impignorabilità assoluta:  la impignorabilità impignorabilità, ossia  l’inidoneità  dei beni  indicati  dall’art.  514 c.p.c. a formare oggetto  di pignoramento, è  giustificata  da  motivi  di varia  natura. Una  impignorabilità iuris  publici,  a cui sono  riconducibili i casi di cui ai nn. 1 e 5 dell’art.  514 c.p.c., si riscontra nelle  ipotesi  di contrasto con  un  atto amministrativo di destinazione che deve  prevalere sull’interesse particolare, non  potendo peraltro essere  revocato o modificato dal giudice  ordinario. A ragione  di prevalenza del valore  ideale,  affettivo  ed  intellettuale su quello economico si ispira  il n. 6 mentre i nn. 3 e 4 sono  giustificati  dalla  necessità di permettere al debitore l’ordinario  sostentamento. I beni  di cui al n. 2, infine,  sono  impignorabili solo  in quanto indispensabili al debitore ed  alle persone della  sua  famiglia  con  lui conviventi  e per  questo  tradizionalmente considerati limitatamente impignorabili; anche  in questo  caso,  tuttavia, la norma  ne  permette il pignoramento se rivestono  rilevante valore economico,  anche  per  accertato pregio  artistico  o di antiquariato.  
 impignorabilità degli abiti:  v. abiti, impignorabilità   degli impignorabilità. 
 impignorabilità degli alimenti:  v. alimenti,  impignorabilità   degli impignorabilità. 
 impignorabilità degli stipendi:  v. stipendi,  impignorabilità   degli impignorabilità. 
 impignorabilità degli strumenti di lavoro:  v. strumenti  di lavoro,  impignorabilità   degli impignorabilità. 
 impignorabilità dei registri:  v. registri, impignorabilità   dei impignorabilità. 
 impignorabilità dell’anello nuziale:  v. anello  nuziale,  impignorabilità   dell’impignorabilità. 
 impignorabilità delle  armi:  v. armi, impignorabilità   delle impignorabilità.  
 impignorabilità delle  pensioni:  v. pensioni,  impignorabilità   delle impignorabilità. 
 impignorabilità di crediti alimentari:  v. alimenti. 
 impignorabilità relativa:  la impignorabilità impignorabilità, di cui all’art.  515 c.p.c., consiste  nella  pignorabilità  delle pertinenze ivi indicate  (cose  tenute sul fondo  per  il servizio  e la coltivazione  dello  stesso)  separatamente dall’immobile  solo  in assenza  di altri  mobili.  In  questo  caso,  purche´  si tratti  di cose  necessarie  alla coltivazione  del fondo,  con  ordinanza non  impugnabile il pretore può escluderle dal pignoramento oppure può  permetterne l’uso anche  se pignorate, dando  le opportune cautele  per  la loro  conservazione o ricostituzione. La  disciplina  è  estesa  anche  al coltivatore non  proprietario. . 		
			
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