresa  (art.  49 d.p.r.  n. 917 del 1986). Tale  reddito non  è  assoggettato ad  Ilor,  ma solo  ad  Irpef  in quanto l’imposta  locale  sui redditi  non  colpisce  i redditi  di mero  lavoro  come,  appunto, il reddito di lavoro  autonomo.  
 regime Iva degli artisti e professionisti:  sono  coloro  che svolgono  attività  di lavoro  autonomo a contenuto intellettuale o artistico  anche  se non  è  prevista  l’iscrizione  in albi o elenchi.  L’attività  deve  essere  abituale e cioè  deve  essere  posta  in essere  con  regolarità , stabilità  e sistematicità . Ciò  che caratterizza la categoria degli  esercenti arti  e professioni è  soprattutto la prevalenza dell’attività personale del prestatore rispetto  all’organizzazione dei mezzi necessaria  per l’esecuzione  dell’opera.  
 trattamento fiscale di artisti e professionisti:  soggetti  d’imposta  che pongono in essere prestazioni di lavoro  autonomo (cessioni  di beni  e prestazioni di servizi), quindi  senza  vincolo  di subordinazione, rilevanti  ai fini dell’applicazione dell’Iva  e che danno  luogo  alla  produzione di un  reddito di lavoro autonomo diverso  dal reddito di impresa  di cui al capo  VI  del Tuir.  In proposito è  opportuno ricordare come  ne´  il d.p.r.  n. 633 del 1972, ne´  il d.p.r.  n. 917 del 1986 forniscano  una  definizione degli  esercenti arti  e professioni.  Pertanto la nozione  di artista  e professionista è  una  nozione derivata riconducibile a colui  che esercita  un’attività  artistica  o professionale così come  definita  dalla  normativa Iva  e ai fini delle  imposte  sui redditi. 		
			
| Artista | | | Ascendente |