Enciclopedia giuridica

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Pro rata

Limitazione del diritto alla detrazione dell’Iva (v.) assolta sugli acquisti in misura equivalente alla percentuale corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni esenti effettuate nell’anno ed il volume d’affari del medesimo anno (art. 19, comma 3o, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633). Per il periodo d’imposta in corso la limitazione alla detrazione viene provvisoriamente determinata avendo riguardo alla percentuale applicata per l’anno precedente. Successivamente, con la dichiarazione annuale, viene effettuato il conguaglio. Per i soggetti che iniziano l’attività la percentuale di indetraibilità viene determinata per il primo anno, e salvo conguaglio successivo, presuntivamente.

pro rata temporis: meccanismo di rettifica dell’ammontare della detrazione Iva (v.) relativa all’acquisto di beni ammortizzabili rispetto a quanto già detratto, sempre a titolo di Iva, al momento dell’effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’anno precedente (art. 19 bis del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633). Il presupposto da cui scaturisce l’obbligo di rettificare l’Iva già considerata detraibile consiste nella variazione della percentuale di detrazione (cfr. la voce pro rata) superiore a dieci punti in ciascuno dei quattro anni successivi rispetto all’acquisto. Ai fini dell’applicazione del suddetto meccanismo di rettifica, si considerano ammortizzabili i beni il cui coefficiente di ammortamento non è superiore al 25%.


Privilegio      |      Probatio diabolica


 
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