Operazioni di introduzione di merce  estera  nel territorio dello  Stato soggette  alla  disciplina  del diritto  valutario, doganale e tributario.  
 importazioni parallele:  è  l’attività  di chi acquista  prodotti tutelati dal diritto  di brevetto (v. brevetto  per invenzione) in uno  Stato  per  rivenderli in un  altro  Stato, nel quale  non  sussiste  tale  tutela,  senza  il consenso  del titolare del diritto  di brevetto. Il brevetto per  invenzione, infatti,  attribuisce un  diritto  di esclusiva  nella  commercializzazione dei prodotti in cui si concreta l’invenzione,  ma tale  diritto  si esaurisce  una  volta  che il prodotto sia stato posto  in vendita  (art.  1, comma  2o, r.d.  29 giugno  1939, n. 1127): pertanto, il titolare del brevetto non  può  impedire, o subordinare al proprio consenso, la rivendita dei prodotti, che dopo  il primo  acquisto  diventano materia  di libero  commercio. 		
			
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